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1.4 Osservazioni
alla
variante Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione della variante , tutti i soggetti portatori di interessi pubblici e privati possono presentare al Comune osservazioni e proposte alla variante adottata .
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1.4 Osservazioni alla variante Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione della variante , tutti i soggetti portatori di interessi pubblici e privati possono presentare al Comune osservazioni e proposte
alla
variante adottata .
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Pertanto anche la Provincia , portatrice di interessi sull' uso del territorio , può formulare al Comune osservazioni che esulano dal parere di competenza richiesto dalla LR 56 / 77 , art. 17 , comma 7. Tale opportunità risulta strettamente vincolata
alla
tempestiva trasmissione degli atti da parte del Comune , dopo l' adozione della variante : è evidente che nell' ambito di un rapporto di collaborazione tra le Amministrazioni dei Comuni e della Provincia , anche al fine di cogliere appieno la filosofia del provvedimento legislativo , volto al conseguimento di una pianificazione e programmazione urbanistico-territoriale integrata , il Comune deve mettere l' Amministrazione provinciale nelle condizioni di poter esprimere eventuali osservazioni entro il termine previsto dei 30 giorni dalla data di pubblicazione della variante , indipendentemente dall' iter procedurale previsto dall' art .
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17 , comma 7. Pertanto il Comune , entro 15 giorni dalla data di pubblicazione , trasmette
alla
Provincia copia della variante per il parere di competenza , precisando i termini di pubblicazione della stessa .
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In caso contrario , l' Atto è soggetto insanabilmente a vizi di legittimità , a prescindere dalle competenze della Provincia
alla
quale comunque non compete il controllo .
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2.2 Contenuto della deliberazione La competenza propria dell' Amministrazione provinciale , ai sensi della LR 56 / 77 , art. 17 , comma 7 , è limitata
alla
verifica di compatibilità delle sole varianti parziali ai PRG comunali .
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Ciò stante , è necessario che la documentazione inviata dal Comune definisca chiaramente la natura della variante al fine di consentire
alla
Provincia di determinare la propria competenza ad esercitare il potere conferitole dalla LR 56 / 77. La Deliberazione di adozione del Consiglio Comunale deve pertanto esplicitare quanto di seguito riportato : 1 ) la variante al PRG è adottata ai sensi dell' art .
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In questa logica spetta pertanto al Comune garantire e certificare che la variante adottata risponda ai requisiti richiesti dal sunnominato comma 7 , in quanto è il Consiglio Comunale , in sede di adozione , a garantire la congruità rispetto
alla
norma di Legge ; spetta inoltre al Comune verificare le percentuali di incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità , nonché l' eventuale superamento dei limiti ammessi , mediante l' adozione di più varianti parziali successive , ( nel qual caso la procedura prevista al comma 7 , art. 17 , non può trovare applicazione ) , anche in virtù del fatto che i poteri di approvazione delle varianti sono di competenza del Consiglio Comunale .
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Le integrazioni richieste con riferimento a quanto indicato al precedente paragrafo 2.2 , punti 1 ) , 2 ) , 3 ) , 4 ) , dovranno essere adottate con apposita Deliberazione del Consiglio Comunale , da trasmettere
alla
Provincia .
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Pertanto , secondo i principi della LR 56 / 77 , art. 17 , comma 7 ,
alla
Provincia non compete : 1 ) l' istruttoria urbanistica delle varianti parziali , anche in virtù del fatto che essa non è titolare di poteri di approvazione delle stesse , che sono di competenza del Consiglio Comunale ; 2 ) la verifica che la variante presentata risponda ai requisiti richiesti dal sunnominato comma 7 , in quanto è il Consiglio Comunale , in sede di adozione della stessa , a garantire la congruità rispetto alla norma di Legge ; 3 ) la verifica delle percentuali di incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità , la quantificazione delle aree
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Pertanto , secondo i principi della LR 56 / 77 , art. 17 , comma 7 , alla Provincia non compete : 1 ) l' istruttoria urbanistica delle varianti parziali , anche in virtù del fatto che essa non è titolare di poteri di approvazione delle stesse , che sono di competenza del Consiglio Comunale ; 2 ) la verifica che la variante presentata risponda ai requisiti richiesti dal sunnominato comma 7 , in quanto è il Consiglio Comunale , in sede di adozione della stessa , a garantire la congruità rispetto
alla
norma di Legge ; 3 ) la verifica delle percentuali di incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità , la quantificazione delle aree a servizi oggetto di modifica , nonché la verifica del superamento dei limiti stessi , mediante l' adozione di più varianti parziali successive da parte dei Comuni .
