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buroc02 comunitarie ; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 , di recepimento delle direttive 2004 / 49 / CE e 2004 / 51 / CE , che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie ; Vista la direttiva 2008 / 110 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 16 dicembre 2008 , che modifica la direttiva 2004 / 49 / CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ; Vista la direttiva 2008 / 57 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 17 giugno 2008 relativa all' interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ; Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 , di recepimento della direttiva 2008 / 57 / CE relativa all' interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ; Visto il decreto in data 29 ottobre 2010 , con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , in considerazione dei ritardi nella realizzazione dei sistemi di attrezzaggio delle reti regionali interconnesse , ha dato disposizioni per garantire che l' accesso alle reti avvenga in presenza di livelli tecnologici omogenei fra le reti regionali e la rete nazionale e con regole di sicurezza armonizzate ; Considerata ,
buroc02 , che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie ; Vista la direttiva 2008 / 110 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 16 dicembre 2008 , che modifica la direttiva 2004 / 49 / CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ; Vista la direttiva 2008 / 57 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 17 giugno 2008 relativa all' interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ; Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 , di recepimento della direttiva 2008 / 57 / CE relativa all' interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ; Visto il decreto in data 29 ottobre 2010 , con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , in considerazione dei ritardi nella realizzazione dei sistemi di attrezzaggio delle reti regionali interconnesse , ha dato disposizioni per garantire che l' accesso alle reti avvenga in presenza di livelli tecnologici omogenei fra le reti regionali e la rete nazionale e con regole di sicurezza armonizzate ; Considerata , inoltre , la necessità di apportare delle modifiche per incongruenze relative ad alcuni riferimenti contenuti nel testo del citato decreto legislativo n. 162 del 2007 ; Vista la
buroc02 2008 , che modifica la direttiva 2004 / 49 / CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ; Vista la direttiva 2008 / 57 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 17 giugno 2008 relativa all' interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ; Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 , di recepimento della direttiva 2008 / 57 / CE relativa all' interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ; Visto il decreto in data 29 ottobre 2010 , con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , in considerazione dei ritardi nella realizzazione dei sistemi di attrezzaggio delle reti regionali interconnesse , ha dato disposizioni per garantire che l' accesso alle reti avvenga in presenza di livelli tecnologici omogenei fra le reti regionali e la rete nazionale e con regole di sicurezza armonizzate ; Considerata , inoltre , la necessità di apportare delle modifiche per incongruenze relative ad alcuni riferimenti contenuti nel testo del citato decreto legislativo n. 162 del 2007 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri , adottata nella riunione del 17 dicembre 2010 ; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato , le regioni e
buroc02 Il veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali o di parti di tali sottosistemi ; " ; c ) all' articolo 6 , comma 2 , sono apportate le seguenti modificazioni : 1 ) la lettera d ) è sostituita dalla seguente : " d ) autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario , a norma dell' articolo 14 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 ; " ; 2 ) la lettera e ) è sostituita dalla seguente : " e ) verificare che l' applicazione delle disposizioni e prescrizioni tecniche relative al funzionamento ed alla manutenzione dei sottosistemi costitutivi del sistema ferroviario avvenga conformemente ai pertinenti requisiti essenziali ; " ; 3 ) la lettera f ) è sostituita dalla seguente : " f ) verificare che i componenti di interoperabilità siano conformi ai requisiti essenziali a norma dell' articolo 10 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 ,
buroc02 di tali sottosistemi ; " ; c ) all' articolo 6 , comma 2 , sono apportate le seguenti modificazioni : 1 ) la lettera d ) è sostituita dalla seguente : " d ) autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario , a norma dell' articolo 14 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 ; " ; 2 ) la lettera e ) è sostituita dalla seguente : " e ) verificare che l' applicazione delle disposizioni e prescrizioni tecniche relative al funzionamento ed alla manutenzione dei sottosistemi costitutivi del sistema ferroviario avvenga conformemente ai pertinenti requisiti essenziali ; " ; 3 ) la lettera f ) è sostituita dalla seguente : " f ) verificare che i componenti di interoperabilità siano conformi ai requisiti essenziali a norma dell' articolo 10 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 ; " ; 4 ) la lettera l ) è sostituita dalla seguente : " l ) assicurare che i veicoli siano debitamente immatricolati nel RIN e che nei registri dell' infrastruttura e dei veicoli le informazioni in materia di sicurezza siano complete ed aggiornate ; " ; 5 ) dopo
buroc02 3. Fatta salva la responsabilità delle imprese ferroviarie e dei gestori dell' infrastruttura per il funzionamento sicuro della propria parte di sistema come prevista nell' articolo 8 , il soggetto responsabile della manutenzione assicura che i veicoli siano in grado di circolare in condizioni di sicurezza mediante un sistema di manutenzione ed effettua direttamente la manutenzione o la affida ad officine di manutenzione qualificate .
