econo31 |
Il principio della libertà di circolazione delle merci all' interno del territorio costituito dai paesi aderenti , conseguenza dell' istituzione del mercato comune europeo , si sostanzia , ai fini Iva ,
nella
tassazione nel paese di destinazione , allorché l' operazione riguardi soggetti passivi d' imposta , in quella nel paese di origine , quando l' acquisto è , invece , effettuato da un privato consumatore .
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Il principio della libertà di circolazione delle merci all' interno del territorio costituito dai paesi aderenti , conseguenza dell' istituzione del mercato comune europeo , si sostanzia , ai fini Iva , nella tassazione
nel
paese di destinazione , allorché l' operazione riguardi soggetti passivi d' imposta , in quella nel paese di origine , quando l' acquisto è , invece , effettuato da un privato consumatore .
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Il principio della libertà di circolazione delle merci all' interno del territorio costituito dai paesi aderenti , conseguenza dell' istituzione del mercato comune europeo , si sostanzia , ai fini Iva , nella tassazione nel paese di destinazione , allorché l' operazione riguardi soggetti passivi d' imposta , in quella
nel
paese di origine , quando l' acquisto è , invece , effettuato da un privato consumatore .
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A ciò va aggiunto che il comma 2 dell' articolo 40 del Dl n. 331 / 93 , con il quale è definito il criterio territoriale degli acquisti comunitari ( devono riguardare beni originari di altro Stato membro ) , precisa che gli stessi si considerano effettuati
nel
territorio dello Stato " quando l' acquirente è ivi soggetto d' imposta , salvo che sia comprovato che l' acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene " .
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Inoltre , " è comunque effettuato senza pagamento dell' imposta l' acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d' imposta
nel
territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell' imposta relativa " ( triangolazione comunitaria ) Pertanto , nel caso in cui l' acquirente sia un soggetto passivo d' imposta , l' acquisto può essere considerato come effettuato nel territorio dello Stato , a meno che l' Iva non venga assolta in un altro Stato di destinazione del bene , attraverso l' individuazione del " cessionario designato " .
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Inoltre , " è comunque effettuato senza pagamento dell' imposta l' acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d' imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell' imposta relativa " ( triangolazione comunitaria ) Pertanto ,
nel
caso in cui l' acquirente sia un soggetto passivo d' imposta , l' acquisto può essere considerato come effettuato nel territorio dello Stato , a meno che l' Iva non venga assolta in un altro Stato di destinazione del bene , attraverso l' individuazione del " cessionario designato " .
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Inoltre , " è comunque effettuato senza pagamento dell' imposta l' acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d' imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell' imposta relativa " ( triangolazione comunitaria ) Pertanto , nel caso in cui l' acquirente sia un soggetto passivo d' imposta , l' acquisto può essere considerato come effettuato
nel
territorio dello Stato , a meno che l' Iva non venga assolta in un altro Stato di destinazione del bene , attraverso l' individuazione del " cessionario designato " .
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Se le stesse operazioni sono effettuate da un soggetto passivo d' imposta non residente e senza stabile organizzazione
nel
territorio dello Stato , gli obblighi possono essere adempiuti dal rappresentante fiscale nominato ai sensi del secondo comma dell' articolo 17 , Dpr n. 633 / 72 , salvo che sia avvenuta l' identificazione diretta , prevista dall' articolo 35-ter del Dpr n. 633 / 72. Deroghe a tali principi sono previste dal secondo comma dello stesso articolo 44 : nelle operazioni triangolari comunitarie , cioè quelle in cui un operatore di uno Stato comunitario acquista dei beni in un altro Stato membro , disponendo l' invio direttamente a un terzo operatore di un altro Stato membro ( articolo 38
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Se le stesse operazioni sono effettuate da un soggetto passivo d' imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato , gli obblighi possono essere adempiuti dal rappresentante fiscale nominato ai sensi del secondo comma dell' articolo 17 , Dpr n. 633 / 72 , salvo che sia avvenuta l' identificazione diretta , prevista dall' articolo 35-ter del Dpr n. 633 / 72. Deroghe a tali principi sono previste dal secondo comma dello stesso articolo 44 :
nelle
operazioni triangolari comunitarie , cioè quelle in cui un operatore di uno Stato comunitario acquista dei beni in un altro Stato membro , disponendo l' invio direttamente a un terzo operatore di un altro Stato membro ( articolo 38 , comma 7 , Dl n. 331 / 1993 ) , il soggetto debitore dell' imposta è il " cessionario designato " per le prestazioni relative a beni mobili , per quelle di trasporto intracomunitario e relative intermediazioni , per quelle accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione , nonché per le prestazioni di intermediazione su beni
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direttamente a un terzo operatore di un altro Stato membro ( articolo 38 , comma 7 , Dl n. 331 / 1993 ) , il soggetto debitore dell' imposta è il " cessionario designato " per le prestazioni relative a beni mobili , per quelle di trasporto intracomunitario e relative intermediazioni , per quelle accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione , nonché per le prestazioni di intermediazione su beni mobili in genere , se rese da un soggetto passivo d' imposta non residente , la tassazione avviene in capo al committente , se soggetto passivo
nel
territorio dello Stato .
