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Nel primo caso , è logico ritenere , su un piano di carattere generale , che si è sempre in presenza di
attività
abituale , indipendentemente dalla frequenza delle prestazioni , quando congiuntamente : il lavoratore autonomo o imprenditore è iscritto ad albi , elenchi , ruoli o registri svolge operazioni , non importa il numero e la frequenza , rientranti tra quelle per le quali il soggetto ha conseguito tali iscrizioni .
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In questo caso , infatti , diventa importante il programma di
attività
del soggetto passivo quale è dato percepire da una pluralità di elementi ( per esempio , avvio di contatti lavorativi , acquisizione della disponibilità di locali ) .
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Con ciò non si vuole certo dare un valore eccessivo a elementi di carattere formale : si vuol solo dire che l' effettuazione anche di una sola operazione , in presenza delle cennate iscrizioni , potrebbe integrare l' esercizio di una abituale
attività
economica , in quanto il soggetto , avendo richiesto l' iscrizione , sembra dimostrare , fino a prova contraria , di essere programmaticamente rivolto al lavoro in proprio , anche se non esclusivo , e di aver posto in essere un minimum di atti preparatori allo svolgimento di un' attività auto-organizzata e abituale .
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Con ciò non si vuole certo dare un valore eccessivo a elementi di carattere formale : si vuol solo dire che l' effettuazione anche di una sola operazione , in presenza delle cennate iscrizioni , potrebbe integrare l' esercizio di una abituale attività economica , in quanto il soggetto , avendo richiesto l' iscrizione , sembra dimostrare , fino a prova contraria , di essere programmaticamente rivolto al lavoro in proprio , anche se non esclusivo , e di aver posto in essere un minimum di atti preparatori allo svolgimento di un'
attività
auto-organizzata e abituale .
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Al di fuori di tale situazione , e cioè in presenza di
attività
per le quali non sia prescritta l' iscrizione in albi o elenchi ufficiali , stabilire invece se l' attività sia o meno abituale diventa un problema di più difficile soluzione , in quanto non esistono regole o parametri quantitativi fiscali che consentono di individuare in maniera netta le differenza che distinguono le attività abituali da quelle occasionali .
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Al di fuori di tale situazione , e cioè in presenza di attività per le quali non sia prescritta l' iscrizione in albi o elenchi ufficiali , stabilire invece se l'
attività
sia o meno abituale diventa un problema di più difficile soluzione , in quanto non esistono regole o parametri quantitativi fiscali che consentono di individuare in maniera netta le differenza che distinguono le attività abituali da quelle occasionali .
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Al di fuori di tale situazione , e cioè in presenza di attività per le quali non sia prescritta l' iscrizione in albi o elenchi ufficiali , stabilire invece se l' attività sia o meno abituale diventa un problema di più difficile soluzione , in quanto non esistono regole o parametri quantitativi fiscali che consentono di individuare in maniera netta le differenza che distinguono le
attività
abituali da quelle occasionali .
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L' elemento dell' abitualità , abbinato a quello della professionalità , starebbe a delimitare perciò una
attività
caratterizzata da ripetitività , regolarità , stabilità e sistematicità di comportamenti .
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Naturalmente , l' abitualità dell'
attività
di lavoro autonomo che non significa esclusività , è perfettamente compatibile con il parallelo esercizio di un' attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o di socio di società in genere , in quanto anche un' attività autonoma effettuata per poche ore al giorno o saltuariamente e , al limite , anche nei confronti di un solo committente , ma con costanza nel tempo , dando quindi l' idea di rappresentare per il prestatore il suo modo ordinario di esercitare la propria attività di lavoro indipendente , e anche senza una particolare organizzazione e anche se poco
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Naturalmente , l' abitualità dell' attività di lavoro autonomo che non significa esclusività , è perfettamente compatibile con il parallelo esercizio di un'
attività
di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o di socio di società in genere , in quanto anche un' attività autonoma effettuata per poche ore al giorno o saltuariamente e , al limite , anche nei confronti di un solo committente , ma con costanza nel tempo , dando quindi l' idea di rappresentare per il prestatore il suo modo ordinario di esercitare la propria attività di lavoro indipendente , e anche senza una particolare organizzazione e anche se poco remunerata , realizzano il presupposto soggettivo per l' apertura della partita Iva , dovuto a presenza appunto dell'
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Naturalmente , l' abitualità dell' attività di lavoro autonomo che non significa esclusività , è perfettamente compatibile con il parallelo esercizio di un' attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o di socio di società in genere , in quanto anche un'
attività
autonoma effettuata per poche ore al giorno o saltuariamente e , al limite , anche nei confronti di un solo committente , ma con costanza nel tempo , dando quindi l' idea di rappresentare per il prestatore il suo modo ordinario di esercitare la propria attività di lavoro indipendente , e anche senza una particolare organizzazione e anche se poco remunerata , realizzano il presupposto soggettivo per l' apertura della partita Iva , dovuto a presenza appunto dell' abitualità .