buroc02 3. Fatta salva la responsabilità delle imprese ferroviarie e dei gestori dell' infrastruttura per il funzionamento sicuro della propria parte di sistema come prevista nell' articolo 8 , il soggetto responsabile della manutenzione assicura che i veicoli siano in grado di circolare in condizioni di sicurezza mediante un sistema di manutenzione ed effettua direttamente la manutenzione o la affida ad officine di manutenzione qualificate .
buroc02 Laddove il soggetto responsabile della manutenzione sia un' impresa ferroviaria o un gestore dell' infrastruttura , alla richiesta di rilascio di nuovo certificato di sicurezza o di nuova autorizzazione di sicurezza o di aggiornamento degli stessi deve essere allegato il certificato di soggetto responsabile della manutenzione ottenuto nel rispetto dei requisiti di cui al comma 5. 5. Il sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci deve essere conforme al regolamento adottato dalla Commissione europea sulla base della Raccomandazione dell' Agenzia ferroviaria europea ( ERA ) di cui all' articolo 1 , paragrafo 8 , della direttiva 2008 / 110 / CE .
buroc02 I certificati rilasciati in base a tale sistema assicurano il rispetto dei requisiti di cui al comma 3. 6. I certificati rilasciati a norma del comma 5 sono validi in tutta la Comunità europea .
buroc02 15 del presente decreto , per quanto riguarda l' identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione " ; g ) all' articolo 13 , comma 1 , dopo le parole : " sia conforme alle norme di sicurezza nazionali " aggiungere le seguenti : " di cui all' articolo 12 ed all' allegato II " ; h ) all' articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni : 1 ) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente : " Scopo del certificato di sicurezza è fornire la prova che l' impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle STI , di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e della prestazione di servizi di trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza " ; 2 ) al comma 2 , la lettera b ) è sostituita dalla seguente : " b ) la certificazione che attesta l' accettazione delle misure adottate dall' impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari per la prestazione , in condizioni di sicurezza , dei suoi servizi sulla rete
buroc02 dell' allegato IV " ; i ) all' articolo 19 , comma 3 , sono aggiunte , in fine , le seguenti parole : " , tenendo conto dei principi e degli obiettivi degli articoli 20 e 21 " ; l ) il comma 4 dell' articolo 27 è sostituito dal seguente : " 4. Sulle reti regionali non isolate e su quelle isolate interessate da traffico merci individuate dall' articolo 1 , comma 2 , del decreto legislativo 8 luglio 2003 , n. 188 , l' applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto è attuata quando risultino completati sistemi di attrezzaggio idonei a rendere compatibili i livelli tecnologici delle medesime reti regionali a quelli della rete nazionale per permettere l' unificazione degli standard di sicurezza , dei regolamenti e delle procedure per il rilascio del certificato di sicurezza .
buroc02 Con successivi provvedimenti della direzione generale competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , sentite le regioni interessate , sono fissati i termini entro i quali le suddette reti regionali devono completare i sistemi di attrezzaggio compatibili a quelli della rete nazionale .
buroc02 3 Sistema di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione di carri merci 1. Al fine di dare rapida attuazione al sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci , con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico , da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo , sono dettate disposizioni che tengano conto dell' accordo internazionale sottoscritto a Bruxelles il 14 maggio 2009. Tale decreto disciplina le modalità di riconoscimento degli Organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione e la determinazione delle tariffe a carico dei predetti Organismi per le attività
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