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La portata territoriale della
Ccctb
Il meccanismo di consolidamento del reddito del gruppo e della sua allocazione alle singole giurisdizioni fiscali in base ad una formula predefinita apre tuttavia una serie di problematiche specialmente con riguardo alle stabili organizzazioni .
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Si precisa che , in tale sede , il concetto di residenza fiscale è da riferirsi all' intero territorio dell' Unione Europea , quale giurisdizione unica ai fini della
Ccctb
.
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In tal caso è opportuno che venga chiaramente data un definizione comune di stabile organizzazione tra gli Stati aderenti alla
Ccctb
, che sembra anch'essa poter essere mutuata dall' articolo 5 del Modello di Convenzione Ocse .
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Occorre però evidenziare che sin dai primi documenti di lavoro redatti dal "
Ccctb
Working Group " e dedicati alla analisi delle implicazioni internazionali che derivano dalla implementazione di una base imponibile consolidata comune , appare critico il mancato coordinamento del principio ispiratore dell' allocazione ( la ripartizione in base a formule predeterminate ) con l ' " arm's lenght principle " e il " functionally separate entity approach " elaborati in sede Ocse .
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Qualora venisse altrimenti applicato il metodo dell' esenzione , normalmente , anche se non in tutti i casi , lo Stato di residenza non riconosce le perdite sofferte all' estero e rimarrebbe da risolvere la questione del trattamento da riservare a tali perdite , ossia se ripartirle tra gli stati partecipanti alla
Ccctb
o tenerle al di fuori del sistema di allocazione .
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Alla luce di tutte le difficoltà di coordinamento sorte , in un recente lavoro del
Ccctb
Working Group del maggio del 2006 , emergono perplessità in merito all' applicabilità tout court del worldwide principle .
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Reddito di società non residente di fonte comunitaria Conflittualità tra l' attribuzione dei profitti alle SO secondo i principi OCSE e i criteri di ripartizione della base consolidata comune Per evitare l' instaurarsi di una possibile situazione discriminatoria , dovrebbe essere lasciata anche ad una società non residente con più stabili organizzazioni nell' ambito della giurisdizione
Ccctb
la possibilità di consolidare il reddito complessivamente prodotto in un' unica base imponibile comune .
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Atteso che la ripartizione degli utili complessivi prevista dalla
Ccctb
non è un metodo che , di regola , genererà un risultato conforme al principio di libera concorrenza , al contrario , come è noto , quest' ultimo rappresenta un imprescindibile riferimento nel Modello di Convenzione fiscale Ocse ( contenuto nel paragrafo 2 dell' articolo 7 ) per attribuire i profitti alle stabili organizzazioni e la cui enunciazione ufficiale si trova nel paragrafo 1 dell' articolo 9 del modello medesimo .
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In un primo momento , il gruppo di lavoro
Ccctb
sembra ipotizzare un utilizzo del metodo di ripartizione degli utili complessivi nel rispetto dell' articolo 7 del Modello Ocse .
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Il
Ccctb
Working Group ha infine riconosciuto il principio di libera concorrenza quale unica soluzione compatibile con la trama delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dai Paesi membri sulla scorta del Modello di Convenzione fiscale Ocse .
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Tuttavia , il coordinamento tra Modello Ose e il meccanismo di ripartizione proprio della
Ccctb
, seppur enunciato , non appare ancora finora sanato nel meccanismo applicativo dell' imposta .
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Qualora , difatti , si decidesse che i profitti di più stabili organizzazioni di una impresa non residente debbano essere comunque consolidati e ripartiti in base alle formule prestabilite della
Ccctb
, il risultato della ripartizione con tutta probabilità non sarà conforme in ogni singolo Stato membro ad una allocazione " at arm's lenght " .
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Allorché gli utili allocati in base alla ripartizione
Ccctb
siano invece superiori a quelli attribuibili " at arm's lenght " , dovrebbe piuttosto essere previsto un sistema di compensazione da parte degli altri Stati membri partecipanti .
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Per rendere pienamente efficace il sistema della ripartizione in una prospettiva di lungo termine , una alternativa finora presa in considerazione dal
Ccctb
Working Group , è consistita nella rinegoziazione da parte degli Stati membri del contenuto dell' articolo 7 del Modello Ocse trasposto nelle convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dagli Stati membri con i Paesi terzi .
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