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Dopo una breve descrizione delle varie forme pensionistiche complementari , si porrà l' attenzione sulle regole fiscali che disciplinano la materia , tenendo conto delle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2007. Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate ad erogare una pensione aggiuntiva a quella concessa
dagli
Istituti di previdenza obbligatoria .
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L' adesione a questa tipologia di fondo avviene su base collettiva e l' ambito dei destinatari è individuato
dagli
accordi o contratti aziendali o interaziendali .
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ATTENZIONE L' imposta sostitutiva è versata : dai fondi pensione ; dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti ; dalle imprese di assicurazione ; dalle società e
dagli
enti nell' ambito del cui patrimonio il fondo è costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno .
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pensione detengono La principale finalità della previdenza complementare è quella di consentire al lavoratore di integrare , al momento del pensionamento , la pensione di base , corrisposta
dagli
Enti di previdenza obbligatoria , con prestazioni pensionistiche aggiuntive .
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A partire dal primo versamento effettuato , il fondo pensione apre , per ciascun lavoratore iscritto , una posizione individuale che viene alimentata
dai
successivi contributi versati e dai rendimenti che maturano attraverso la gestione finanziaria delle risorse .
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A partire dal primo versamento effettuato , il fondo pensione apre , per ciascun lavoratore iscritto , una posizione individuale che viene alimentata dai successivi contributi versati e
dai
rendimenti che maturano attraverso la gestione finanziaria delle risorse .
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A differenza dei fondi in regime di contribuzione definita , i fondi in regime di prestazioni definite non gestiscono in proprio i contributi versati
dai
partecipanti , ma stipulano apposite convenzioni con imprese di assicurazione che garantiscono l' erogazione delle prestazioni pensionistiche .
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ATTENZIONE L' imposta sostitutiva è versata :
dai
fondi pensione ; dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti ; dalle imprese di assicurazione ; dalle società e dagli enti nell' ambito del cui patrimonio il fondo è costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno .
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ATTENZIONE L' imposta sostitutiva è versata : dai fondi pensione ;
dai
soggetti istitutori di fondi pensione aperti ; dalle imprese di assicurazione ; dalle società e dagli enti nell' ambito del cui patrimonio il fondo è costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno .
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La dichiarazione La dichiarazione relativa all' imposta sostitutiva è presentata
dai
fondi pensione con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi .
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Nel caso di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita , la dichiarazione è presentata rispettivamente
dai
soggetti istitutori di fondi pensione aperti e dalle imprese di assicurazione .
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Le prestazioni pensionistiche complementari , erogate in forma di rendita , sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e , dei redditi di capitale derivanti
dai
rendimenti dell' ammontare della posizione individuale maturata , che dà origine alle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione ( di cui alla lettera g-quinquies del comma 1 dell' articolo 44 del TUIR ) , se determinabili .
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L' ultima riforma ( attuata con il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 , n. 252 ) , in vigore
dal
1° gennaio 2007 , ha interessato le forme di previdenza per l' erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio .
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Infatti , come vedremo più dettagliatamente , la nuova disciplina fiscale è intervenuta , tra l' altro , in riferimento : alla deducibilità
dal
reddito dei contributi versati ai fondi ( entro determinati limiti ) ; al regime fiscale per le prestazioni erogate , a prescindere dal tipo di prestazione ( rendita o capitale ) ; al finanziamento della prestazione che può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore , del datore di lavoro , del committente o mediante conferimento del TFR ( Trattamento di Fine Rapporto ) .
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Infatti , come vedremo più dettagliatamente , la nuova disciplina fiscale è intervenuta , tra l' altro , in riferimento : alla deducibilità dal reddito dei contributi versati ai fondi ( entro determinati limiti ) ; al regime fiscale per le prestazioni erogate , a prescindere
dal
tipo di prestazione ( rendita o capitale ) ; al finanziamento della prestazione che può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore , del datore di lavoro , del committente o mediante conferimento del TFR ( Trattamento di Fine Rapporto ) .
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Dopo una breve descrizione delle varie forme pensionistiche complementari , si porrà l' attenzione sulle regole fiscali che disciplinano la materia , tenendo conto delle nuove disposizioni in vigore
dal
1° gennaio 2007. Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate ad erogare una pensione aggiuntiva a quella concessa dagli Istituti di previdenza obbligatoria .
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Nelle forme individuali , invece , l' adesione avviene su base individuale , a prescindere
dal
tipo di attività prestata e dall' esercizio o meno di attività lavorativa .
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Possono aderire alle forme pensionistiche complementari : i lavoratori dipendenti , sia del settore privato che del settore pubblico ; i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste
dal
Decreto legislativo n. 276 del 2003 ( legge Biagi ) , vale a dire , contratto di lavoro in somministrazione , intermittente , ripartito , a tempo parziale , apprendistato , inserimento , a progetto , occasionale ; i lavoratori autonomi ( compresi i titolari di reddito d' impresa ) e i liberi professionisti ; i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro ; le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari , nonché coloro che svolgono , senza vincolo di subordinazione , lavori non retribuiti , in relazione a responsabilità familiari e che
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Il Decreto legislativo n. 252 del 2005 stabilisce che l' adeguamento di tali forme alle norme dello stesso decreto deve avvenire secondo criteri , modalità e tempi stabiliti
dal
Ministero dell' Economia di concerto con quello del Lavoro , sentita la COVIP .
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A partire
dal
primo versamento effettuato , il fondo pensione apre , per ciascun lavoratore iscritto , una posizione individuale che viene alimentata dai successivi contributi versati e dai rendimenti che maturano attraverso la gestione finanziaria delle risorse .
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