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Naturalmente , l' abitualità dell' attività di lavoro autonomo che non significa esclusività , è perfettamente compatibile con il parallelo esercizio di un' attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o di socio di società in genere , in quanto anche un' attività autonoma effettuata per poche ore al giorno o saltuariamente e , al limite , anche nei confronti di un solo committente , ma con costanza nel tempo , dando quindi l' idea di rappresentare per il prestatore il suo modo ordinario di esercitare la propria
attività
di lavoro indipendente , e anche senza una particolare organizzazione e anche se poco remunerata , realizzano il presupposto soggettivo per l' apertura della partita Iva , dovuto a presenza appunto dell' abitualità .
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Ecco perché esistono anche dei particolari regimi speciali di contabilità ( forfettario , supersemplificato , forfettino e forfettone ) per le piccole
attività
di impresa o di lavoro autonomo con modesti volumi d' affari .
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La dichiarazione di inizio
attività
con attribuzione della partita Iva e le scelte di convenienza dei diversi regimi contabili , speciali e istituzionali La persona fisica che intraprende un' attività economica , abituale , ancorché non esclusiva , sia di tipo autonomo che imprenditoriale , deve segnalarlo all' Agenzia delle entrate , presentando un' apposita dichiarazione entro 30 giorni dall' inizio dell' attività ( modello AA9 / 7 ) .
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La dichiarazione di inizio attività con attribuzione della partita Iva e le scelte di convenienza dei diversi regimi contabili , speciali e istituzionali La persona fisica che intraprende un'
attività
economica , abituale , ancorché non esclusiva , sia di tipo autonomo che imprenditoriale , deve segnalarlo all' Agenzia delle entrate , presentando un' apposita dichiarazione entro 30 giorni dall' inizio dell' attività ( modello AA9 / 7 ) .
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La dichiarazione di inizio attività con attribuzione della partita Iva e le scelte di convenienza dei diversi regimi contabili , speciali e istituzionali La persona fisica che intraprende un' attività economica , abituale , ancorché non esclusiva , sia di tipo autonomo che imprenditoriale , deve segnalarlo all' Agenzia delle entrate , presentando un' apposita dichiarazione entro 30 giorni dall' inizio dell'
attività
( modello AA9 / 7 ) .
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legge 662 / 97. Da notare che , con decorrenza 1° gennaio 2007 , tale regime non sarà più operativo , in quanto abrogato dalla legge 248 / 2005 di conversione del decreto legge 203 / 2005 il regime dei contribuenti minori o supersemplificato , disciplinato dall' articolo 3 , commi da 165 a 171 , della legge 662 / 97 il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ( forfettino ) , disciplinato dall' articolo 13 della legge 388 / 2000. L' accesso ai regimi istituzionali dell' ordinario e del semplificato , già in sede di inizio
attività
, non richiede invece formalità di denuncia .
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Da notare che l' accesso al regime speciale delle
attività
marginali ( forfettone ) , disciplinato dall' articolo 14 della legge 388 / 2000 , non può essere chiesto in sede di apertura della partita Iva , ma solo nel prosieguo dell' attività , in quanto strettamente legato all' applicazione degli studi di settore , che , come è noto , sono inapplicabili al primo periodo di imposta di avvio dell' attività Le regole sostanziali ( tassazione ordinaria Irpef e determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo , nonché le regole della determinazione e dei versamenti periodici dell' Iva ) dei regimi " istituzionali " sono in gran
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Da notare che l' accesso al regime speciale delle attività marginali ( forfettone ) , disciplinato dall' articolo 14 della legge 388 / 2000 , non può essere chiesto in sede di apertura della partita Iva , ma solo nel prosieguo dell'
attività
, in quanto strettamente legato all' applicazione degli studi di settore , che , come è noto , sono inapplicabili al primo periodo di imposta di avvio dell' attività Le regole sostanziali ( tassazione ordinaria Irpef e determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo , nonché le regole della determinazione e dei versamenti periodici dell' Iva ) dei regimi " istituzionali " sono in gran parte comuni e la loro differenza consiste essenzialmente nella previsione da parte del regime ordinario di più stringenti obblighi contabili e , precisamente , la rilevazione cronologica dei singoli fatti amministrativi non solo
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Da notare che l' accesso al regime speciale delle attività marginali ( forfettone ) , disciplinato dall' articolo 14 della legge 388 / 2000 , non può essere chiesto in sede di apertura della partita Iva , ma solo nel prosieguo dell' attività , in quanto strettamente legato all' applicazione degli studi di settore , che , come è noto , sono inapplicabili al primo periodo di imposta di avvio dell'
attività
Le regole sostanziali ( tassazione ordinaria Irpef e determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo , nonché le regole della determinazione e dei versamenti periodici dell' Iva ) dei regimi " istituzionali " sono in gran parte comuni e la loro differenza consiste essenzialmente nella previsione da parte del regime ordinario di più stringenti obblighi contabili e , precisamente , la rilevazione cronologica dei singoli fatti amministrativi non solo nell' aspetto economico ( ricavi o compensi e costi o spese ) ma anche di quello finanziario - patrimoniale ( cassa e banca , crediti e debiti , versamenti
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