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buroc02 trasmette " sono sostituite dalle seguenti : " L' Agenzia pubblica annualmente e trasmette " ; 2 ) al comma 2 , le parole : " La relazione di cui al comma 2 " sono sostituite dalle seguenti : " La relazione di cui al comma 1 " e dopo la lettera d ) è aggiunta , in fine , la seguente : " d-bis ) le deroghe concesse a norma dell' articolo 9-bis , comma 7 " ; e ) all' articolo 8 , comma 2 , le parole : " fabbricante fornitore di servizi di manutenzione , " sono sostituite dalle seguenti : " fabbricante , fornitore di servizi di manutenzione , " e le parole : " addetto alla manutenzione dei vagoni " sono sostituite dalla seguente : " detentore " ; f ) dopo l' articolo 9 è inserito il seguente : " Art .
buroc02 la lettera r ) è aggiunta la seguente : " r-bis ) disciplinare le modalità di circolazione di particolari categorie di veicoli che circolano sulla infrastruttura ricadente nel campo di applicazione del presente decreto , compresi i veicoli storici " ; d ) all' articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni : 1 ) al comma 1 , le parole : " L' Agenzia pubblica annualmente trasmette " sono sostituite dalle seguenti : " L' Agenzia pubblica annualmente e trasmette " ; 2 ) al comma 2 , le parole : " La relazione di cui al comma 2 " sono sostituite dalle seguenti : " La relazione di cui al comma 1 " e dopo la lettera d ) è aggiunta , in fine , la seguente : " d-bis ) le deroghe concesse a norma dell' articolo 9-bis , comma 7 " ; e ) all' articolo 8 , comma 2 , le parole : " fabbricante fornitore di servizi di manutenzione , " sono sostituite dalle seguenti : " fabbricante , fornitore di servizi di manutenzione , " e le parole : " addetto alla manutenzione dei vagoni " sono sostituite dalla seguente : " detentore " ;
buroc02 Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie : a ) all' atto della registrazione dei veicoli a norma dell' articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 , per quanto riguarda l' identificazione del soggetto responsabile della manutenzione ; b ) per il rilascio dei certificati di sicurezza e autorizzazioni a imprese ferroviarie e gestori della infrastruttura a norma degli articoli 14 e 15 del presente decreto , per quanto riguarda l' identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione " ; g ) all' articolo 13 , comma 1 , dopo le parole : " sia conforme alle norme di sicurezza nazionali " aggiungere le seguenti : " di cui all' articolo 12 ed all' allegato II " ; h ) all' articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni : 1 ) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente : " Scopo del certificato di sicurezza è fornire la prova che l' impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle STI , di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei
buroc02 operare senza certificato di sicurezza le imprese ferroviarie controllate dal gestore dell' infrastruttura , o facenti parte della società che gestisce l' infrastruttura ; in tale caso il direttore di esercizio è responsabile di tutti gli obblighi di legge di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 , n. 753 " ; m ) nell' allegato II il punto 17 è abrogato ; n ) nell' allegato III , al punto 2 , lettera c ) , le parole : " nelle norme nazionali di sicurezza di cui all' articolo 11 e all' allegato II ; " sono sostituite dalle seguenti : " nelle norme nazionali di sicurezza di cui all' articolo 12 e all' allegato II ; " .
