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buroc04 DIRITTO Il Collegio è chiamato ad accertare i limiti applicativi della disciplina del diritto di accesso , secondo le prescrizioni della legge n. 241 / 90 - articoli 22 e seguenti - e del relativo regolamento di attuazione , approvato con D.P.R. 12.4.2006 , n. 184 , sotto il duplice profilo della legittimazione del soggetto presentatore dell' istanza e dell' idoneità degli atti richiesti ad essere oggetto del diritto potestativo in questione .
buroc04 nel precedente diniego nel medesimo richiamato e confermato ( n. 628 / CP in data 8.1.2007 ) dopo il diverso avviso , espresso dalla citata Commissione per l' accesso il 12.2.2007 venivano sostenute le seguenti argomentazioni : a ) assenza di un interesse specifico all' accesso dell' EATO richiedente , in quanto assegnatario di funzioni di programmazione , organizzazione e controllo sull' attività di gestione del servizio idrico integrato , ma estraneo a ragioni di tutela delle modalità di esecuzione dell' opera di cui trattasi ; b ) inidoneità degli atti interni , relativi all' esecuzione dei lavori , ad essere oggetto di accesso , anche per l' assenza di qualsiasi connessione con le invocate ragioni di tutela processuale ; c ) inibita finalizzazione dell' accesso ad un generalizzato controllo dell' attività svolta dal Commissario di Governo , ex art. 24 , comma 3 , L. n. 241 / 90. Ad avviso del Collegio , le ragioni esposte nella sentenza appellata possono apparire condivisibili solo per i profili , di cui ai precedenti punti a ) e b ) .
buroc04 2 , comma 1 , di quest' ultimo che il predetto interesse deve essere diretto , concreto ed attuale , e nel successivo art. 4 che le disposizioni in materia si applicano , anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi ( cfr .
buroc04 Le disposizioni sopra riportate debbono però essere coniugate con la ratio del diritto di accesso , enunciata dallo stesso art. 22 , che sul punto richiama la trasparenza e l' imparzialità dell' Amministrazione , non anche l' efficienza e l' efficacia del relativo operato .
buroc04 Il soggetto attivamente legittimato , pertanto , può rivolgersi al legittimato passivo - in base alla normativa in esame - per conoscere singoli atti già materialmente posti in essere ( cfr .
buroc04 VI , 10.4.2003 , n. 1925 , nonché art. 2 D.P.R. n. 184 / 06 cit ) , atti che possono essere sia conclusivi che interni , ma che debbono in ogni caso incidere in modo diretto sugli interessi del richiedente , che attraverso l' accesso è messo in grado di verificare la corretta ponderazione degli interessi coinvolti , nonchè l' esatta assunzione ed elaborazione dei dati decisionali assunti dall' Amministrazione ; il medesimo soggetto non può , invece , attivare forme di supervisione di un' attività , che si sospetta inefficiente o inefficace , o di cui si vuole verificare in via generale la legittimità ; in senso preclusivo di tale supervisione dispone , del resto , formalmente l' art .
buroc04 Certamente infatti la trasparenza , incentivata dalla legge n. 241 , è fattore propulsivo di efficienza ed efficacia dell' azione amministrativa , ma il perseguimento di tale obiettivo non può che discendere da un complesso di fattori , non ultimi quelli inerenti al sistema dei controlli , che non debbono essere esercitati in modo atipico , tramite affidamento all' iniziativa di singoli cittadini , ovvero di pur legittimi rappresentanti di interessi collettivi o diffusi .
buroc04 Come già illustrato , d' altra parte , il diritto di accesso non può trasformarsi - come nella fattispecie si vorrebbe - in un generalizzato conferimento agli amministrati di poteri ispettivi che , per quanto mossi da finalità di pubblico interesse , esulano dalle finalità della legge n. 241 / 90 e rientrano propriamente nella disciplina dei controlli ( cui possono essere di giovamento e di impulso , ma senza alcuna confusione , gli istituti partecipativi , previsti dalla legge sul procedimento ) .
buroc04 Per le ragioni esposte , in conclusione , il Collegio ritiene che il ricorso possa essere accolto solo in parte , dovendo essere confermato l' annullamento del diniego opposto dal Commissario Straordinario del Governo , solo per quanto riguarda la denegata legittimazione del soggetto richiedente e l' astratta inidoneità della fase di esecuzione dell' appalto come possibile oggetto di diritto di accesso ; risulta invece fondato il richiamo , da parte del medesimo Commissario , dell' art .
buroc04 Per le ragioni esposte , in conclusione , il Collegio ritiene che il ricorso possa essere accolto solo in parte , dovendo essere confermato l' annullamento del diniego opposto dal Commissario Straordinario del Governo , solo per quanto riguarda la denegata legittimazione del soggetto richiedente e l' astratta inidoneità della fase di esecuzione dell' appalto come possibile oggetto di diritto di accesso ; risulta invece fondato il richiamo , da parte del medesimo Commissario , dell' art .
