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econo01 Nel modello fiscale , la determinazione del reddito complessivo in capo alle società partecipanti alla tassazione di gruppo è effettuata senza procedere alla liquidazione dell' imposta ( la quale verrà invece determinata e liquidata dalla capogruppo , nella dichiarazione relativa al consolidato ) .
econo01 Il quadro GN si compone delle seguenti sezioni : - sezione I , determinazione del reddito complessivo - sezione II , utilizzo eccedenze Irpeg / Ires precedente dichiarazione - sezione III , altre eccedenze d' imposta attribuite al consolidato - sezione IV , dati - sezione V , crediti d' imposta concessi alle imprese ceduti al consolidato - sezione VI , redditi prodotti all' estero e relative imposte - sezione VII , dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento .
econo01 Consolidato fiscale : puntualizzazioni della circolare 10 / 2005 Anche il regime del consolidato fiscale nazionale , come quello della trasparenza per opzione , è stato esplicato " a tutto campo " dall' Agenzia delle Entrate , nella circolare 20.12.2004 , n. 53 / E. Si sono tuttavia rilevate alcune " criticità " , che sono state esaminate da vicino in sede di videoconferenza e quindi trasfuse , insieme alle relative risposte , nella circolare 10 / E del 2005. Effetti fiscali della scissione parziale Un' ipotesi prospettata agli interpreti dell' Agenzia delle Entrate è quella della società A , consolidante di B , C , D ed E , la quale pone in essere un scissione parziale .
econo01 la scissione parziale di A non fa venir meno , di per sé , la tassazione di gruppo con le consolidate B e C. Con riferimento all' avvenuto mutamento della struttura del gruppo conseguente alla scissione parziale di A a favore della neocostituita società A1 , l' Agenzia delle Entrate afferma tuttavia che : il trasferimento delle partecipazioni detenute da A nelle consolidate D ed E alla beneficiaria A1 , comportando il venir meno del requisito del controllo , determina la fuoriuscita di D ed E dall' area di consolidamento di A e , conseguentemente , la produzione in capo alle medesime società degli effetti rettificativi di cui all' articolo 124 del Tuir(1 ) l' ipotesi di opzione in qualità di consolidante esercitata da una neocostituita sin dal primo esercizio è prevista dalla circolare 53 / E del 2004 , ove è precisato che l' opzione in qualità di controllante è di regola preclusa alle società neocostituite nel corso dell' esercizio , mentre potrà essere esercitata a partire dall' esercizio successivo a quello di costituzione ( entro il termine di cui all' articolo 119 , comma 1 , lettera d ) , del Testo unico .
econo01 il trasferimento delle partecipazioni detenute da A nelle consolidate D ed E alla beneficiaria A1 , comportando il venir meno del requisito del controllo , determina la fuoriuscita di D ed E dall' area di consolidamento di A e , conseguentemente , la produzione in capo alle medesime società degli effetti rettificativi di cui all' articolo 124 del Tuir(1 ) l' ipotesi di opzione in qualità di consolidante esercitata da una neocostituita sin dal primo esercizio è prevista dalla circolare 53 / E del 2004 , ove è precisato che l' opzione in qualità di controllante è di regola preclusa alle società neocostituite nel corso dell' esercizio , mentre potrà essere esercitata a partire dall' esercizio successivo a quello di costituzione ( entro il termine di cui all' articolo 119 , comma 1 , lettera d ) , del Testo unico .
econo01 Ai fini dell' Iva , all' ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica , tenendo conto dell' esistenza di operazioni non soggette a imposta o soggette a regimi speciali , l' aliquota media risultante dal rapporto tra l' imposta relativa alle operazioni imponibili , diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili , e il volume d' affari dichiarato .
econo01 Ai fini dell' Iva , all' ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica , tenendo conto dell' esistenza di operazioni non soggette a imposta o soggette a regimi speciali , l' aliquota media risultante dal rapporto tra l' imposta relativa alle operazioni imponibili , diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili , e il volume d' affari dichiarato .
econo01 I poteri di rettifica subiscono limitazioni anche ai fini dell' Iva : risultano infatti inibiti i poteri spettanti all' Amministrazione in base alle disposizioni di cui agli articoli 54 , comma 2 , secondo periodo , e 55 , comma 2 , n. 3 ) , del Dpr 26.10.1972 , n. 633 , e successive modificazioni .
econo01 Tale disposizione risulta però inapplicabile in presenza di modelli di dichiarazione radicalmente diversi da quelli approvati per l' anno precedente ; di conseguenza , per il primo periodo d' imposta di applicazione dell' Ires , in deroga alle regole generali , i soggetti che hanno esercitato l' opzione per il consolidato tenuti alla presentazione della " dichiarazione dei redditi del consolidato " a norma dell' articolo 122 del Tuir , devono utilizzare l' apposito modello di dichiarazione approvato entro il 15.2.2005(2 ) .
econo01 Nelle istruzioni ufficiali al modello per la comunicazione dell' opzione(3 ) , è stato previsto , nella casella " attribuzione perdite " della sezione " dati relativi alla società consolidata " , l' inserimento dei seguenti codici : 1. se le perdite sono attribuite al soggetto consolidante 2. se le perdite sono attribuite in modo proporzionale alle società che le hanno prodotte 3. in tutti i casi in cui il criterio adottato è diverso dalle precedenti modalità .
econo01 L' omessa indicazione , in sede di presentazione del modello per la comunicazione dell' avvenuto esercizio dell' opzione , di uno dei codici indicati ( 1 , 2 , 3 ) , non determina tuttavia di per sé l' invalidità della comunicazione , causando solamente - alla luce del criterio generale , rispetto al quale l' attribuzione delle perdite alle società che le hanno prodotte riveste carattere meramente alternativo - l' effetto della permanenza delle perdite residue in capo al soggetto consolidante .
econo01 Alla situazione descritta ha posto rimedio l' articolo 16 del Dm 9.6.2004 , secondo il quale : - la società consolidante individua l' importo delle rettifiche di valore e degli accantonamenti fiscalmente non riconosciuti che hanno determinato le svalutazioni stesse - la stessa consolidante comunica alle controllate il minore tra i due importi sulla base della comunicazione ricevuta , ciascuna consolidata rettifica i valori fiscali degli elementi dell' attivo patrimoniale e dei fondi di accantonamento del passivo del bilancio dell' ultimo esercizio ante-opzione , dandone comunicazione nell' apposito prospetto della dichiarazione ( ovvero nel quadro EC del modello Unico ) .
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