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buroc38 che , all' esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l' interferenza di fattori alternativi , risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva è stata condizione necessaria dell' evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica ; 3 ) l' insufficienza , la contraddittorietà e l' incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale , quindi il ragionevole dubbio , in base all' evidenza disponibile , sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell' evento , comportano la neutralizzazione dell' ipotesi prospettata dall' accusa e l' esito assolutorio del giudizio ; 4 ) alla Corte di Cassazione , quale giudice di legittimità , è assegnato il compito di controllare retrospettivamente la razionalità delle argomentazioni giustificative - la cd .
buroc38 Interponevano appello i tre imputati condannati ; la Corte d' Appello di Milano concedeva al G. il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale , confermando nel resto l' impugnata sentenza , disattendendo nel merito le tesi difensive prospettate dagli appellanti .
buroc38 133249 ) ; Sussiste la legitimatio ad causam e ad processum dell' amministratore del condominio , senza bisogno di alcuna autorizzazione , allorquando egli agisca a tutela di beni condominiali , giacché i poteri gli vengono direttamente dalla legge e precisamente dall' art .
buroc38 Bellucci , ed ulteriori intimazioni erano state trasmesse al G. solo per conoscenza ; e ) quanto all' accusa mossa al G. , di aver omesso di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti le parti comuni dell' edificio , l' impostazione dei giudici di merito sarebbe errata poiché quanto prescritto all' amministratore dall' assemblea condominiale del 10 dicembre 2001 era stato automaticamente attuato dalla attivazione del Sindaco e della ASL secondo la volontà espressa dai condomini nella delibera stessa ; f ) le omissioni del dottor Bellucci e del R. non avrebbero determinato l' insorgenza di una responsabilità concorsuale del G. , trattandosi di condotte autonome ed indipendenti , e l' intervento del Comune di Lecco avrebbe interrotto ogni rapporto di causalità ; g ) nella vicenda 'de qua avrebbe dovuto essere implicato a pieno titolo il dottor Bellucci , quale proprietario dei locali affittati al R. nonché della canna fumaria : di
buroc38 ) , il diretto e più pregnante coinvolgimento di Autorità locali ( peraltro già a conoscenza della situazione , per come si rileva dagli atti ) , una diffida ( ed in quali termini ?
buroc38 Bellucci , ed ulteriori intimazioni erano state trasmesse al G. solo per conoscenza ; e ) quanto all' accusa mossa al G. , di aver omesso di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti le parti comuni dell' edificio , l' impostazione dei giudici di merito sarebbe errata poiché quanto prescritto all' amministratore dall' assemblea condominiale del 10 dicembre 2001 era stato automaticamente attuato dalla attivazione del Sindaco e della ASL secondo la volontà espressa dai condomini nella delibera stessa ; f ) le omissioni del dottor Bellucci e del R. non avrebbero determinato l' insorgenza di una responsabilità concorsuale del G. , trattandosi di condotte autonome ed indipendenti , e l' intervento del Comune di Lecco avrebbe interrotto ogni rapporto di causalità ; g ) nella vicenda 'de qua avrebbe dovuto essere implicato a pieno titolo il dottor Bellucci , quale proprietario dei locali affittati al R. nonché della canna fumaria : di tal che , nel caso di riaffermata responsabilità del G. ,
buroc38 I principi enucleabili dalla sentenza Franzese possono così riassumersi : 1 ) il nesso causale può essere ravvisato quando , alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica - si accerti che , ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell' evento hic et nunc , questo non si sarebbe verificato , ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva ; 2 ) non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma , o meno , dell' ipotesi accusatoria sull' esistenza del nesso causale , poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto , sulla base delle circostanze del fatto e dell' evidenza disponibile , così che , all' esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l' interferenza di fattori alternativi , risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva è stata condizione necessaria dell' evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica ; 3 ) l' insufficienza , la contraddittorietà e
buroc38 Corte di merito nell' attribuire una posizione di garanzia al G. che invece non la rivestiva , tenuto conto delle funzioni dell' amministratore condominiale e dei suoi poteri , tali da ricondurre l' obbligo dell' amministratore stesso alla sola protezione per le parti comuni o per gli impianti comuni dell' edificio , anche in base a principi enunciati dalla Suprema Corte in materia : la canna fumaria responsabile del sinistro non era condominiale , ed anche il fenomeno di surriscaldamento che aveva determinato l' incendio rientrava nell' ambito del privato , essendo risultato accertato che l' incendio era stato determinato dalla combustione di residui di fuliggine del condotto fumario del forno pertinente alla pizzeria gestita dal R. ; c ) alcun mandato era stato conferito dal condominio al G. , tenuto conto del verbale dell' assemblea condominiale del 10 dicembre 2001 secondo cui , in caso di esito negativo della transazione tra il dott .