buroc02 i veicoli siano debitamente immatricolati nel RIN e che nei registri dell' infrastruttura e dei veicoli le informazioni in materia di sicurezza siano complete ed aggiornate ; " ; 5 ) dopo la lettera r ) è aggiunta la seguente : " r-bis ) disciplinare le modalità di circolazione di particolari categorie di veicoli che circolano sulla infrastruttura ricadente nel campo di applicazione del presente decreto , compresi i veicoli storici " ; d ) all' articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni : 1 ) al comma 1 , le parole : " L' Agenzia pubblica annualmente trasmette " sono sostituite dalle seguenti : " L' Agenzia pubblica annualmente e trasmette " ; 2 ) al comma 2 , le parole : " La relazione di cui al comma 2 " sono sostituite dalle seguenti : " La relazione di cui al comma 1 " e dopo la lettera d ) è aggiunta , in fine , la seguente : " d-bis ) le deroghe concesse a norma dell' articolo 9-bis , comma 7 " ; e ) all' articolo 8 , comma 2 , le parole : " fabbricante fornitore di servizi di manutenzione , " sono sostituite dalle
buroc02 La relazione di cui al comma 2 " sono sostituite dalle seguenti : " La relazione di cui al comma 1 " e dopo la lettera d ) è aggiunta , in fine , la seguente : " d-bis ) le deroghe concesse a norma dell' articolo 9-bis , comma 7 " ; e ) all' articolo 8 , comma 2 , le parole : " fabbricante fornitore di servizi di manutenzione , " sono sostituite dalle seguenti : " fabbricante , fornitore di servizi di manutenzione , " e le parole : " addetto alla manutenzione dei vagoni " sono sostituite dalla seguente : " detentore " ; f ) dopo l' articolo 9 è inserito il seguente : " Art .
buroc02 articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni : 1 ) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente : " Scopo del certificato di sicurezza è fornire la prova che l' impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle STI , di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e della prestazione di servizi di trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza " ; 2 ) al comma 2 , la lettera b ) è sostituita dalla seguente : " b ) la certificazione che attesta l' accettazione delle misure adottate dall' impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari per la prestazione , in condizioni di sicurezza , dei suoi servizi sulla rete in questione .
buroc02 2 Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 , sono apportate le seguenti modificazioni : a ) all' articolo 2 , comma 4 , dopo la lettera c ) è aggiunta la seguente : " c-bis ) alle ferrovie storiche , museali e turistiche che operano su una propria rete , comprese le officine di manutenzione , i veicoli e il personale che vi lavora " ; b ) all' articolo 3 , comma 1 , dopo la lettera f ) sono inserite le seguenti : " f-bis ) detentore : il soggetto o l' entità che utilizza il veicolo come mezzo di trasporto ed è iscritto in quanto tale nel registro di immatricolazione nazionale ( RIN ) di cui all' articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 ,
buroc02 Il veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali o di parti di tali sottosistemi ; " ; c ) all' articolo 6 , comma 2 , sono apportate le seguenti modificazioni : 1 ) la lettera d ) è sostituita dalla seguente : " d ) autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario , a norma dell' articolo 14 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 ; " ; 2 ) la lettera e ) è sostituita dalla seguente : " e ) verificare che l' applicazione delle disposizioni e prescrizioni tecniche relative al funzionamento ed alla manutenzione dei sottosistemi costitutivi del sistema ferroviario avvenga conformemente ai pertinenti requisiti essenziali ; " ; 3 ) la lettera f ) è sostituita dalla seguente : " f ) verificare che i
buroc02 di veicoli che circolano sulla infrastruttura ricadente nel campo di applicazione del presente decreto , compresi i veicoli storici " ; d ) all' articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni : 1 ) al comma 1 , le parole : " L' Agenzia pubblica annualmente trasmette " sono sostituite dalle seguenti : " L' Agenzia pubblica annualmente e trasmette " ; 2 ) al comma 2 , le parole : " La relazione di cui al comma 2 " sono sostituite dalle seguenti : " La relazione di cui al comma 1 " e dopo la lettera d ) è aggiunta , in fine , la seguente : " d-bis ) le deroghe concesse a norma dell' articolo 9-bis , comma 7 " ; e ) all' articolo 8 , comma 2 , le parole : " fabbricante fornitore di servizi di manutenzione , " sono sostituite dalle seguenti : " fabbricante , fornitore di servizi di manutenzione , " e le parole : " addetto alla manutenzione dei vagoni " sono sostituite dalla seguente : " detentore " ; f ) dopo l' articolo 9 è inserito il seguente : " Art .
