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Possono aderire alle forme pensionistiche complementari : i lavoratori dipendenti , sia del settore privato che del settore pubblico ; i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali
previste
dal Decreto legislativo n. 276 del 2003 ( legge Biagi ) , vale a dire , contratto di lavoro in somministrazione , intermittente , ripartito , a tempo parziale , apprendistato , inserimento , a progetto , occasionale ; i lavoratori autonomi ( compresi i titolari di reddito d' impresa ) e i liberi professionisti ; i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro ; le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari , nonché coloro che svolgono , senza vincolo di subordinazione , lavori non retribuiti , in relazione a responsabilità familiari e
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Affinché le persone fiscalmente a carico possano effettivamente iscriversi ad un fondo pensione di natura negoziale è necessario che tale facoltà sia espressamente
prevista
dallo statuto del fondo pensione .
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Analogamente ai fondi pensione aperti , inoltre , è
prevista
la figura del responsabile della forma pensionistica che ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell' esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme , regolamenti e contratti .
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È
prevista
la possibilità di finanziare , mediante versamento di contributi , non solo la propria posizione previdenziale ma anche quella di persone fiscalmente a carico .
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Una maggiore deduzione è stata
prevista
in favore dei lavoratori con prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 , cioè per quei lavoratori che alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 252 del 2005 non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria .
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Per far fronte alla perdita di disponibilità del TFR , in favore del datore di lavoro sono
previste
le seguenti misure compensative : a ) deducibilità , dal reddito d' impresa , di un importo pari al 4 per cento dell' ammontare di TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile .
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Per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento ; ATTENZIONE b ) esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia ,
previsto
dall' articolo 2 della legge 29 maggio 1982 , n. 297 , nella stessa percentuale di TFR " maturando " conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile ; c ) riduzione del costo del lavoro , attraverso una riduzione degli oneri impropri correlata al flusso del TFR " maturando " conferito .
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La dichiarazione La dichiarazione relativa all' imposta sostitutiva è presentata dai fondi pensione con le modalità e negli ordinari termini
previsti
per la dichiarazione dei redditi .
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È
prevista
, inoltre , una riduzione di detta aliquota pari a 0,30 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari , con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali ( vedi tabella ) .
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Così come
previsto
per le prestazioni erogate in forma di capitale , anche su quelle in forma di rendita è operata da parte di chi la eroga una ritenuta a titolo d' imposta , sulla parte imponibile , con l' aliquota del 15 per cento .
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La parte della prestazione che corrisponde ai contributi non dedotti non va tassata , in quanto è
prevista
solo la tassazione delle prestazioni relative a somme che hanno goduto della deducibilità fiscale durante la fase di costituzione della prestazione stessa .
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Inoltre , l' imposta è inferiore anche rispetto a quella
prevista
per il TFR che il lavoratore ha deciso di lasciare in azienda .
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In particolare , è
prevista
la seguente disciplina fiscale .
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È
prevista
, inoltre , una riduzione di detta aliquota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari , con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali .
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Non è
prevista
alcuna riduzione .
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Non è
prevista
alcuna riduzione .
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La base imponibile è calcolata con gli stessi criteri
previsti
per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale , vale a dire è pari all' importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta nonché dei contributi non dedotti ( ad esso proporzionalmente riferibili ) .
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