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econo02 Secondo l' Agenzia , l' obbligo di calcolare la prima rata di acconto sulla base delle disposizioni in vigore per il 2006 riguarda gli acconti per i quali non siano scaduti i termini per effettuare il versamento alla data di entrata in vigore della norma in esame .
econo30 In presenza di una crescita delle quotazioni ( 5,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2008 secondo i dati de Il Consulente immobiliare ) le compravendite registrano un calo , più contenuto che nel Mezzogiorno e nella media nazionale ( rispettivamente , -11,2 , -13,8 e -15,6 per cento secondo le rilevazioni dell' Agenzia del Territorio ) .
econo01 Consolidato fiscale : puntualizzazioni della circolare 10 / 2005 Anche il regime del consolidato fiscale nazionale , come quello della trasparenza per opzione , è stato esplicato " a tutto campo " dall' Agenzia delle Entrate , nella circolare 20.12.2004 , n. 53 / E. Si sono tuttavia rilevate alcune " criticità " , che sono state esaminate da vicino in sede di videoconferenza e quindi trasfuse , insieme alle relative risposte , nella circolare 10 / E del 2005. Effetti fiscali della scissione parziale Un' ipotesi prospettata agli interpreti dell' Agenzia delle Entrate è quella della società A , consolidante di B , C , D ed E , la quale pone in essere un scissione parziale .
econo02 , riguarda esclusivamente gli acconti per i quali , alla data di entrata in vigore del decreto 4 luglio 2006 , n. 223 ( o della legge di conversione ) , non siano scaduti i termini per effettuare il versamento ; inoltre , a tali fini , non rileva la circostanza che il contribuente si sia avvalso della facoltà di posticipare il versamento ai 30 giorni successivi , ai sensi dell' articolo 17 , comma 2 , del Dpr n. 435 del 2001. Sono questi i significativi chiarimenti contenuti nella circolare n. 28 / E del 4 agosto 2006 dell' Agenzia delle entrate , a commento della disposizione introdotta dall' articolo 36 , comma 34 , del decreto legge 4 luglio 2006 , n. 223 , come convertito , con modificazioni , dalla legge 4 agosto 2006 , n. 248(1 ) ( di seguito , decreto ) .
econo18 La dichiarazione di inizio attività con attribuzione della partita Iva e le scelte di convenienza dei diversi regimi contabili , speciali e istituzionali La persona fisica che intraprende un' attività economica , abituale , ancorché non esclusiva , sia di tipo autonomo che imprenditoriale , deve segnalarlo all' Agenzia delle entrate , presentando un' apposita dichiarazione entro 30 giorni dall' inizio dell' attività ( modello AA9 / 7 ) .
econo01 redatte su modello cartaceo , devono essere presentate , indipendentemente dal domicilio fiscale del dichiarante , a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno indirizzata all' Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia , via Giorgio De Marchi n. 16 , 30175 Marghera ( VE ) - Italia , utilizzando una normale busta di corrispondenza , sulla quale devono essere apposte a caratteri evidenti le indicazioni relative al modello di dichiarazione e periodo d' imposta oggetto di presentazione , cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale del dichiarante , codice fiscale del dichiarante , nonché la dicitura " consolidato nazionale " " .
econo05 Soprattutto , dunque , per tale motivo c'è stata l' esigenza , da parte del legislatore , di attuare una politica di ampliamento delle agevolazioni per coloro i quali sostengono oneri di utilità sociale , sfociata , come visto , con l' emanazione del decreto legge n. 35 / 2005 e della successiva circolare n. 39 / E dell' Agenzia delle Entrate .
econo06 Tutte le imposte sono riscosse dall' Amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia , la Davcna Uprava Republike Slovenije ( DURS ) , vale a dire l' equivalente della nostra Agenzia delle Entrate .
econo09 Tuttavia , secondo l' impostazione " sostanzialistica " , consentendo sempre e comunque l' allegazione di documenti nuovi , si finirebbe per esautorare e svuotare di significato l' articolo 32 del Dpr 600 / 73 e l' attività di accertamento dell' Agenzia delle Entrate .
econo01 Le norme attuative sono quelle poste dal decreto ministeriale 9 giugno 2004 , mentre le interpretazioni ufficiali in materia sono contenute nella circolare dell' Agenzia delle Entrate 20.12.2004 , n. 53 / E. Va altresì rammentato che : il modello per comunicare l' opzione è stato approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 2.8.2004 , disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it una rettifica a tale modello è stata successivamente disposta e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20.9.2004 il modello di dichiarazione " consolidato nazionale e mondiale " è stato approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 15.2.2005 il modello Unico 2005 - Società di capitali contiene il quadro GN , relativo alla determinazione del reddito complessivo ai fini
buroc08 1 comma 2 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 e dalla circolare dell' Agenzia delle Entrate 30 / 07 / 2001 n. 72. Lo stato di handicap sensoriale deve risultare da apposita certificazione rilasciata da una commissione medica pubblica .
buroc08 1 comma 2 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 e dalla circolare dell' Agenzia delle Entrate 30 / 07 / 2001 n. 72. Lo stato di handicap sensoriale deve risultare da apposita certificazione rilasciata da una commissione medica pubblica .
