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Possono aderire alle forme pensionistiche complementari : i lavoratori dipendenti , sia del settore privato che del settore pubblico ; i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal Decreto legislativo n. 276 del 2003 ( legge Biagi ) , vale a dire , contratto di lavoro in somministrazione , intermittente , ripartito , a tempo parziale , apprendistato , inserimento ,
a
progetto , occasionale ; i lavoratori autonomi ( compresi i titolari di reddito d' impresa ) e i liberi professionisti ; i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro ; le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari , nonché coloro che svolgono , senza vincolo di subordinazione , lavori non retribuiti , in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta .
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Così come previsto per le prestazioni erogate in forma di capitale , anche su quelle in forma di rendita è operata da parte di chi la eroga una ritenuta
a
titolo d' imposta , sulla parte imponibile , con l' aliquota del 15 per cento .
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Per i lavoratori dipendenti e per i titolari di rapporti di collaborazione il finanziamento della forma di previdenza complementare può essere attuato mediante il versamento di contributi
a
carico del lavoratore , del datore di lavoro o del committente .
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La deduzione è ammessa
a
prescindere da chi effettua il versamento o dalla tipologia di reddito da egli prodotta e sia che si tratti di contributi volontari che di contributi dovuti in base a contratti o accordi collettivi , anche aziendali .
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In particolare , limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari , è consentito , nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione
a
tali forme , di dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro , fino a un ammontare pari alla differenza positiva tra l' importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche , e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro l' anno .
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In particolare , limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari , è consentito , nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme , di dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro , fino a un ammontare pari alla differenza positiva tra l' importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche , e comunque per un importo non superiore
a
2.582,29 euro l' anno .
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Tale riduzione riguarda i contributi sociali
a
carico del datore di lavoro , quali assegni familiari , maternità , disoccupazione .
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A tal proposito , occorre distinguere le varie tipologie di fondi
a
seconda che si tratti di : fondi pensione in regime di contribuzione definita ; fondi pensione in regime di prestazioni definite ; fondi pensione che detengono immobili ; " vecchi " fondi pensione .
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Se il contribuente a favore del quale sono stati versati i contributi è a carico di più persone , il beneficio fiscale spetta
a
colui il quale è intestato il documento comprovante la spesa .
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alle tipologie contrattuali previste dal Decreto legislativo n. 276 del 2003 ( legge Biagi ) , vale a dire , contratto di lavoro in somministrazione , intermittente , ripartito , a tempo parziale , apprendistato , inserimento , a progetto , occasionale ; i lavoratori autonomi ( compresi i titolari di reddito d' impresa ) e i liberi professionisti ; i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro ; le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari , nonché coloro che svolgono , senza vincolo di subordinazione , lavori non retribuiti , in relazione
a
responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta .
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I. Anticipazioni del gruppo A , vale a dire quelle erogate in qualsiasi momento , per un importo non superiore al 75 per cento , per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative
a
sé , al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche : ritenuta a titolo d' imposta con l' aliquota del 15 per cento .
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Se il contribuente
a
favore del quale sono stati versati i contributi è a carico di più persone , il beneficio fiscale spetta a colui il quale è intestato il documento comprovante la spesa .
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ATTENZIONE Dal 2007 la deducibilità è stata estesa anche ai contributi versati
a
forme pensionistiche complementari istituite presso gli Stati membri dell' Unione Europea e presso gli Stati aderenti all' Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazione .
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Anticipazioni del gruppo C , vale a dire quelle erogate decorsi otto anni di iscrizione , per un importo non superiore al 30 per cento , per ulteriori esigenze degli aderenti : ritenuta
a
titolo di imposta del 23 per cento .
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In sostanza , l' importo massimo annuale complessivamente deducibile (
a
partire dal 6° anno successivo a quello di iscrizione ) sale per questi lavoratori a 7.746,86 euro .
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Se , invece , il documento è intestato al familiare
a
carico , è possibile specificare con una annotazione sul documento stesso la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto .
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Inoltre , possono aderire alle forme pensionistiche complementari di carattere individuale anche persone diverse da quelle sopra elencate , come , ad esempio , chi non ha reddito da lavoro o coloro che risultano fiscalmente
a
carico di altri .
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Per far fronte alla perdita di disponibilità del TFR , in favore del datore di lavoro sono previste le seguenti misure compensative : a ) deducibilità , dal reddito d' impresa , di un importo pari al 4 per cento dell' ammontare di TFR annualmente destinato
a
forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile .
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A
partire dal primo versamento effettuato , il fondo pensione apre , per ciascun lavoratore iscritto , una posizione individuale che viene alimentata dai successivi contributi versati e dai rendimenti che maturano attraverso la gestione finanziaria delle risorse .
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Ai fini del prelievo fiscale , le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche ( sia in forma di capitale che di rendita ) sono considerate redditi assimilati
a
quelli di lavoro dipendente e assoggettate allo stesso regime di tassazione .
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