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ATTENZIONE ATTENZIONE Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono assoggettate a tassazione per il loro ammontare complessivo , al netto della parte corrispondente ai
redditi
già assoggettati ad imposta ( da assumere al netto dell' imposta ) .
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Le prestazioni pensionistiche complementari , erogate in forma di rendita , sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai
redditi
già assoggettati ad imposta e , dei redditi di capitale derivanti dai rendimenti dell' ammontare della posizione individuale maturata , che dà origine alle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione ( di cui alla lettera g-quinquies del comma 1 dell' articolo 44 del TUIR ) , se determinabili .
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L' agevolazione determina un risparmio in termini di minori imposte pagate pari all' aliquota fiscale più elevata applicata al
reddito
complessivo del lavoratore .
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Ai fini del prelievo fiscale , le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche ( sia in forma di capitale che di rendita ) sono considerate
redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente e assoggettate allo stesso regime di tassazione .
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Per far fronte alla perdita di disponibilità del TFR , in favore del datore di lavoro sono previste le seguenti misure compensative : a ) deducibilità , dal
reddito
d' impresa , di un importo pari al 4 per cento dell' ammontare di TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile .
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ATTENZIONE I contributi versati alle forme di previdenza complementare dal lavoratore e dal datore di lavoro ( o committente ) sono deducibili dal
reddito
complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo non superiore a 5.164,57 euro .
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Infatti , come vedremo più dettagliatamente , la nuova disciplina fiscale è intervenuta , tra l' altro , in riferimento : alla deducibilità dal
reddito
dei contributi versati ai fondi ( entro determinati limiti ) ; al regime fiscale per le prestazioni erogate , a prescindere dal tipo di prestazione ( rendita o capitale ) ; al finanziamento della prestazione che può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore , del datore di lavoro , del committente o mediante conferimento del TFR ( Trattamento di Fine Rapporto ) .
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In particolare , limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari , è consentito , nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme , di dedurre dal
reddito
complessivo dichiarato ai fini Irpef contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro , fino a un ammontare pari alla differenza positiva tra l' importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche , e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro l' anno .
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Le prestazioni pensionistiche complementari , erogate in forma di rendita , sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e , dei
redditi
di capitale derivanti dai rendimenti dell' ammontare della posizione individuale maturata , che dà origine alle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione ( di cui alla lettera g-quinquies del comma 1 dell' articolo 44 del TUIR ) , se determinabili .
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Nel caso di fondi costituiti nell' ambito del patrimonio di società ed enti , la dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei
redditi
propri della società o dell' ente .
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La dichiarazione La dichiarazione relativa all' imposta sostitutiva è presentata dai fondi pensione con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei
redditi
.
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La ritenuta si applica sull' importo erogato al netto dei
redditi
già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili .
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La ritenuta si applica sull' importo erogato , al netto dei
redditi
già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili .
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La ritenuta va applicata sull' importo erogato al netto dei
redditi
già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili .
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La base imponibile è calcolata con gli stessi criteri previsti per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale , vale a dire è pari all' importo erogato al netto dei
redditi
già assoggettati ad imposta nonché dei contributi non dedotti ( ad esso proporzionalmente riferibili ) .
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La deduzione è ammessa a prescindere da chi effettua il versamento o dalla tipologia di
reddito
da egli prodotta e sia che si tratti di contributi volontari che di contributi dovuti in base a contratti o accordi collettivi , anche aziendali .
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Possono aderire alle forme pensionistiche complementari : i lavoratori dipendenti , sia del settore privato che del settore pubblico ; i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal Decreto legislativo n. 276 del 2003 ( legge Biagi ) , vale a dire , contratto di lavoro in somministrazione , intermittente , ripartito , a tempo parziale , apprendistato , inserimento , a progetto , occasionale ; i lavoratori autonomi ( compresi i titolari di
reddito
d' impresa ) e i liberi professionisti ; i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro ; le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari , nonché coloro che svolgono , senza vincolo di subordinazione , lavori non retribuiti , in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta .
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Inoltre , possono aderire alle forme pensionistiche complementari di carattere individuale anche persone diverse da quelle sopra elencate , come , ad esempio , chi non ha
reddito
da lavoro o coloro che risultano fiscalmente a carico di altri .
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I fondi pensione il cui patrimonio , alla data del 28 aprile 1993 , risulti direttamente investito in beni immobili , sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi
nella misura dello 0,5 per cento del patrimonio relativo agli immobili .
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Per " vecchi " fondi pensione si intendono le forme pensionistiche complementari che risultavano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 , n. 421. Tali fondi pensione , in regime di prestazioni definite e gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione , sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi
nella misura dell ' 11 per cento , se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti .
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