econo01 Nel caso prospettato , quindi , la scissione parziale di A non fa venir meno , di per sé , la tassazione di gruppo con le consolidate B e C. Con riferimento all' avvenuto mutamento della struttura del gruppo conseguente alla scissione parziale di A a favore della neocostituita società A1 , l' Agenzia delle Entrate afferma tuttavia che : il trasferimento delle partecipazioni detenute da A nelle consolidate D ed E alla beneficiaria A1 , comportando il venir meno del requisito del controllo , determina la fuoriuscita di D ed E dall' area di consolidamento di A e , conseguentemente , la produzione in capo alle medesime società degli effetti rettificativi di cui all' articolo 124 del Tuir(1 ) l' ipotesi di opzione in qualità di consolidante esercitata da una neocostituita sin dal primo esercizio è prevista dalla circolare 53 / E del 2004 , ove è precisato che l' opzione in qualità
econo02 Pur essendo il versamento concretamente effettuato in data successiva all' entrata in vigore del decreto in esame ( e cioè il 4 luglio 2006 ) , il contribuente non era tenuto a operare la rideterminazione dell' acconto Ires sin dalla prima rata , risultando tuttavia tenuto a effettuare i calcoli e a integrare il versamento di quanto dovuto ( Ires e Irap ) entro la scadenza della seconda rata di acconto , e cioè a novembre 2006. In merito , corre l' obbligo di sottolineare che l' interpretazione dell' Agenzia delle entrate appare condivisibile , in quanto , in caso contrario , si sarebbe operata una discriminatoria penalizzazione nei confronti dei soggetti che avevano operato le proprie scelte ( posticipazione ) in un momento in cui il decreto ancora non era in vigore ( e cioè al 20 giugno 2006 ) , rispetto invece a coloro che avevano optato per il pagamento a giugno ( non obbligati a integrare sin da subito quanto versato ) .
buroc35 Agenzia delle Entrate CIRCOLARE N. 4 del 28.01.2005 Oggetto : Prestazioni mediche esenti - art. 10 , n. 18 ) , DPR 26 ottobre 1972 n. 633 - Art .
econo01 Le norme attuative sono quelle poste dal decreto ministeriale 9 giugno 2004 , mentre le interpretazioni ufficiali in materia sono contenute nella circolare dell' Agenzia delle Entrate 20.12.2004 , n. 53 / E. Va altresì rammentato che : il modello per comunicare l' opzione è stato approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 2.8.2004 , disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it una rettifica a tale modello è stata successivamente disposta e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20.9.2004 il modello di dichiarazione " consolidato nazionale e mondiale " è stato approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 15.2.2005 il modello Unico 2005 - Società di capitali contiene il quadro GN , relativo alla determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato fiscale , sia nazionale che mondiale .
econo01 Le norme attuative sono quelle poste dal decreto ministeriale 9 giugno 2004 , mentre le interpretazioni ufficiali in materia sono contenute nella circolare dell' Agenzia delle Entrate 20.12.2004 , n. 53 / E. Va altresì rammentato che : il modello per comunicare l' opzione è stato approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 2.8.2004 , disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it una rettifica a tale modello è stata successivamente disposta e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20.9.2004 il modello di dichiarazione " consolidato nazionale e mondiale " è stato approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 15.2.2005 il modello Unico 2005 - Società di capitali contiene il quadro GN , relativo alla determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato fiscale , sia nazionale che mondiale .
econo01 2. Si tratta del già menzionato modello approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 15.2.2005 , pubblicato nel S.O. n. 44 alla G.U. n. 64 del 18.3.2005 e reso disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it 3. Si tratta del sopra menzionato modello approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 2.8.2004 , pubblicato nella G.U. , S.G. n. 194 , del 19.8.2004 , e reso disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it L' obbligo di calcolare la prima rata di acconto Ires ( o Irap ) sulla base delle nuove disposizioni in vigore per il 2006 , introdotte con la manovra-bis , riguarda esclusivamente gli acconti per i quali , alla data
econo01 2. Si tratta del già menzionato modello approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 15.2.2005 , pubblicato nel S.O. n. 44 alla G.U. n. 64 del 18.3.2005 e reso disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it 3. Si tratta del sopra menzionato modello approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 2.8.2004 , pubblicato nella G.U. , S.G. n. 194 , del 19.8.2004 , e reso disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it L' obbligo di calcolare la prima rata di acconto Ires ( o Irap ) sulla base delle nuove disposizioni in vigore per il 2006 , introdotte con la manovra-bis , riguarda esclusivamente gli acconti per i quali , alla data di entrata in vigore del decreto 4 luglio 2006 , n. 223 ( o della legge di conversione ) , non siano scaduti i termini per effettuare il versamento ; inoltre , a tali fini , non
econo09 La società , senza allegazione di ulteriore documentazione a sostegno delle proprie ragioni , impugna l' avviso avanti alla commissione tributaria provinciale lamentando l' illegittimità dell' accertamento dell' Agenzia delle Entrate e , in particolare , il ricorso al metodo induttivo .
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