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econo16 Nel caso in cui siano svolte più attività , occorre considerare il volume d' affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate , come ad esempio esercizio contemporaneo di attività di lavoro autonomo e d' impresa anche se assoggettate a regimi speciali Iva , quali le attività sopra indicate .
econo16 Si ricorda che l' opzione per il regime analitico di determinazione del reddito e dell' Iva vale almeno per un triennio e che è possibile in questo caso , darsi anche l' impianto contabile di cui al regime analitico supersemplificato .
econo16 Per le prestazioni di servizio ricevute , occorre invece dare rilevanza al momento di pagamento dei corrispettivi che segna , di conseguenza , il criterio da seguire per la detrazione dell' Iva nel caso di transito dal regime forfettario a quello analitico .
econo16 Anche tale regime può essere chiesto già in sede di apertura della partita Iva tramite la barratura dell' apposita casellina del modello AA / 7. Si tratta anche qui di condizioni , tutte riguardanti indicatori dimensionali , che devono essere ragguagliati ad anno ed essere presenti cumulativamente : volume d' affari , comprensivo dei ricavi o compensi non rilevanti ai fini Iva , non superiore a 15.493,71 euro ( 30 milioni di lire ) per le attività di servizi e 25.822,84 ( 50 milioni di lire ) negli altri casi .
econo16 L' applicabilità o meno del regime va invece verificata con riguardo al volume d' affari complessivo , sommando i ricavi dell' attività di cessione di beni e quelli dell' attività di prestazione di servizi acquisti per ammontare , al netto dell' Iva , non superiore a 18.075,99 euro ( 35 milioni di lire ) , se l' attività esercitata è la rivendita , ovvero a 10.329,14 euro ( 20 milioni di lire ) , negli altri casi utilizzo di beni strumentali di costo non superiore a 25.822,84 euro ( 50 milioni di lire ) .
econo16 A una tale prospettazione potrebbe anche limitarsi l' imprenditore individuale qualora volesse semplicemente dedursi le relative spese di utilizzo e non anche l' ammortamento , scongiurando così tutte le complicazioni in termini di plusvalenze , minusvalenze e presupposto soggettivo Iva in caso di loro successiva cessione o autoconsumo .
econo16 A tal proposito , è opportuno sgombrare il campo dall' equivoco che , in caso di incasso o pagamento tramite assegno liberamente trasferibile , il compenso debba considerarsi percepito alla data dell' effettivo incasso effettuato tramite il versamento sul proprio conto corrente bancario e la spesa pagata alla data di effettivo pagamento e cioè allorquando il fornitore provvede a eseguire l' operazione di incasso .
econo16 Lo stesso discorso va fatto in riferimento alle spese pagate con bonifico o carte di credito ; in entrambi i casi , rileva la data di sottoscrizione dell' ordine rispettivamente alla Banca e al gestore della carta , quest' ultimo rilasciato al commerciante all' atto dell' acquisto .
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