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Le condizioni di accesso sono le seguenti : volume d' affari di cui all' articolo 20 del decreto Iva , aumentato dei corrispettivi non rilevanti ai fini Iva , percepiti nell' esercizio , non superiore
a
10.329,14 euro ( 20 milioni di lire ) .
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Non rilevano , pertanto , le cessioni di beni ammortizzabili , mentre rilevano i corrispettivi esclusi da Iva , quali ad esempio i corrispettivi rientranti nel diritto d' autore di cui all' articolo 3 , lettera
a
) , del decreto Iva .
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Nel caso in cui siano svolte più attività , occorre considerare il volume d' affari complessivo relativo
a
tutte le attività esercitate , come ad esempio esercizio contemporaneo di attività di lavoro autonomo e d' impresa anche se assoggettate a regimi speciali Iva , quali le attività sopra indicate .
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Nel caso in cui siano svolte più attività , occorre considerare il volume d' affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate , come ad esempio esercizio contemporaneo di attività di lavoro autonomo e d' impresa anche se assoggettate
a
regimi speciali Iva , quali le attività sopra indicate .
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Il limite di 10.329,14 euro , cioè , è comunque invalicabile anche qualora l' attività del contribuente sia frammentata tra cessioni e prestazioni di servizi ciascuna delle quali inferiore
a
10.329,14 euro beni strumentali utilizzati in proprietà o leasing di costo complessivo non superiore a 10.329,14 euro .
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Il limite di 10.329,14 euro , cioè , è comunque invalicabile anche qualora l' attività del contribuente sia frammentata tra cessioni e prestazioni di servizi ciascuna delle quali inferiore a 10.329,14 euro beni strumentali utilizzati in proprietà o leasing di costo complessivo non superiore
a
10.329,14 euro .
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Si precisa che ai fini del mantenimento o meno del regime , tale condizione non deve essere guardata solo in riferimento agli acquisti dell' anno , ma allo stock complessivo di beni strumentali presenti ogni anno nell' impresa o attività di lavoro autonomo compensi corrisposti
a
dipendenti o collaboratori fissi ( esclusi gli occasionali ) non superiori al 70 per cento del volume d' affari dell' anno , tenendo conto anche dei contributi previdenziali e assistenziali .
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È veramente difficile , infatti , considerati i modesti limiti di volume d' affari cui è subordinato il regime e le ordinarie retribuzioni dei dipendenti o collaboratori , ipotizzare ipotesi in cui ci si possa avvalere del lavoro di terzi e l' attività continuare
a
essere remunerativa mancanza di cessioni all' esportazione .
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Gli adempimenti contabili dei lavoratori autonomi sono i seguenti : emissione di fattura per le prestazioni eseguite e relativa conservazione la registrazione cumulativa mensile delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo
a
quello di riferimento .
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Per gli imprenditori sono invece : emissione di fattura , ricevuta fiscale o scontrino registrazione cumulativa mensile dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo
a
quello di riferimento .
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Il regime non ha uno specifico termine e cessa di avere applicazione
a
partire dall' anno successivo a quello in cui viene meno anche una sola delle previste condizioni ovvero , fermo restando le predette condizioni , per libera opzione o scelta del contribuente , e cioè tramite comportamento concludente o concreto posto in essere sin dall' inizio dell' anno a partire dal quale si vuole cambiare regime , da confermare attraverso il quadro VO della dichiarazione annuale Iva dell' anno successivo presentata per detto anno .
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Il regime non ha uno specifico termine e cessa di avere applicazione a partire dall' anno successivo
a
quello in cui viene meno anche una sola delle previste condizioni ovvero , fermo restando le predette condizioni , per libera opzione o scelta del contribuente , e cioè tramite comportamento concludente o concreto posto in essere sin dall' inizio dell' anno a partire dal quale si vuole cambiare regime , da confermare attraverso il quadro VO della dichiarazione annuale Iva dell' anno successivo presentata per detto anno .
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Il regime non ha uno specifico termine e cessa di avere applicazione a partire dall' anno successivo a quello in cui viene meno anche una sola delle previste condizioni ovvero , fermo restando le predette condizioni , per libera opzione o scelta del contribuente , e cioè tramite comportamento concludente o concreto posto in essere sin dall' inizio dell' anno
a
partire dal quale si vuole cambiare regime , da confermare attraverso il quadro VO della dichiarazione annuale Iva dell' anno successivo presentata per detto anno .
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Dal lato sostanziale , invece , le particolari regole di determinazione del reddito e dell' Iva hanno indotto il legislatore
a
disciplinare esplicitamente il passaggio dal regime forfettario a quello analitico e viceversa .
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Dal lato sostanziale , invece , le particolari regole di determinazione del reddito e dell' Iva hanno indotto il legislatore a disciplinare esplicitamente il passaggio dal regime forfettario
a
quello analitico e viceversa .
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Tali regole , tendenti
a
evitare salti o duplicazioni d' imposta , sono relative al computo dei ricavi o compensi , dei beni strumentali e delle giacenze di magazzino .
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Ciò significa che i ricavi e i compensi che , in base alle regole del regime forfettario , hanno già concorso
a
formare il reddito imponibile , non assumono rilevanza nella determinazione del reddito del periodo successivo , ancorché di competenza o incassati in tale periodo ; viceversa , i ricavi o compensi per operazioni effettuate nel periodo forfettario , che non hanno concorso a formare il reddito di tale periodo perché ancora non documentate , assumono rilevanza nei periodi successivi .
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Ciò significa che i ricavi e i compensi che , in base alle regole del regime forfettario , hanno già concorso a formare il reddito imponibile , non assumono rilevanza nella determinazione del reddito del periodo successivo , ancorché di competenza o incassati in tale periodo ; viceversa , i ricavi o compensi per operazioni effettuate nel periodo forfettario , che non hanno concorso
a
formare il reddito di tale periodo perché ancora non documentate , assumono rilevanza nei periodi successivi .
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Gli stessi criteri si applicano per l' ipotesi inversa di passaggio dal regime analitico
a
quello forfettario .
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In particolare , la base su cui applicare le percentuali deve essere aumentata dei ricavi o compensi che non hanno concorso
a
formare il reddito imponibile dei periodi d' imposta precedenti .
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