buroc38 V. che il R. ad ottemperare a quanto ingiunto dal Comune di Lecco , circa l' opera 'de qua , con diffida del 4 aprile 2001 ; non essendo mutata la situazione , per la mancanza di qualsiasi intervento , ed a seguito di ulteriore sopralluogo e di una comunicazione della ASL , sollecitata dallo stesso G. , il Comune con diffida del 15 gennaio 2002 aveva assegnato al dott .
buroc38 In primo luogo , la Corte territoriale , avendo individuato nel verbale dell' assemblea condominiale del 10 dicembre 2001 un elemento probatorio idoneo a dimostrare la esistenza di una concreta ed attuale condizione di pericolo tale da rendere doveroso un intervento del G. riconducibile alla posizione di garanzia di quest' ultimo , avrebbe dovuto puntualmente indicare le circostanze di fatto , desumibili da detto verbale , rivelatrici di una situazione di allarme , avvertita come tale anche dai condomini , in presenza della quale il G. avrebbe dovuto attivarsi a tutela delle parti comuni dell' edificio esposte al pericolo derivante dalla difettosa posa in opera della canna fumaria : tenendo conto , al riguardo , del testo completo del verbale in argomento ( richiamato dal ricorrente ) , e non della sola parziale formulazione evidenziata a pag .
buroc38 Bellucci , ed ulteriori intimazioni erano state trasmesse al G. solo per conoscenza ; e ) quanto all' accusa mossa al G. , di aver omesso di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti le parti comuni dell' edificio , l' impostazione dei giudici di merito sarebbe errata poiché quanto prescritto all' amministratore dall' assemblea condominiale del 10 dicembre 2001 era stato automaticamente attuato dalla attivazione del Sindaco e della ASL secondo la volontà espressa dai condomini nella delibera stessa ; f ) le omissioni del dottor Bellucci e del R. non avrebbero determinato l' insorgenza di una responsabilità concorsuale del G. , trattandosi di condotte autonome ed indipendenti , e l' intervento del Comune di Lecco avrebbe interrotto ogni rapporto di causalità ; g ) nella vicenda 'de qua avrebbe dovuto essere implicato a pieno titolo il dottor Bellucci , quale proprietario dei locali affittati al R. nonché della canna fumaria : di tal che , nel caso di riaffermata responsabilità del G. , dovrebbe essere concorsualmente ribadita , ovviamente senza alcuna conseguenza di carattere
buroc38 dei suoi poteri , tali da ricondurre l' obbligo dell' amministratore stesso alla sola protezione per le parti comuni o per gli impianti comuni dell' edificio , anche in base a principi enunciati dalla Suprema Corte in materia : la canna fumaria responsabile del sinistro non era condominiale , ed anche il fenomeno di surriscaldamento che aveva determinato l' incendio rientrava nell' ambito del privato , essendo risultato accertato che l' incendio era stato determinato dalla combustione di residui di fuliggine del condotto fumario del forno pertinente alla pizzeria gestita dal R. ; c ) alcun mandato era stato conferito dal condominio al G. , tenuto conto del verbale dell' assemblea condominiale del 10 dicembre 2001 secondo cui , in caso di esito negativo della transazione tra il dott .
