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buroc17 L' accordo delle parti , pertanto , si è formalizzato all' indomani della presentazione della richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. procedente mentre le parti non hanno in alcun modo sollecitato la fissazione dell' udienza camerale esperibile in sede di indagini preliminari ai sensi dell' art .
buroc17 Tanto premesso , vale osservare che per quanto concerne i commissari straordinari del Gruppo G. in amministrazione ordinaria , gli stessi sono legittimati ad esercitare la facoltà di costituzione di parte civile nel presente procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt .
buroc17 78 c.p.p. e , sul punto , vanno richiamati per relationem le imputazioni di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata dal P.M. A parere di questo Giudice i commissari straordinari sono legittimati a costituirsi parte civile anche per reati non concorsuali atteso che il reato di associazione per delinquere comunque finalizzato ai delitti di bancarotta fraudolenta , truffa ai danni dei creditori , false comunicazioni sociali nonché fatture per operazioni inesistenti , è comunque in grado di provocare danni anche a soggetti , persone fisiche o giuridiche , singolarmente individuati né si può ritenere una mancanza di legitimatio ad causam da parte del curatore o dei commissari straordinari .
buroc17 78 c.p.p. e , sul punto , vanno richiamati per relationem le imputazioni di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata dal P.M. A parere di questo Giudice i commissari straordinari sono legittimati a costituirsi parte civile anche per reati non concorsuali atteso che il reato di associazione per delinquere comunque finalizzato ai delitti di bancarotta fraudolenta , truffa ai danni dei creditori , false comunicazioni sociali nonché fatture per operazioni inesistenti , è comunque in grado di provocare danni anche a soggetti , persone fisiche o giuridiche , singolarmente individuati né si può ritenere una mancanza di legitimatio ad causam da parte del curatore o dei commissari straordinari .
buroc17 Ed invero , ai fini della valutazione dell' ammissibilità della costituzione di parte civile , non si deve confondere la struttura del reato associativo ( accordo stabile tra tre o più persone al fine di compiere una serie indeterminata di delitti ) e il substrato probatorio necessario ad individuare tale fattispecie di reato ( delitti fine ) .
buroc17 Ma tale autonomia non consente di considerare spezzato - ai fini che interessano - il nesso teleologico fra l' accordo criminoso e la concreta realizzazione del fine che per il suo mezzo gli aderenti hanno inteso realizzare e per come si è manifestato in rerum natura .
buroc17 416 c.p. così come delineate dal Pubblico Ministero , sono - allora - la chiave per consentire ai commissari straordinari di prospettare una voce di danno patrimoniale e morale e legittimare le loro richieste di costituzione di parte civile in riferimento alle ipotesi sub A ) e alle altre ipotesi di reato .
buroc17 240 L.F. a prescindere dalla materialità della condotta da parte di un soggetto che si assume estraneo alla compagine amministrativa atteso che la norma non pone preclusioni soggettive ma unicamente limita l' ambito operativo ai reati previsti nel relativo titolo .
buroc17 A parere dell' odierno giudicante si ritiene che sia gli azionisti che gli obbligazionisti siano legittimati a costituirsi parte civile nell' ambito del presente procedimento non solo in relazione ai reati fallimentari nonché ai reati comuni teleologicamente connessi con quest' ultimi ma anche in relazione agli altri reati comuni contestati agli altri imputati anche se non organicamente inseriti negli ambiti societari , ed invero , non si può fare a meno di richiamare quanto sopra osservato in tema di reato associativo ed evidenziare che anche per tale categoria di reati ipotizzato depauperamento del patrimonio e delle risorse delle società facenti parte del Gruppo G. - asseritamente a seguito delle condotte ascritte agli imputati - ha comunque causato un danno ai singoli investitori secondo l' id quod plerumque accidit atteso che
buroc17 A parere dell' odierno giudicante si ritiene che sia gli azionisti che gli obbligazionisti siano legittimati a costituirsi parte civile nell' ambito del presente procedimento non solo in relazione ai reati fallimentari nonché ai reati comuni teleologicamente connessi con quest' ultimi ma anche in relazione agli altri reati comuni contestati agli altri imputati anche se non organicamente inseriti negli ambiti societari , ed invero , non si può fare a meno di richiamare quanto sopra osservato in tema di reato associativo ed evidenziare che anche per tale categoria di reati ipotizzato depauperamento del patrimonio e delle risorse delle società facenti parte del Gruppo G. - asseritamente a seguito delle condotte ascritte agli imputati - ha comunque causato un danno ai singoli investitori secondo l' id quod plerumque accidit atteso che la struttura del reato
buroc17 civile nell' ambito del presente procedimento non solo in relazione ai reati fallimentari nonché ai reati comuni teleologicamente connessi con quest' ultimi ma anche in relazione agli altri reati comuni contestati agli altri imputati anche se non organicamente inseriti negli ambiti societari , ed invero , non si può fare a meno di richiamare quanto sopra osservato in tema di reato associativo ed evidenziare che anche per tale categoria di reati ipotizzato depauperamento del patrimonio e delle risorse delle società facenti parte del Gruppo G. - asseritamente a seguito delle condotte ascritte agli imputati - ha comunque causato un danno ai singoli investitori secondo l' id quod plerumque accidit atteso che la struttura del reato associativo è caratterizzata - altresì - dagli effetti permanenti delle condotte costituenti la piattaforma sulla quale si sono estrinsecate le singole condotte delittuose così come ipotizzate nella richiesta di rinvio a giudizio .
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