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econo04 In tale solco , si pone il Dlgs 31 marzo 1998 , n. 109 ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 / 4 / 1998 , in vigore dal 3 maggio 1998 ) dal titolo " Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate , a norma dell' art .
econo04 Da questi brevi accenni , emerge come il settore delle prestazioni sociali agevolate sia caratterizzato da un' estrema disomogeneità nei criteri applicativi , atteso che lo spirito del legislatore , manifestatosi con l' approvazione del Dlgs 109 / 1998 ( che titolava proprio " Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate " ) , non ha trovato uniforme risposta da parte dei soggetti pubblici deputati all' erogazione di prestazioni sociali e assistenziali .
econo04 Da questi brevi accenni , emerge come il settore delle prestazioni sociali agevolate sia caratterizzato da un' estrema disomogeneità nei criteri applicativi , atteso che lo spirito del legislatore , manifestatosi con l' approvazione del Dlgs 109 / 1998 ( che titolava proprio " Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate " ) , non ha trovato uniforme risposta da parte dei soggetti pubblici deputati all' erogazione di prestazioni sociali e assistenziali .
econo04 Il tutto è acuito dalla difficoltà di armonizzare la già non organica normativa che regola i singoli settori della spesa sociale con quella , diametralmente opposta anche negli scopi , che invece disciplina il prelievo fiscale , a sua volta notoriamente soggetta , più di altre branche legislative , a frequenti mutamenti sostanziali e aggiornamenti delle norme definitorie .
econo04 2. Il governo è delegato ad emanare , entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge , sentite le competenti commissioni parlamentari e il garante per la protezione dei dati personali , uno o più decreti legislativi per la definizione , con effetto dal 1 luglio 1998 , di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche , nonché di modalità per l' acquisizione delle informazioni e l' effettuazione dei controlli , nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi : a ) determinazione , anche mediante procedura informatica predisposta a cura della presidenza del consiglio dei ministri , della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso , dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini Irpef , con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali
econo04 presente legge , sentite le competenti commissioni parlamentari e il garante per la protezione dei dati personali , uno o più decreti legislativi per la definizione , con effetto dal 1 luglio 1998 , di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche , nonché di modalità per l' acquisizione delle informazioni e l' effettuazione dei controlli , nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi : a ) determinazione , anche mediante procedura informatica predisposta a cura della presidenza del consiglio dei ministri , della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso , dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini Irpef , con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura , nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996 , n. 675 e n. 676 ; b ) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell' unità familiare mediante scale di equivalenza ; c ) obbligo per il richiedente la
econo04 dei dati personali , uno o più decreti legislativi per la definizione , con effetto dal 1 luglio 1998 , di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche , nonché di modalità per l' acquisizione delle informazioni e l' effettuazione dei controlli , nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi : a ) determinazione , anche mediante procedura informatica predisposta a cura della presidenza del consiglio dei ministri , della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso , dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini Irpef , con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura , nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996 , n. 675 e n. 676 ; b ) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell' unità familiare mediante scale di equivalenza ; c ) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla
econo04 uno o più decreti legislativi per la definizione , con effetto dal 1 luglio 1998 , di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche , nonché di modalità per l' acquisizione delle informazioni e l' effettuazione dei controlli , nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi : a ) determinazione , anche mediante procedura informatica predisposta a cura della presidenza del consiglio dei ministri , della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso , dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini Irpef , con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura , nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996 , n. 675 e n. 676 ; b ) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell' unità familiare mediante scale di equivalenza ; c ) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale è subordinata l'
econo04 i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale , di rilasciare , tramite collegamento telematico , compatibile con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni , con il sistema informativo del ministero delle finanze , una certificazione , con validità temporalmente limitata , attestante la situazione economica dichiarata , valevole ai fini dell' accesso a tutte le prestazioni agevolate ; e ) obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di provvedere a controlli , singolarmente o mediante un apposito servizio comune , sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del ministero delle finanze ai fini dei successivi controlli da parte delle stesse pubbliche amministrazioni ; f ) inclusione nei programmi annuali di controllo fiscale della guardia di finanza dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate individuati sulla base di appositi criteri selettivi , prevedendo anche l' effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari .
econo04 validità temporalmente limitata , attestante la situazione economica dichiarata , valevole ai fini dell' accesso a tutte le prestazioni agevolate ; e ) obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di provvedere a controlli , singolarmente o mediante un apposito servizio comune , sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del ministero delle finanze ai fini dei successivi controlli da parte delle stesse pubbliche amministrazioni ; f ) inclusione nei programmi annuali di controllo fiscale della guardia di finanza dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate individuati sulla base di appositi criteri selettivi , prevedendo anche l' effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari .
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