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In connessione a ciò , va rilevato come sia prevista la " non imponibilità " per " le cessioni a titolo oneroso di beni , trasportati o spediti
nel
territorio di altro Stato membro , dal cedente o dall' acquirente , o da terzi per loro conto , nei confronti di cessionari soggetti d' imposta ...
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In connessione a ciò , va rilevato come sia prevista la " non imponibilità " per " le cessioni a titolo oneroso di beni , trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro , dal cedente o dall' acquirente , o da terzi per loro conto ,
nei
confronti di cessionari soggetti d' imposta ...
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La circolare n. 13 / E del 23 / 2 / 1994 sottolinea che "
nell'
ipotesi in cui l' acquirente sia un privato consumatore non si rende applicabile il beneficio della non imponibilità , atteso che questi , non essendo identificato ai fini IVA , non può realizzare una cessione intracomunitaria ...
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la prova che consente di superare la presunzione di consegna
nello
Stato può essere rappresentata dalla documentazione relativa al trasporto ovvero da qualsiasi altro documento dal quale risulti che l' incarico del trasporto o della spedizione è stato conferito al cedente dal proprio cessionario " .
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Può , infatti , verificarsi , che
nella
operazione sia coinvolto , oltre a un operatore comunitario , anche un soggetto appartenente a un paese extra europeo ( triangolazione extracomunitaria ) .
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econo31 |
Nel
primo caso , il promotore della triangolazione è il soggetto extracomunitario , mentre nel secondo lo è il soggetto comunitario .
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Nel primo caso , il promotore della triangolazione è il soggetto extracomunitario , mentre
nel
secondo lo è il soggetto comunitario .
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Il fornitore italiano emette , perciò , fattura con addebito d' imposta
nei
confronti del cliente svizzero , non recuperabile , peraltro , ai sensi dell' articolo 38-ter , Dpr n. 633 / 72 poiché , rileva la circolare , al paragrafo 16.3 , " l' acquirente extracomunitario , nel disporre il trasferimento dei beni al proprio cliente greco , pone in essere una cessione di beni esistenti nel territorio dello Stato e perciò rilevante ai fini dell' imposta ( art. 7 , secondo comma del D.P.R. n. 633 del 1972 ) " .
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Il fornitore italiano emette , perciò , fattura con addebito d' imposta nei confronti del cliente svizzero , non recuperabile , peraltro , ai sensi dell' articolo 38-ter , Dpr n. 633 / 72 poiché , rileva la circolare , al paragrafo 16.3 , " l' acquirente extracomunitario ,
nel
disporre il trasferimento dei beni al proprio cliente greco , pone in essere una cessione di beni esistenti nel territorio dello Stato e perciò rilevante ai fini dell' imposta ( art. 7 , secondo comma del D.P.R. n. 633 del 1972 ) " .
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Il fornitore italiano emette , perciò , fattura con addebito d' imposta nei confronti del cliente svizzero , non recuperabile , peraltro , ai sensi dell' articolo 38-ter , Dpr n. 633 / 72 poiché , rileva la circolare , al paragrafo 16.3 , " l' acquirente extracomunitario , nel disporre il trasferimento dei beni al proprio cliente greco , pone in essere una cessione di beni esistenti
nel
territorio dello Stato e perciò rilevante ai fini dell' imposta ( art. 7 , secondo comma del D.P.R. n. 633 del 1972 ) " .
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