buroc02 Il veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali o di parti di tali sottosistemi ; " ; c ) all' articolo 6 , comma 2 , sono apportate le seguenti modificazioni : 1 ) la lettera d ) è sostituita dalla seguente : " d ) autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario , a norma dell' articolo 14 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 ; " ; 2 ) la lettera e ) è sostituita dalla seguente : " e ) verificare che l' applicazione delle disposizioni e prescrizioni tecniche relative al funzionamento ed alla manutenzione dei sottosistemi costitutivi del sistema ferroviario avvenga conformemente ai pertinenti requisiti essenziali ; " ; 3 ) la lettera f ) è sostituita dalla seguente : " f ) verificare che i componenti di interoperabilità siano conformi ai requisiti essenziali a norma dell' articolo 10 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 ; " ; 4 ) la lettera l ) è sostituita dalla seguente : " l ) assicurare che i veicoli siano debitamente immatricolati
buroc02 le seguenti modificazioni : 1 ) la lettera d ) è sostituita dalla seguente : " d ) autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario , a norma dell' articolo 14 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 ; " ; 2 ) la lettera e ) è sostituita dalla seguente : " e ) verificare che l' applicazione delle disposizioni e prescrizioni tecniche relative al funzionamento ed alla manutenzione dei sottosistemi costitutivi del sistema ferroviario avvenga conformemente ai pertinenti requisiti essenziali ; " ; 3 ) la lettera f ) è sostituita dalla seguente : " f ) verificare che i componenti di interoperabilità siano conformi ai requisiti essenziali a norma dell' articolo 10 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 ; " ; 4 ) la lettera l ) è sostituita dalla seguente : " l ) assicurare che i veicoli siano debitamente immatricolati nel RIN e che nei registri dell' infrastruttura e dei veicoli le informazioni in materia di sicurezza siano complete ed aggiornate ; " ; 5 ) dopo la lettera r ) è aggiunta la seguente : " r-bis ) disciplinare le modalità di circolazione
buroc02 2 Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 , sono apportate le seguenti modificazioni : a ) all' articolo 2 , comma 4 , dopo la lettera c ) è aggiunta la seguente : " c-bis ) alle ferrovie storiche , museali e turistiche che operano su una propria rete , comprese le officine di manutenzione , i veicoli e il personale che vi lavora " ; b ) all' articolo 3 , comma 1 , dopo la lettera f ) sono inserite le seguenti : " f-bis ) detentore : il soggetto o l' entità che utilizza il veicolo come mezzo di trasporto ed è iscritto in quanto tale nel registro di immatricolazione nazionale ( RIN ) di cui all' articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 ; può esserne il proprietario o avere il diritto di utilizzarlo ; f-ter ) soggetto responsabile della manutenzione : soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo , registrato in quanto tale nel RIN ; f-quater ) veicolo : veicolo ferroviario atto a circolare con le proprie ruote sulla linea ferroviaria
buroc02 ottobre 2010 , n. 191 ; " ; 2 ) la lettera e ) è sostituita dalla seguente : " e ) verificare che l' applicazione delle disposizioni e prescrizioni tecniche relative al funzionamento ed alla manutenzione dei sottosistemi costitutivi del sistema ferroviario avvenga conformemente ai pertinenti requisiti essenziali ; " ; 3 ) la lettera f ) è sostituita dalla seguente : " f ) verificare che i componenti di interoperabilità siano conformi ai requisiti essenziali a norma dell' articolo 10 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 ; " ; 4 ) la lettera l ) è sostituita dalla seguente : " l ) assicurare che i veicoli siano debitamente immatricolati nel RIN e che nei registri dell' infrastruttura e dei veicoli le informazioni in materia di sicurezza siano complete ed aggiornate ; " ; 5 ) dopo la lettera r ) è aggiunta la seguente : " r-bis ) disciplinare le modalità di circolazione di particolari categorie di veicoli che circolano sulla infrastruttura ricadente nel campo di applicazione del presente decreto , compresi i veicoli storici " ; d ) all' articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni : 1 ) al comma 1 , le
