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artfg01 G. pellizza , cartolina a Ugo Ojetti , 23 novembre 1899 Quella squisita sensibilità del sistema nervoso , che dava a Segantini il dono di afferrare e di rendere le più sottili delicatezze del bello naturale , era la causa stessa di una irritabilità , divenuta , non più occasionale , ma organica .
artfg01 G. d' annunzio , da Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi , 1903-04 Ho scelto una ventina di pietruzze sul torrente che scende verso il paese .
artfg01 G. Pellizza , da una lettera , di giugno o forse luglio 1906 Ho veduto volare un piccione e come sempre mi ripeto l' idea che nell' arte moderna si sia obliata la poesia che io chiamerei dell' attimo .
artfg09 G. vasari , Le site ...
artfg09 G. morelli , Della pittura italiana .
buroc17 Tanto premesso , vale osservare che per quanto concerne i commissari straordinari del Gruppo G. in amministrazione ordinaria , gli stessi sono legittimati ad esercitare la facoltà di costituzione di parte civile nel presente procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt .
buroc17 240 L.F. consenta la legittimazione dei commissari straordinari del Gruppo G. ad intervenire nell' ambito di questo procedimento atteso che il concetto di danno diretto dettato dal codice civile ed invocato dalle difese degli imputati trae linfa e fondamento dai principi generali in tema di causalità dettati dall' art .
buroc17 Anche gli azionisti della Spa G. Sport Group sono legittimati ad esercitare la facoltà di costituzione di parte civile nel presente procedimento sulla base dell' art .
buroc17 odierno giudicante si ritiene che sia gli azionisti che gli obbligazionisti siano legittimati a costituirsi parte civile nell' ambito del presente procedimento non solo in relazione ai reati fallimentari nonché ai reati comuni teleologicamente connessi con quest' ultimi ma anche in relazione agli altri reati comuni contestati agli altri imputati anche se non organicamente inseriti negli ambiti societari , ed invero , non si può fare a meno di richiamare quanto sopra osservato in tema di reato associativo ed evidenziare che anche per tale categoria di reati ipotizzato depauperamento del patrimonio e delle risorse delle società facenti parte del Gruppo G. - asseritamente a seguito delle condotte ascritte agli imputati - ha comunque causato un danno ai singoli investitori secondo l' id quod plerumque accidit atteso che la struttura del reato associativo è caratterizzata - altresì - dagli effetti permanenti delle condotte costituenti la piattaforma sulla quale si sono estrinsecate le singole condotte delittuose così come ipotizzate nella richiesta di rinvio a giudizio .
buroc17 c.p.p. Ammette la costituzione di parte civile nei confronti degli odierni imputati : dei Commissari straordinari del Gruppo G. in amministrazione ordinaria ; degli azionisti ed obbligazionisti della Spa G. Sport Group ; della Srl VF Italia ; della Spa L' Alpina Maglierie Sportive ; della Spa EMMEITALIA .
buroc17 c.p.p. Ammette la costituzione di parte civile nei confronti degli odierni imputati : dei Commissari straordinari del Gruppo G. in amministrazione ordinaria ; degli azionisti ed obbligazionisti della Spa G. Sport Group ; della Srl VF Italia ; della Spa L' Alpina Maglierie Sportive ; della Spa EMMEITALIA .
buroc33 - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata B. F. A. , alla guida della vettura di proprietà di S.M. a bordo della quale vi era anche quest' ultimo e R.C.R. nelle prime ore del mattino del xxx , nei pressi della discoteca xxx , in esito a un alterco scoppiato tra alcuni avventori , volontariamente investiva con il veicolo gli addetti alla sicurezza T. G. , L. A. e S. F. A. e cagionando loro lesioni personali .
