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119 della Costituzione , infatti , oltre a prevedere risorse aggiuntive e interventi speciali dello Stato in favore di comuni , province e regioni per motivi di solidarietà sociale e per promuoverne lo sviluppo economico , stabilisce anche che ,
con
legge dello Stato , sia istituito un fondo perequativo per i territori con minori capacità fiscale per abitante , in modo da consentire loro , con il concorso delle altre risorse ordinarie , l' esercizio di tutte le funzioni di competenza , ivi compresa quella consistente nella erogazione delle prestazioni sociali al livello minimo , essenziale , uniforme per tutti i cittadini .
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119 della Costituzione , infatti , oltre a prevedere risorse aggiuntive e interventi speciali dello Stato in favore di comuni , province e regioni per motivi di solidarietà sociale e per promuoverne lo sviluppo economico , stabilisce anche che , con legge dello Stato , sia istituito un fondo perequativo per i territori
con
minori capacità fiscale per abitante , in modo da consentire loro , con il concorso delle altre risorse ordinarie , l' esercizio di tutte le funzioni di competenza , ivi compresa quella consistente nella erogazione delle prestazioni sociali al livello minimo , essenziale , uniforme per tutti i cittadini .
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119 della Costituzione , infatti , oltre a prevedere risorse aggiuntive e interventi speciali dello Stato in favore di comuni , province e regioni per motivi di solidarietà sociale e per promuoverne lo sviluppo economico , stabilisce anche che , con legge dello Stato , sia istituito un fondo perequativo per i territori con minori capacità fiscale per abitante , in modo da consentire loro ,
con
il concorso delle altre risorse ordinarie , l' esercizio di tutte le funzioni di competenza , ivi compresa quella consistente nella erogazione delle prestazioni sociali al livello minimo , essenziale , uniforme per tutti i cittadini .
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Ora non c'è dubbio che il funzionamento di questo fondo , alimentato
con
una parte del gettito fiscale realizzato nelle regioni più ricche , esige un controllo sulla corretta applicazione dei meccanismi relativi al prelievo e al riparto delle entrate riscosse , ma soprattutto sul regolare , efficiente ed efficace utilizzo delle stesse da parte delle amministrazioni beneficiarie .
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Difficilmente , infatti , le comunità
con
maggiore capacità fiscale , che hanno dovuto rinunciare ad una parte del reddito da loro prodotto , potrebbero tollerare che esso possa servire a finanziare il disservizio , l' inefficienza o , peggio ancora , posizioni di privilegio di classi politiche o burocratiche degli enti beneficiari .
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Consegue da questa peculiarità del nostro sistema che gli enti locali non potrebbero essere controllati da un organo della regione , neppure se configurato
con
le prerogative di indipendenza generalmente riconosciute alle istituzioni di controllo esterno , proprio per la posizione costituzionale di estraneità e pariordinazione dei rispettivi ordinamenti .
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Coerente
con
questa pariordinazione è stata , del resto , l' abolizione degli artt .
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125 e 130 del testo costituzionale originario , che si ispiravano ad una concezione vagamente gerarchica dei livelli di governo ,
con
l' inserimento dell' organo di controllo nella struttura organizzativa del livello superiore a quello controllato .
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L' esistenza di funzioni amministrative dei länder o comunità autonome cofinanziate dallo Stato federale o dalla Comunità europea è alla base di conflitti di competenza ,
con
possibilità di duplicazioni o omissioni di controlli .
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Nella stessa audizione ,
con
riguardo ai minori enti locali , avevo anche espresso preoccupazione per il fatto che fosse venuta meno , dopo l ' abolizione degli organi regionali di controllo , qualsiasi forma di controllo esterno sui bilanci , nonostante l' indubbio collegamento tra finanza locale e statale e l' interesse generale al rispetto delle regole contabili e all' equilibrio dei bilanci .