buroc02 pertinenti requisiti essenziali ; " ; 3 ) la lettera f ) è sostituita dalla seguente : " f ) verificare che i componenti di interoperabilità siano conformi ai requisiti essenziali a norma dell' articolo 10 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 ; " ; 4 ) la lettera l ) è sostituita dalla seguente : " l ) assicurare che i veicoli siano debitamente immatricolati nel RIN e che nei registri dell' infrastruttura e dei veicoli le informazioni in materia di sicurezza siano complete ed aggiornate ; " ; 5 ) dopo la lettera r ) è aggiunta la seguente : " r-bis ) disciplinare le modalità di circolazione di particolari categorie di veicoli che circolano sulla infrastruttura ricadente nel campo di applicazione del presente decreto , compresi i veicoli storici " ; d ) all' articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni : 1 ) al comma 1 , le parole : " L' Agenzia pubblica annualmente trasmette " sono sostituite dalle seguenti : " L' Agenzia pubblica annualmente e trasmette " ; 2 ) al comma 2 , le parole : " La relazione di cui al comma 2 " sono sostituite dalle seguenti :
buroc02 2 Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 , sono apportate le seguenti modificazioni : a ) all' articolo 2 , comma 4 , dopo la lettera c ) è aggiunta la seguente : " c-bis ) alle ferrovie storiche , museali e turistiche che operano su una propria rete , comprese le officine di manutenzione , i veicoli e il personale che vi lavora " ; b ) all' articolo 3 , comma 1 , dopo la lettera f ) sono inserite le seguenti : " f-bis ) detentore : il soggetto o l' entità che utilizza il veicolo come mezzo di trasporto ed è iscritto in quanto tale
buroc02 Il veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali o di parti di tali sottosistemi ; " ; c ) all' articolo 6 , comma 2 , sono apportate le seguenti modificazioni : 1 ) la lettera d ) è sostituita dalla seguente : " d ) autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario , a norma dell' articolo 14 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 ; " ; 2 ) la lettera e ) è sostituita dalla seguente : " e ) verificare che l' applicazione delle disposizioni e prescrizioni tecniche relative al funzionamento ed alla manutenzione dei sottosistemi costitutivi del sistema ferroviario avvenga conformemente ai pertinenti requisiti essenziali ; " ; 3 ) la lettera f
buroc02 La certificazione è basata sulla documentazione trasmessa dall' impresa ferroviaria ai sensi dell' allegato IV " ; i ) all' articolo 19 , comma 3 , sono aggiunte , in fine , le seguenti parole : " , tenendo conto dei principi e degli obiettivi degli articoli 20 e 21 " ; l ) il comma 4 dell' articolo 27 è sostituito dal seguente : " 4. Sulle reti regionali non isolate e su quelle isolate interessate da traffico merci individuate dall' articolo 1 , comma 2 , del decreto legislativo 8 luglio 2003 , n. 188 , l' applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto è attuata quando risultino completati sistemi di attrezzaggio idonei a rendere compatibili i livelli tecnologici delle medesime reti regionali a
buroc02 3. Nelle more dell' emanazione del decreto di cui al comma 1 la verifica della capacità di svolgere le funzioni di responsabile della manutenzione , laddove lo stesso sia una impresa ferroviaria o un gestore della infrastruttura , è effettuata dall' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie , in base alle competenze previste dalla legislazione vigente , secondo le procedure di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 , e deve essere indicata sui certificati specificati in tali procedure .
buroc02 Con successivi provvedimenti della direzione generale competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , sentite le regioni interessate , sono fissati i termini entro i quali le suddette reti regionali devono completare i sistemi di attrezzaggio compatibili a quelli della rete nazionale .
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