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econo08 L' acquisto di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso da parte di soggetto " prima casa " Si è già detto in premessa che l' unica " dichiarazione " stabilita dal legislatore per l' applicazione dell' aliquota ridotta è quella per l' acquisto di una casa di abitazione con caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969 e relative pertinenze resa da un privato in possesso dei requisiti stabiliti dalla Tabella A , parte II , voce 21 , allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 , n. 633 che richiama le condizioni di cui alla nota II-bis , art. 1 della Tariffa , parte I , allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 , n. 131. In aggiunta a quanto già precisato in premessa , in questa sede si intende approfondire alcuni aspetti legati al trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicata la casa di abitazione oggetto di compravendita .
econo08 " Si è già detto in premessa che l' unica " dichiarazione " stabilita dal legislatore per l' applicazione dell' aliquota ridotta è quella per l' acquisto di una casa di abitazione con caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969 e relative pertinenze resa da un privato in possesso dei requisiti stabiliti dalla Tabella A , parte II , voce 21 , allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 , n. 633 che richiama le condizioni di cui alla nota II-bis , art. 1 della Tariffa , parte I , allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 , n. 131. In aggiunta a quanto già precisato in premessa , in questa sede si intende approfondire alcuni aspetti legati al trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicata la casa di abitazione oggetto di compravendita .
econo08 69 del collegato fiscale alla legge finanziaria 2000 - legge 21 novembre 2000 , n. 342 - con la quale il legislatore ha riconosciuto ai beneficiari di attribuzioni gratuite ( successione e donazione ) di unità abitative che abbiano i requisiti " prima casa " previsti dalla richiamata nota II-bis , l' applicazione delle imposte ipotecarie e catastali ( diversamente da scontarsi con l' aliquota proporzionale del 3 % complessivo ) ognuna nella misura fissa di 129,11 euro .
econo08 Come ha precisato il Ministero con la circolare 2 marzo 1994 , n. 1 / E qualora la mendacità della " dichiarazione " resa in sede di contratto preliminare sia determinata da eventi successivi , non dipendenti dalla volontà dell' acquirente , gli uffici non devono procedere nell' applicazione delle sanzioni .
econo08 Agevole in questo senso provare l' acquisizione di un immobile , dopo la stesura del preliminare e il versamento di uno o più acconti , per successione mortis causa ( esempio utilizzato nella richiamata circolare n. 1 / E / 1994 ) oppure in caso di donazione , altra ipotesi che si ritiene pacificamente equiparabile alla successione mortis causa , dato che anche questa seconda fattispecie non nasce da una discrezionalità pura dell' interessato ; quest' ultimo , infatti , risulta " beneficiario " a titolo gratuito di volontà altrui ( donante ) .
econo08 Su questo specifico aspetto il Ministero delle Finanze è intervenuto con la circolare 2 marzo 1994 , n. 1 / E dove è stata riconosciuta la possibilità , da parte del cedente , di operare la variazione in diminuzione .
econo08 A tali insicurezze operative è stata data una risposta dal Ministero delle Finanze soltanto con la risoluzione ministeriale 7 dicembre 2000 , n. 187 / E , nella quale si afferma che : " nelle ipotesi di variazione sopra descritte il limite temporale , previsto dall' art .
econo08 Inoltre , detta rettifica risponde ad una ratio del tutto diversa da quella che presiede la previsione del citato art. 26 , in quanto , come chiarito nella richiamata circolare n. 1 / E , risulta finalizzata alla necessità di garantire l' applicazione del beneficio " prima casa " sull' intero importo dell' operazione , anche nella ipotesi in cui il relativo pagamento avvenga in più soluzioni .
econo08 1 della tariffa , parte prima allegata al testo unico dell' imposta di registro , approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 , n. 131 , alla quale fa riferimento il richiamato n. 21 ) della Tabella A , parte seconda , allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 , atteso che tale disposizione subordina l' applicazione dell' aliquota del 4 % alla sola circostanza che la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti necessari per usufruire dell' agevolazione sia resa nell' atto di acquisto e non richiede che tali requisiti sussistano anche al momento del pagamento degli acconti .
econo08 1 della tariffa , parte prima allegata al testo unico dell' imposta di registro , approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 , n. 131 , alla quale fa riferimento il richiamato n. 21 ) della Tabella A , parte seconda , allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 , atteso che tale disposizione subordina l' applicazione dell' aliquota del 4 % alla sola circostanza che la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti necessari per usufruire dell' agevolazione sia resa nell' atto di acquisto e non richiede che tali requisiti sussistano anche al momento del pagamento degli acconti .
econo08 1 della tariffa , parte prima allegata al testo unico dell' imposta di registro , approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 , n. 131 , alla quale fa riferimento il richiamato n. 21 ) della Tabella A , parte seconda , allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 , atteso che tale disposizione subordina l' applicazione dell' aliquota del 4 % alla sola circostanza che la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti necessari per usufruire dell' agevolazione sia resa nell' atto di acquisto e non richiede che tali requisiti sussistano anche al momento del pagamento degli acconti .
econo08 Per queste due categorie di soggetti l' Amministrazione finanziaria ( circolare 2 marzo 1994 , n. 1 / E ) ha riconosciuto la possibilità di applicare l' aliquota del 10 % anziché quella ordinaria del 20 % nonostante che , come già detto , la norma non sia esplicita sul punto : " si deve ritenere che detta fattispecie , poiché in sostanza consiste nella realizzazione di fabbricati di edilizia abitativa , ancorché comprendenti , e nelle percentuali sopra chiarite , uffici o negozi , sia riconducibile nella previsione del citato n. 127-quaterdecies ) e quindi assoggettabile anche essa all' aliquota IVA del 9 ( ora 10 ) % " .
econo08 Per queste due categorie di soggetti l' Amministrazione finanziaria ( circolare 2 marzo 1994 , n. 1 / E ) ha riconosciuto la possibilità di applicare l' aliquota del 10 % anziché quella ordinaria del 20 % nonostante che , come già detto , la norma non sia esplicita sul punto : " si deve ritenere che detta fattispecie , poiché in sostanza consiste nella realizzazione di fabbricati di edilizia abitativa , ancorché comprendenti , e nelle percentuali sopra chiarite , uffici o negozi , sia riconducibile nella previsione del citato n. 127-quaterdecies ) e quindi assoggettabile anche essa all' aliquota IVA del 9 ( ora 10 ) % " .
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