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Va segnalata , in primo luogo , la legge n. 131 del 2003 ( art. 7 , commi 7 , 8 e 9 ) , la cui disciplina - approvata anche dall' allora minoranza parlamentare - attribuisce alla Corte dei conti un controllo finanziario , rivolto ad assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio , anche in relazione ai vincoli discendenti dall' appartenenza all' Unione europea , ed un controllo più strettamente gestionale , di carattere collaborativo
con
le Amministrazioni controllate per il conseguimento degli obiettivi programmatici ed ottimali livelli di efficienza ed economicità della gestione .
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Quanto al controllo di natura finanziaria , la legge conferma , in primo luogo , il disegno di una Corte dei conti unitaria , cui , ai fini del coordinamento di tutta la finanza pubblica , è affidato il compito di riferire al Parlamento sul rispetto complessivo degli equilibri di bilancio da parte di tutti gli enti di autonomia ,
con
particolare riguardo ai vincoli di derivazione comunitaria .
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Si prevede , inoltre , l' istituzione in ogni capoluogo di regione di una sezione della Corte dei conti per il controllo ,
con
finalità collaborativa , della gestione amministrativa e finanziaria di tutti gli enti territoriali , con referto agli organi rappresentativi delle rispettive collettività locali in ordine al conseguimento degli obiettivi programmatici e alle modalità dell' azione svolta .
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Si prevede , inoltre , l' istituzione in ogni capoluogo di regione di una sezione della Corte dei conti per il controllo , con finalità collaborativa , della gestione amministrativa e finanziaria di tutti gli enti territoriali ,
con
referto agli organi rappresentativi delle rispettive collettività locali in ordine al conseguimento degli obiettivi programmatici e alle modalità dell' azione svolta .
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La legge citata si è anche preoccupata di evitare che l' organo di controllo , per la sua appartenenza a una struttura unitaria , potesse operare - o comunque venisse percepito - come un organo dello Stato centrale , introducendo alcune innovazioni rivolte a collegare , sul piano organico e funzionale , le sezioni regionali
con
gli enti controllati .
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È evidente lo scopo del legislatore di porre , in questo modo , le condizioni perché si realizzi un rapporto di stretta collaborazione e ausiliarietà
con
le regioni e gli enti territoriali locali , attraverso il concorso di esperienze e professionalità maturate in ambito locale , a diretto contatto con le situazioni concrete e i relativi problemi .
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È evidente lo scopo del legislatore di porre , in questo modo , le condizioni perché si realizzi un rapporto di stretta collaborazione e ausiliarietà con le regioni e gli enti territoriali locali , attraverso il concorso di esperienze e professionalità maturate in ambito locale , a diretto contatto
con
le situazioni concrete e i relativi problemi .
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Per quanto riguarda gli aspetti funzionali delle sezioni , è previsto che ciascuna regione , in relazione a proprie particolari esigenze , correlate alla verifica della regolarità della gestione finanziaria e dell' efficienza ed efficacia dell' azione amministrativa , possa ,
con
sua autonoma disciplina , avvalersi in forme ulteriori dell' ausilio della locale sezione regionale del controllo .
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È , infine , da sottolineare come a seguito dell' entrata in vigore della nuova legge sia stata subito avvertita l' esigenza di adeguare la struttura organizzativa della Corte al fine di raccordare l' attività di controllo finanziario di competenza di ciascuna sezione regionale
con
le funzioni , da svolgersi a livello centrale , di referto generale sulla intera finanza regionale e locale di cui è destinatario il Parlamento ; parimenti fondamentale è , poi , apparsa , l' esigenza di individuare lo strumento organizzativo in grado di assicurare un coordinamento agevole ed efficace e nello stesso tempo rispettoso dell' autonomia delle singole sezioni .
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Nell' ambito della funzione di coordinamento svolta dalla nuova sezione vanno ricordate le delibere
con
le quali sono stati approvati gli indirizzi e i criteri generali per l' attività di referto finanziario annuale sul rendiconto delle regioni e sono state individuate e regolamentate alcune indagini di carattere comparativo su questioni comuni , nonché le linee guida per il coordinamento delle metodologie finalizzate alle rilevazioni sul funzionamento dei controlli interni di regioni e enti locali .
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