econo09 |
L' Agenzia delle Entrate procede dunque alla notifica di un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e Iva e , in motivazione , dà atto del ricorso
al
metodo induttivo sulla base del fatto che i rilievi scaturiscono dall' invio di un questionario e dalle contraddizioni e omissioni da parte della società in sede di risposta alle richieste dell' ufficio .
|
econo09 |
La società , senza allegazione di ulteriore documentazione a sostegno delle proprie ragioni , impugna l' avviso avanti alla commissione tributaria provinciale lamentando l' illegittimità dell' accertamento dell' Agenzia delle Entrate e , in particolare , il ricorso
al
metodo induttivo .
|
econo09 |
Con memoria illustrativa , la società ribatte che la norma non si applica alla fattispecie , in quanto tale caso rientra nel principio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92. Di conseguenza , si pone all' attenzione dell' interprete il seguente problema : in ipotesi di accertamento derivante da questionario inviato dall' ufficio
al
contribuente , è applicabile il principio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 oppure sussiste la deroga prevista dall' articolo 32 , commi 3 e 4 , del Dpr 600 / 73 ?
|
econo09 |
Ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello Il principio sancito dall' articolo 58 , comma 2 , del Dlgs 546 / 92 è inequivocabile : a fronte del rigoroso divieto di cui
al
comma 1 di portare prove nuove in appello - fatto che determinerebbe l' estensione del petitum - è ammessa la facoltà di produrre documenti nuovi non allegati né in sede di contraddittorio pre-accertamento , né in ricorso avverso l' avviso di accertamento .
|
econo09 |
È opportuno precisare che , essendo il processo tributario esclusivamente documentale , la disposizione del comma 2 dell' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 opera come una deroga penetrante
al
principio di cui al comma 1 del medesimo articolo .
|
econo09 |
È opportuno precisare che , essendo il processo tributario esclusivamente documentale , la disposizione del comma 2 dell' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 opera come una deroga penetrante al principio di cui
al
comma 1 del medesimo articolo .
|
econo09 |
A ciò si deve aggiungere che , a differenza di quanto disposto dall' articolo 345 u.c.c.p.c. , come modificato dall' articolo 53 della legge 535 / 90 , secondo cui " non sono ammessi nuovi mezzi di prova , salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile " , l' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 non prevede tale limitazione e , di conseguenza , estende
al
massimo la facoltà di produzione documentale nuova in secondo grado .
|
econo09 |
In definitiva , nel processo tributario , rispetto
al
processo civile , è ampliata in modo notevole la possibilità di allegare documenti nuovi , in quanto non sussiste la limitazione prevista dall' articolo 345 c.p.c. 1.2 .
|
econo09 |
Detto termine rileva in maniera ambivalente , e infatti : un primo termine opera dal momento dell' invio del questionario ( detto anche invito ) fino
al
giorno concesso dall' ufficio per la presentazione da parte del contribuente ( di regola 30 giorni dall' avvenuta notifica al contribuente dell' invito ) un secondo termine è previsto , come deroga al primo , nel caso di oggettiva impossibilità da parte del contribuente - su cui incombe l' onere della prova - di adempiere alle richieste dell' ufficio .
|
econo09 |
Detto termine rileva in maniera ambivalente , e infatti : un primo termine opera dal momento dell' invio del questionario ( detto anche invito ) fino al giorno concesso dall' ufficio per la presentazione da parte del contribuente ( di regola 30 giorni dall' avvenuta notifica
al
contribuente dell' invito ) un secondo termine è previsto , come deroga al primo , nel caso di oggettiva impossibilità da parte del contribuente - su cui incombe l' onere della prova - di adempiere alle richieste dell' ufficio .
|
econo09 |
Detto termine rileva in maniera ambivalente , e infatti : un primo termine opera dal momento dell' invio del questionario ( detto anche invito ) fino al giorno concesso dall' ufficio per la presentazione da parte del contribuente ( di regola 30 giorni dall' avvenuta notifica al contribuente dell' invito ) un secondo termine è previsto , come deroga
al
primo , nel caso di oggettiva impossibilità da parte del contribuente - su cui incombe l' onere della prova - di adempiere alle richieste dell' ufficio .
|
econo09 |
Tale attività deve svolgersi in contraddittorio con l' Amministrazione e ha lo scopo di evitare all' Amministrazione finanziaria di porre in essere avvisi di accertamento quando essi potrebbero essere infondati e difficilmente difendibili in eventuali sedi giurisdizionali , e di consentire
al
contribuente di predisporre in tempo utile tutte le sue difese .
|
econo09 |
Infatti , a seguito della legge 479 / 99 , è stato introdotto nel nostro codice di procedura penale l' articolo 415-bis , il quale consente all' indagato di svolgere , entro il termine di decadenza di venti giorni decorrenti dalla notifica dell' avviso di chiusura delle indagini preliminari , le indagini difensive , di richiedere
al
PM ulteriori indagini e la facoltà di produrre atti e di essere sentito personalmente insieme al proprio difensore .
|
econo09 |
Infatti , a seguito della legge 479 / 99 , è stato introdotto nel nostro codice di procedura penale l' articolo 415-bis , il quale consente all' indagato di svolgere , entro il termine di decadenza di venti giorni decorrenti dalla notifica dell' avviso di chiusura delle indagini preliminari , le indagini difensive , di richiedere al PM ulteriori indagini e la facoltà di produrre atti e di essere sentito personalmente insieme
al
proprio difensore .
|
econo09 |
Si pone allora il problema evidenziato
al
§ 1. di interpretare le norme sopra indicate in relazione al caso concreto e valutare il criterio di prevalenza nell' ambito di applicazione .
|
econo09 |
Si pone allora il problema evidenziato al § 1. di interpretare le norme sopra indicate in relazione
al
caso concreto e valutare il criterio di prevalenza nell' ambito di applicazione .
|
econo09 |
In ordine a tale operazione ermeneutica , si pongono due possibili soluzioni improntate
al
" criterio di prevalenza " .
|
econo09 |
La prima soluzione , denominata " procedurale " , individua la prevalenza dell' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 ed è descritta infra
al
§ 2.1 .
|
econo09 |
Viceversa , la seconda soluzione , denominata " sostanziale " , ritiene prevalente l' articolo 32 del Dpr 600 / 73 è ed esposta infra
al
§ 2.2 .
|
econo09 |
Prevalenza della norma procedurale La prima soluzione ipotizzabile è quella relativa alla prevalenza della norma procedurale , cioè dell' articolo 58 del Dlgs 546 / 92. Il caso di specie , descritto
al
§ 1 , avviene nel corso di un processo tributario , ove è ammessa l' allegazione di documenti nuovi ex articolo 58 del Dlgs 546 / 92 , di conseguenza deve ritenersi possibile per le parti l' allegazione di documenti nuovi in secondo grado , anche in presenza di avviso di accertamento originato da preventivo invio di questionario ai sensi dell' articolo 32 del Dpr 600 / 73. Tale soluzione si fonda su una precisa nozione di accertamento tributario che ricalca la teoria tradizionale in tema di atto amministrativo .
|