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Affinché una transazione possa considerarsi intracomunitaria ( cessione o acquisto ) , deve rispettare determinati requisiti , vale a dire : l' operazione , riguardante un bene mobile materiale , deve essere a titolo oneroso essa deve comportare l' acquisizione della proprietà o di
altro
diritto reale sul bene .
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La sesta direttiva ( articolo 5 ) precisa che " si considera cessione di un bene il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario " i beni devono subire una movimentazione fisica da uno Stato membro all'
altro
, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione siano effettuati dal cedente , dal cessionario o da terzi per loro conto l' operazione deve vedere coinvolti soggetti passivi d' imposta e , inoltre , deve essere verificato lo " status di operatore economico del cedente comunitario e del cessionario nazionale " ( articolo 38 , comma 2 , Dl n. 331 / 93 ) , sia che trattasi di acquisti che di cessioni ( circolare n. 13 / E del 23 / 02 / 1994 ) .
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A ciò va aggiunto che il comma 2 dell' articolo 40 del Dl n. 331 / 93 , con il quale è definito il criterio territoriale degli acquisti comunitari ( devono riguardare beni originari di
altro
Stato membro ) , precisa che gli stessi si considerano effettuati nel territorio dello Stato " quando l' acquirente è ivi soggetto d' imposta , salvo che sia comprovato che l' acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene " .
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A ciò va aggiunto che il comma 2 dell' articolo 40 del Dl n. 331 / 93 , con il quale è definito il criterio territoriale degli acquisti comunitari ( devono riguardare beni originari di altro Stato membro ) , precisa che gli stessi si considerano effettuati nel territorio dello Stato " quando l' acquirente è ivi soggetto d' imposta , salvo che sia comprovato che l' acquisto è stato assoggettato ad imposta in
altro
Stato membro di destinazione del bene " .
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Inoltre , " è comunque effettuato senza pagamento dell' imposta l' acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in
altro
Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d' imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell' imposta relativa " ( triangolazione comunitaria ) Pertanto , nel caso in cui l' acquirente sia un soggetto passivo d' imposta , l' acquisto può essere considerato come effettuato nel territorio dello Stato , a meno che l' Iva non venga assolta in un altro Stato di destinazione del bene , attraverso l' individuazione del " cessionario designato " .
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comunque effettuato senza pagamento dell' imposta l' acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d' imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell' imposta relativa " ( triangolazione comunitaria ) Pertanto , nel caso in cui l' acquirente sia un soggetto passivo d' imposta , l' acquisto può essere considerato come effettuato nel territorio dello Stato , a meno che l' Iva non venga assolta in un
altro
Stato di destinazione del bene , attraverso l' individuazione del " cessionario designato " .
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Se le stesse operazioni sono effettuate da un soggetto passivo d' imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato , gli obblighi possono essere adempiuti dal rappresentante fiscale nominato ai sensi del secondo comma dell' articolo 17 , Dpr n. 633 / 72 , salvo che sia avvenuta l' identificazione diretta , prevista dall' articolo 35-ter del Dpr n. 633 / 72. Deroghe a tali principi sono previste dal secondo comma dello stesso articolo 44 : nelle operazioni triangolari comunitarie , cioè quelle in cui un operatore di uno Stato comunitario acquista dei beni in un
altro
Stato membro , disponendo l' invio direttamente a un terzo operatore di un altro Stato membro ( articolo 38 , comma 7 , Dl n. 331 / 1993 ) , il soggetto debitore dell' imposta è il " cessionario designato " per le prestazioni relative a beni mobili , per quelle di trasporto intracomunitario e relative intermediazioni , per quelle accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione , nonché per le prestazioni di intermediazione su beni mobili in genere , se rese da un soggetto passivo d' imposta non residente , la tassazione avviene in capo
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residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato , gli obblighi possono essere adempiuti dal rappresentante fiscale nominato ai sensi del secondo comma dell' articolo 17 , Dpr n. 633 / 72 , salvo che sia avvenuta l' identificazione diretta , prevista dall' articolo 35-ter del Dpr n. 633 / 72. Deroghe a tali principi sono previste dal secondo comma dello stesso articolo 44 : nelle operazioni triangolari comunitarie , cioè quelle in cui un operatore di uno Stato comunitario acquista dei beni in un altro Stato membro , disponendo l' invio direttamente a un terzo operatore di un
altro
Stato membro ( articolo 38 , comma 7 , Dl n. 331 / 1993 ) , il soggetto debitore dell' imposta è il " cessionario designato " per le prestazioni relative a beni mobili , per quelle di trasporto intracomunitario e relative intermediazioni , per quelle accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione , nonché per le prestazioni di intermediazione su beni mobili in genere , se rese da un soggetto passivo d' imposta non residente , la tassazione avviene in capo al committente , se soggetto passivo nel territorio dello Stato .
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In tale fattispecie , l' acquirente e il fornitore si trovano all' interno del territorio nazionale , mentre il destinatario finale è in un
altro
paese comunitario .
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L' operazione è " non imponibile " , ma a condizione che i beni siano trasportati o spediti in
altro
Stato membro a cura o a nome del cedente , anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi .
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In connessione a ciò , va rilevato come sia prevista la " non imponibilità " per " le cessioni a titolo oneroso di beni , trasportati o spediti nel territorio di
altro
Stato membro , dal cedente o dall' acquirente , o da terzi per loro conto , nei confronti di cessionari soggetti d' imposta ...
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la prova che consente di superare la presunzione di consegna nello Stato può essere rappresentata dalla documentazione relativa al trasporto ovvero da qualsiasi
altro
documento dal quale risulti che l' incarico del trasporto o della spedizione è stato conferito al cedente dal proprio cessionario " .
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B ) italiano ( fornitore ) ; greco ( 1° acquirente e promotore ) ; svizzero ( operatore che riceve direttamente le merci ) Anche in questo caso viene a mancare un requisito fondamentale perché si possa configurare una operazione intracomunitaria : la movimentazione fisica ( immediata o , comunque , finale ) da uno Stato membro all'
altro
.
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C ) svizzero ( fornitore ) ; italiano ( 1° acquirente e promotore ) ; greco ( operatore che riceve direttamente le merci ) In questa ipotesi , i beni ceduti si trovano in territorio extracomunitario e , venendo meno uno dei requisiti previsti affinché un' operazione possa ritenersi intracomunitaria , cioè la movimentazione fisica da uno Stato membro all'
altro
, l' operazione non può ricadere nell' ambito della normativa comunitaria .
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F ) greco ( fornitore ) ; svizzero ( 1° acquirente e promotore ) ; italiano ( operatore che riceve direttamente le merci ) In tale ultima fattispecie , sebbene i beni si trasferiscano da uno Stato comunitario a un
altro
, viene a mancare il principio dello status comunitario di tutti i soggetti interessati , poiché il primo cessionario è extra Ue .
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