buroc04 Con nota n. 734 in data 8.3.2007 l' accesso veniva negato , con provvedimento poi annullato dalla sentenza appellata , nella quale si ribadiva come i documenti richiesti fossero sufficientemente collegati con l' interesse e le prerogative istituzionali dell' Ente richiedente , tenuto conto sia degli ambiti di competenza e di tutela , sia delle esigenze di difesa del medesimo Ente , riconducibili al ricorso proposto dall' EATO al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche , contro l' ordinanza del Commissario Straordinario del Governo interruttiva della ricordata conferenza di servizi .
buroc04 Avverso la predetta sentenza , nel ricorso in appello del citato Commissario Straordinario si contestava l' interesse generale dell' Ente appellato alla tutela della risorsa idrica , spettando al medesimo solo compiti di gestione e programmazione delle infrastrutture necessarie al funzionamento del servizio idrico integrato nel proprio territorio , mentre la tutela e l' uso della risorsa in questione , nonché la promozione di accordi di programma fra le regioni interessate sarebbe stata di competenza delle Autorità di Bacino .
buroc04 Sia nel provvedimento impugnato in effetti , sia nel precedente diniego nel medesimo richiamato e confermato ( n. 628 / CP in data 8.1.2007 ) dopo il diverso avviso , espresso dalla citata Commissione per l' accesso il 12.2.2007 venivano sostenute le seguenti argomentazioni : a ) assenza di un interesse specifico all' accesso dell' EATO richiedente , in quanto assegnatario di funzioni di programmazione , organizzazione e controllo sull' attività di gestione del servizio idrico integrato , ma estraneo a ragioni di tutela delle modalità di esecuzione dell' opera di cui trattasi ; b ) inidoneità degli atti interni ,
buroc04 Quanto poi alla riferibilità degli atti oggetto della medesima istanza alla fase esecutiva del progetto di integrazione dell' acquedotto e alla ripresa dei lavori della galleria di valico , detta " Pavoncelli bis " , il Collegio ritiene di poter aderire all' indirizzo giurisprudenziale che in presenza di una moltiplicazione dei centri di imputazione di interessi pubblici e di crescente ricorso a strumenti privatistici , per il soddisfacimento di tali interessi ritiene ammissibile il diritto di accesso con riferimento ad attività , la cui disciplina sostanziale ( sia pubblicistica che privatistica ) non escluda comunque l' applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento , necessari per la corretta gestione di interessi collettivi ( cfr .
buroc04 VI , 10.4.2003 , n. 1925 , nonché art. 2 D.P.R. n. 184 / 06 cit ) , atti che possono essere sia conclusivi che interni , ma che debbono in ogni caso incidere in modo diretto sugli interessi del richiedente , che attraverso l' accesso è messo in grado di verificare la corretta ponderazione degli interessi coinvolti , nonchè l' esatta assunzione ed elaborazione dei dati decisionali assunti dall' Amministrazione ; il medesimo soggetto non può , invece , attivare forme di supervisione di un' attività , che si sospetta inefficiente o inefficace , o di cui si vuole verificare in via generale la legittimità ; in senso preclusivo di tale supervisione dispone , del resto , formalmente l' art .
buroc04 Ordina che la presente decisione sia eseguita dall' Autorità amministrativa .
buroc04 24 , comma 3 , della legge n. 241 / 90 , in base al quale non sono ammissibili istanze di accesso , preordinate ad un controllo generalizzato delle pubbliche amministrazioni .
buroc04 Nella situazione in esame , come ricordato nella parte in fatto della presente decisione , è stato richiesto di prendere conoscenza di una serie generalizzata di atti , per i quali appaiono incerti non solo il diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti , ma persino la materiale esistenza alla data della richiesta .
buroc04 DIRITTO Il Collegio è chiamato ad accertare i limiti applicativi della disciplina del diritto di accesso , secondo le prescrizioni della legge n. 241 / 90 - articoli 22 e seguenti - e del relativo regolamento di attuazione , approvato con D.P.R. 12.4.2006 , n. 184 , sotto il duplice profilo della legittimazione del soggetto presentatore dell' istanza e dell' idoneità degli atti richiesti ad essere oggetto del diritto potestativo in questione .
buroc04 L' ampiezza della domanda di accesso di cui trattasi e la complessità delle fasi procedurali già espletate , tuttavia , inducono a ritenere non superato l' interesse attuale ad una pronuncia , circa la sussistenza dei presupposti per l' accoglimento dell' istanza , che è oggetto del presente giudizio .
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