buroc38 In primo luogo , la Corte territoriale , avendo individuato nel verbale dell' assemblea condominiale del 10 dicembre 2001 un elemento probatorio idoneo a dimostrare la esistenza di una concreta ed attuale condizione di pericolo tale da rendere doveroso un intervento del G. riconducibile alla posizione di garanzia di quest' ultimo , avrebbe dovuto puntualmente indicare le circostanze di fatto , desumibili da detto verbale , rivelatrici di una situazione di allarme , avvertita come tale anche dai condomini , in presenza della quale il G. avrebbe dovuto attivarsi a tutela delle parti comuni dell' edificio esposte al pericolo derivante dalla difettosa posa in opera della canna fumaria : tenendo conto , al riguardo , del testo completo del verbale in argomento ( richiamato dal ricorrente ) , e non della sola parziale formulazione evidenziata a pag .
buroc38 Per rispondere del mancato impedimento di un evento è , cioè , necessaria , in forza di tale norma , l' esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo : detto obbligo può nascere da qualsiasi ramo del diritto , e quindi anche dal diritto privato , e specificamente da una convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata com'è nel rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente fra il condominio e l' amministratore ( Terza Sezione Penale , n. 4676 del 14 / 03 / 1975 Ud .
buroc38 In proposito , la Corte d' Appello ha ipotizzato due condotte asseritamente esigibili dal G. - una delle quali , peraltro , solo come eventuale - sottolineando ( cfr .
buroc38 Sulla base degli elementi di valutazione così raccolti , la Corte distrettuale avrebbe dovuto poi specificamente indicare quale sarebbe stata in concreto la specifica condotta esigibile dal G. : un' azione giudiziaria ( e quale ?
buroc38 In applicazione dei principi di diritti enunciati da questa Corte , quali appena ricordati , i giudici del merito , ai fini dell' affermazione di colpevolezza del G. in ordine al reato ascrittogli , avrebbero dovuto dunque procedere ad un duplice accertamento : 1 ) individuare la condotta in concreto esigibile dal G. in relazione alla posizione di garanzia dello stesso ; 2 ) accertare se , una volta posta in essere dal G. la condotta così individuata , e ( secondo la contestazione ) colposamente omessa , l' evento non si sarebbe verificato : e ciò al fine di poter giungere , sulla base del compendio probatorio disponibile - ed esclusa altresì l' interferenza di fattori alternativi - alla conclusione che la condotta omissiva del G. era stata condizione necessaria dell' evento con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica ( cd .
buroc38 In applicazione dei principi di diritti enunciati da questa Corte , quali appena ricordati , i giudici del merito , ai fini dell' affermazione di colpevolezza del G. in ordine al reato ascrittogli , avrebbero dovuto dunque procedere ad un duplice accertamento : 1 ) individuare la condotta in concreto esigibile dal G. in relazione alla posizione di garanzia dello stesso ; 2 ) accertare se , una volta posta in essere dal G. la condotta così individuata , e ( secondo la contestazione ) colposamente omessa , l' evento non si sarebbe verificato : e ciò al fine di poter giungere , sulla base del compendio probatorio disponibile - ed esclusa altresì l' interferenza di fattori alternativi - alla conclusione che la condotta omissiva del G. era stata condizione necessaria dell' evento con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica ( cd .
buroc38 giustificazione esterna - della decisione , inerenti ai dati empirici assunti dal giudice di merito come elementi di prova , alle inferenze formulate in base ad essi ed ai criteri che sostengono le conclusioni : non la decisione , dunque , bensì il contesto giustificativo di essa , come esplicitato dal giudice di merito nel ragionamento probatorio che fonda il giudizio di conferma dell' ipotesi sullo specifico fatto da provare .
buroc38 giustificazione esterna - della decisione , inerenti ai dati empirici assunti dal giudice di merito come elementi di prova , alle inferenze formulate in base ad essi ed ai criteri che sostengono le conclusioni : non la decisione , dunque , bensì il contesto giustificativo di essa , come esplicitato dal giudice di merito nel ragionamento probatorio che fonda il giudizio di conferma dell' ipotesi sullo specifico fatto da provare .
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