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comma 7 , l' Amministrazione Provinciale provvederà a chiedere al Comune le opportune integrazioni che si ritenessero necessarie per meglio comprendere la natura della variante , anche attraverso un incontro con i tecnici incaricati , se necessario , sospendendo i termini del procedimento ai sensi della L. 241 / 90. Qualora il Comune non provveda a limitare i contenuti della variante a quanto previsto al comma 7 , art. 17 , LR 56 / 77 , sulla base delle indicazioni provinciali , la Deliberazione provinciale conterrà una specifica " segnalazione " al Comune e verrà inviata , per conoscenza ,
alla
Regione Piemonte , Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica .
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B. Varianti di adeguamento
alla
lr 28 / 99 in materia di commercio Ai sensi dell' art .
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4 della LR 28 / 99 , i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici generali e attuativi entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della LR sul BUR ( 18 / 11 / 99 ) , nel rispetto delle norme di legge e degli indirizzi e criteri di cui
alla
DCR n. 563-13414 del 29 / 10 / 99. Tale adeguamento può essere attuato anche attraverso l' adozione di una variante parziale , nel rispetto di quanto previsto al comma 7 , art. 17 , LR 56 / 77. In tal caso , la Provincia è chiamata a valutarne la coerenza rispetto ai progetti sovracomunali approvati e al proprio Piano Territoriale , nel quale , così come indicato all' art .
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Pertanto , si precisa che la verifica di compatibilità di cui sopra , prescinde da ogni valutazione circa il rispetto dei criteri e degli indirizzi regionali di cui
alla
DCR sopra riportata , applicati dal Comune nell' adeguamento del proprio PRG : la competenza dell' Amministrazione Provinciale riguarda unicamente la verifica di compatibilità della variante con il PTP e i progetti sovracomunali approvati .
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la Regione verifica la corretta applicazione delle disposizioni statali e regionali nelle materie di commercio " , e , comma 2 , " compete
alla
Regione la verifica di conformità dell' azione amministrativa e programmatoria comunale all' attuazione degli strumenti regionali emanati sulla base delle disposizioni del D.Lgs .
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Nello specifico , nell' Allegato A
alla
DGR n. 42-29532 del 1 / 3 / 2000 , , Capitolo 1 , Paragrafo 1 " Adempimenti Comunali " , si precisa che " qualora si dovessero riscontrare negli strumenti urbanistici approvati , degli adeguamenti difformi dai criteri regionali , avranno automatica applicazione le norme sostitutive di cui all' art .
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Qualora il Comune non intenda recepire , nella Deliberazione di approvazione , le condizioni espresse dall' Amministrazione provinciale , esso può richiedere
alla
Giunta Provinciale un nuovo parere , motivando adeguatamente tale richiesta .
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17 , comma 7 , dopo l' approvazione definitiva della variante da parte del Consiglio Comunale , copia della documentazione deve essere comunque trasmessa
alla
Provincia e , per conoscenza , alla Regione Piemonte ( anche qualora si verificasse il silenzio assenso ) .
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17 , comma 7 , dopo l' approvazione definitiva della variante da parte del Consiglio Comunale , copia della documentazione deve essere comunque trasmessa alla Provincia e , per conoscenza ,
alla
Regione Piemonte ( anche qualora si verificasse il silenzio assenso ) .
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