buroc38 Locatelli datata 2 novembre 2001 indirizzata al G. , il detto perito aveva segnalato che non erano state seguite le indicazioni previste nel progetto originario illustrato nell' assemblea condominiale ( in particolare , la canna fumaria risultava quasi completamente sprovvista di qualsiasi limitazione del calore prodotto , con conseguente possibilità di incendi ) ; colpa consistita in negligenza e violazione degli obblighi e dei doveri correlati all' ufficio ricoperto : sia avendo omesso , a seguito della suddetta segnalazione , di controllare e verificare la corretta esecuzione dei lavori risultati eseguiti in modo non idoneo attraverso l' utilizzo di un tubo flessibile non coibentato , posizionato peraltro in
buroc38 : sia avendo omesso , a seguito della suddetta segnalazione , di controllare e verificare la corretta esecuzione dei lavori risultati eseguiti in modo non idoneo attraverso l' utilizzo di un tubo flessibile non coibentato , posizionato peraltro in aderenza al sottotetto ed in violazione al Regolamento Locale di Igiene Tipo del Comune di Lecco , sia avendo omesso , per lungo tempo , di attivarsi per rimuovere la suddetta situazione di pericolo interessando le Autorità , gli organi competenti ed il gestore della pizzeria X. Il Tribunale di Lecco assolveva il V. , e condannava R. , Z. e G. alle rispettive pene ritenute di giustizia , oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite .
buroc38 Interponevano appello i tre imputati condannati ; la Corte d' Appello di Milano concedeva al G. il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale , confermando nel resto l' impugnata sentenza , disattendendo nel merito le tesi difensive prospettate dagli appellanti .
buroc38 Con riferimento alla posizione del G. , la Corte territoriale dava conto del proprio convincimento , circa la ritenuta colpevolezza dello stesso , con argomentazioni che possono così sintetizzarsi : a ) la canna fumaria della pizzeria , di proprietà esclusiva del gestore ( R. ) di tale esercizio e / o del proprietario ( B. ) dei relativi locali , intercettava nel suo tragitto parti comuni dell' edificio di cui il G. era amministratore ; b ) rilevava la posizione di garanzia del G. il quale aveva non solo l' obbligo di eseguire le deliberazioni dell' assemblea dei condomini , ma altresì , ai sensi
buroc38 Con riferimento alla posizione del G. , la Corte territoriale dava conto del proprio convincimento , circa la ritenuta colpevolezza dello stesso , con argomentazioni che possono così sintetizzarsi : a ) la canna fumaria della pizzeria , di proprietà esclusiva del gestore ( R. ) di tale esercizio e / o del proprietario ( B. ) dei relativi locali , intercettava nel suo tragitto parti comuni dell' edificio di cui il G. era amministratore ; b ) rilevava la posizione di garanzia del G. il quale aveva non solo l' obbligo di eseguire le deliberazioni dell' assemblea dei condomini , ma altresì , ai sensi dell' art .
buroc38 Con riferimento alla posizione del G. , la Corte territoriale dava conto del proprio convincimento , circa la ritenuta colpevolezza dello stesso , con argomentazioni che possono così sintetizzarsi : a ) la canna fumaria della pizzeria , di proprietà esclusiva del gestore ( R. ) di tale esercizio e / o del proprietario ( B. ) dei relativi locali , intercettava nel suo tragitto parti comuni dell' edificio di cui il G. era amministratore ; b ) rilevava la posizione di garanzia del G. il quale aveva non solo l' obbligo di eseguire le deliberazioni dell' assemblea dei condomini , ma altresì , ai sensi dell' art .
buroc38 , l' obbligo di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell' edificio ; c ) a fronte di deliberazioni assembleari e relazioni tecniche che prospettavano il pericolo di incendio del solaio condominiale e della copertura dell' edificio , l' amministratore G. , anziché attivarsi nei confronti del R. , gestore della pizzeria , adottando i provvedimenti necessari ed eventualmente agire in via di urgenza ( ex artt .
buroc38 ) nei confronti del medesimo , a tutela delle parti comuni dell' edificio minacciate dal pericolo di incendio , era rimasto inerte per circa un anno ; d ) le diffide degli enti pubblici non esoneravano l' amministratore dal suo ruolo di garante : il Comune aveva esercitato un potere autoritativo collaterale o additivo riconducibile a fonte diversa : anzi , proprio quelle diffide avrebbero dovuto ancor più stimolare il G. ad assumere le opportune e necessarie iniziative ; e ) siffatta colpevole inerzia aveva avuto un ruolo casualmente incidente sulla produzione dell' evento , cooperando con la condotta non meno colposa del R. e dello Z. della quale il G. era ben consapevole in virtù del suo ruolo e per quanto si era discusso da lungo tempo nelle assemblee di condominio .
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