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econo02 di acconto , e va sottolineato che si tratta della maggior parte dei contribuenti , per i quali rilevava la data di scadenza del 20 giugno 2006. Inoltre , l' Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare che tale criterio va applicato anche per le società e gli enti che si sono avvalsi della facoltà di versare quanto dovuto entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza , con la maggiorazione dello 0,40 per cento ( articolo 17 , comma 2 , Dpr n. 435 del 2001 ) ; per cui , tali soggetti , pur non avendo ancora versato la prima rata alla data del 4 luglio 2006 ( poiché erano tenuti a versare entro il 20 luglio ) , non risultavano obbligati a rideterminare sin da subito quanto dovuto a titolo di acconto .
econo02 non era tenuto a operare la rideterminazione dell' acconto Ires sin dalla prima rata , risultando tuttavia tenuto a effettuare i calcoli e a integrare il versamento di quanto dovuto ( Ires e Irap ) entro la scadenza della seconda rata di acconto , e cioè a novembre 2006. In merito , corre l' obbligo di sottolineare che l' interpretazione dell' Agenzia delle entrate appare condivisibile , in quanto , in caso contrario , si sarebbe operata una discriminatoria penalizzazione nei confronti dei soggetti che avevano operato le proprie scelte ( posticipazione ) in un momento in cui il decreto ancora non era in vigore ( e cioè al 20 giugno 2006 ) , rispetto invece a coloro che avevano optato per il pagamento a giugno ( non obbligati a integrare sin da subito quanto versato ) .
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