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Dopo una breve descrizione delle varie forme pensionistiche complementari , si porrà l' attenzione sulle regole fiscali che disciplinano la materia , tenendo conto delle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2007. Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate ad erogare una pensione aggiuntiva a quella concessa
dagli
Istituti di previdenza obbligatoria .
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pensione detengono La principale finalità della previdenza complementare è quella di consentire al lavoratore di integrare , al momento del pensionamento , la pensione di base , corrisposta
dagli
Enti di previdenza obbligatoria , con prestazioni pensionistiche aggiuntive .
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L' adesione a questa tipologia di fondo avviene su base collettiva e l' ambito dei destinatari è individuato
dagli
accordi o contratti aziendali o interaziendali .
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ATTENZIONE L' imposta sostitutiva è versata : dai fondi pensione ; dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti ; dalle imprese di assicurazione ; dalle società e
dagli
enti nell' ambito del cui patrimonio il fondo è costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno .
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La dichiarazione La dichiarazione relativa all' imposta sostitutiva è presentata
dai
fondi pensione con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi .
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A differenza dei fondi in regime di contribuzione definita , i fondi in regime di prestazioni definite non gestiscono in proprio i contributi versati
dai
partecipanti , ma stipulano apposite convenzioni con imprese di assicurazione che garantiscono l' erogazione delle prestazioni pensionistiche .
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A partire dal primo versamento effettuato , il fondo pensione apre , per ciascun lavoratore iscritto , una posizione individuale che viene alimentata
dai
successivi contributi versati e dai rendimenti che maturano attraverso la gestione finanziaria delle risorse .
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ATTENZIONE L' imposta sostitutiva è versata :
dai
fondi pensione ; dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti ; dalle imprese di assicurazione ; dalle società e dagli enti nell' ambito del cui patrimonio il fondo è costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno .
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ATTENZIONE L' imposta sostitutiva è versata : dai fondi pensione ;
dai
soggetti istitutori di fondi pensione aperti ; dalle imprese di assicurazione ; dalle società e dagli enti nell' ambito del cui patrimonio il fondo è costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno .
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Nel caso di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita , la dichiarazione è presentata rispettivamente
dai
soggetti istitutori di fondi pensione aperti e dalle imprese di assicurazione .
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A partire dal primo versamento effettuato , il fondo pensione apre , per ciascun lavoratore iscritto , una posizione individuale che viene alimentata dai successivi contributi versati e
dai
rendimenti che maturano attraverso la gestione finanziaria delle risorse .
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Le prestazioni pensionistiche complementari , erogate in forma di rendita , sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e , dei redditi di capitale derivanti
dai
rendimenti dell' ammontare della posizione individuale maturata , che dà origine alle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione ( di cui alla lettera g-quinquies del comma 1 dell' articolo 44 del TUIR ) , se determinabili .
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La perdita può inoltre essere utilizzata
dal
fondo , in tutto o in parte , in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite , a partire dallo stesso periodo d' imposta in cui è maturato il risultato negativo , riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo .
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Il Decreto legislativo n. 252 del 2005 stabilisce che l' adeguamento di tali forme alle norme dello stesso decreto deve avvenire secondo criteri , modalità e tempi stabiliti
dal
Ministero dell' Economia di concerto con quello del Lavoro , sentita la COVIP .
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Per individuare l' importo massimo erogabile in capitale , dal montante finale ( cioè
dal
montante effettivamente esistente presso la forma pensionistica ) , devono essere detratte le somme già erogate a titolo di anticipazione e non reintegrate da parte dell' iscritto .
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Nelle forme individuali , invece , l' adesione avviene su base individuale , a prescindere
dal
tipo di attività prestata e dall' esercizio o meno di attività lavorativa .
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Per quanto riguarda la comunicazione alla forma pensionistica complementare dei contributi non dedotti , deve essere resa al fondo con riferimento al titolare della posizione previdenziale , precisando che l' ammontare complessivo delle somme non dedotte dall' iscritto non è stato dedotto neanche
dal
soggetto di cui questi è a carico .
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L' obbligo di effettuare e versare la ritenuta non spetta più al fondo pensione ( come avveniva in passato ) ma a chi eroga a decorrere
dal
2007 le prestazioni in forma di rendita ( generalmente la compagnia di assicurazione ) .
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ATTENZIONE I contributi versati alle forme di previdenza complementare dal lavoratore e
dal
datore di lavoro ( o committente ) sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo non superiore a 5.164,57 euro .
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Occorre considerare , pertanto : le quote accantonate
dal
datore di lavoro ai fondi per TFR e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell' articolo 2117 del codice civile ; i contributi versati a favore dei familiari fiscalmente a carico .
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