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econo39 La portata territoriale della Ccctb Il meccanismo di consolidamento del reddito del gruppo e della sua allocazione alle singole giurisdizioni fiscali in base ad una formula predefinita apre tuttavia una serie di problematiche specialmente con riguardo alle stabili organizzazioni .
econo39 Si precisa che , in tale sede , il concetto di residenza fiscale è da riferirsi all' intero territorio dell' Unione Europea , quale giurisdizione unica ai fini della Ccctb .
econo39 In tal caso è opportuno che venga chiaramente data un definizione comune di stabile organizzazione tra gli Stati aderenti alla Ccctb , che sembra anch'essa poter essere mutuata dall' articolo 5 del Modello di Convenzione Ocse .
econo39 Occorre però evidenziare che sin dai primi documenti di lavoro redatti dal " Ccctb Working Group " e dedicati alla analisi delle implicazioni internazionali che derivano dalla implementazione di una base imponibile consolidata comune , appare critico il mancato coordinamento del principio ispiratore dell' allocazione ( la ripartizione in base a formule predeterminate ) con l ' " arm's lenght principle " e il " functionally separate entity approach " elaborati in sede Ocse .
econo39 Qualora venisse altrimenti applicato il metodo dell' esenzione , normalmente , anche se non in tutti i casi , lo Stato di residenza non riconosce le perdite sofferte all' estero e rimarrebbe da risolvere la questione del trattamento da riservare a tali perdite , ossia se ripartirle tra gli stati partecipanti alla Ccctb o tenerle al di fuori del sistema di allocazione .
econo39 Alla luce di tutte le difficoltà di coordinamento sorte , in un recente lavoro del Ccctb Working Group del maggio del 2006 , emergono perplessità in merito all' applicabilità tout court del worldwide principle .
econo39 Reddito di società non residente di fonte comunitaria Conflittualità tra l' attribuzione dei profitti alle SO secondo i principi OCSE e i criteri di ripartizione della base consolidata comune Per evitare l' instaurarsi di una possibile situazione discriminatoria , dovrebbe essere lasciata anche ad una società non residente con più stabili organizzazioni nell' ambito della giurisdizione Ccctb la possibilità di consolidare il reddito complessivamente prodotto in un' unica base imponibile comune .
econo39 Atteso che la ripartizione degli utili complessivi prevista dalla Ccctb non è un metodo che , di regola , genererà un risultato conforme al principio di libera concorrenza , al contrario , come è noto , quest' ultimo rappresenta un imprescindibile riferimento nel Modello di Convenzione fiscale Ocse ( contenuto nel paragrafo 2 dell' articolo 7 ) per attribuire i profitti alle stabili organizzazioni e la cui enunciazione ufficiale si trova nel paragrafo 1 dell' articolo 9 del modello medesimo .
econo39 In un primo momento , il gruppo di lavoro Ccctb sembra ipotizzare un utilizzo del metodo di ripartizione degli utili complessivi nel rispetto dell' articolo 7 del Modello Ocse .
econo39 Il Ccctb Working Group ha infine riconosciuto il principio di libera concorrenza quale unica soluzione compatibile con la trama delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dai Paesi membri sulla scorta del Modello di Convenzione fiscale Ocse .
econo39 Tuttavia , il coordinamento tra Modello Ose e il meccanismo di ripartizione proprio della Ccctb , seppur enunciato , non appare ancora finora sanato nel meccanismo applicativo dell' imposta .
econo39 Qualora , difatti , si decidesse che i profitti di più stabili organizzazioni di una impresa non residente debbano essere comunque consolidati e ripartiti in base alle formule prestabilite della Ccctb , il risultato della ripartizione con tutta probabilità non sarà conforme in ogni singolo Stato membro ad una allocazione " at arm's lenght " .
econo39 Allorché gli utili allocati in base alla ripartizione Ccctb siano invece superiori a quelli attribuibili " at arm's lenght " , dovrebbe piuttosto essere previsto un sistema di compensazione da parte degli altri Stati membri partecipanti .
econo39 Per rendere pienamente efficace il sistema della ripartizione in una prospettiva di lungo termine , una alternativa finora presa in considerazione dal Ccctb Working Group , è consistita nella rinegoziazione da parte degli Stati membri del contenuto dell' articolo 7 del Modello Ocse trasposto nelle convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dagli Stati membri con i Paesi terzi .
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