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buroc38 , l' obbligo di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell' edificio ; c ) a fronte di deliberazioni assembleari e relazioni tecniche che prospettavano il pericolo di incendio del solaio condominiale e della copertura dell' edificio , l' amministratore G. , anziché attivarsi nei confronti del R. , gestore della pizzeria , adottando i provvedimenti necessari ed eventualmente agire in via di urgenza ( ex artt .
buroc38 ) nei confronti del medesimo , a tutela delle parti comuni dell' edificio minacciate dal pericolo di incendio , era rimasto inerte per circa un anno ; d ) le diffide degli enti pubblici non esoneravano l' amministratore dal suo ruolo di garante : il Comune aveva esercitato un potere autoritativo collaterale o additivo riconducibile a fonte diversa : anzi , proprio quelle diffide avrebbero dovuto ancor più stimolare il G. ad assumere le opportune e necessarie iniziative ; e ) siffatta colpevole inerzia aveva avuto un ruolo casualmente incidente sulla produzione dell' evento , cooperando con la condotta non meno colposa
buroc38 Locatelli , avrebbe dovuto informare gli organi competenti ; d ) peraltro qualsiasi ulteriore sollecitazione da parte del G. sarebbe stata del tutto superflua , posto che ASL e Comune erano al corrente della situazione , ed in particolare il Comune si era attivato specificamente con intimazioni nei confronti del dott .
buroc38 Motivi della decisione Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati , risultando sussistente la denunciata violazione dell' art .
buroc38 che gli pone addirittura come dovere proprio del suo ufficio quello di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell' edificio , potere-dovere da intendersi non limitato agli atti cautelativi ed urgenti ma esteso a tutti gli atti miranti a mantenere l' esistenza e la pienezza o integrità di detti diritti [ nella specie l' amministratore del condominio aveva agito nei confronti di terzi che avevano allacciato gli scarichi dei loro immobili nella condotta fognaria dell' edificio condominiale ] ( Seconda Sezione Civile , n. 6494 del 06 / 11 / 1986 , Rv .
buroc38 Ciò posto , mette conto sottolineare che , avuto riguardo al capo di imputazione quale formulato a carico del G. , nei confronti di quest' ultimo sono stati ipotizzati profili di condotta colposa omissiva .
buroc38 ) nei confronti del titolare della pizzeria e del proprietario dei locali della stessa , o altro ancora .
buroc38 Locatelli datata 2 novembre 2001 indirizzata al G. , il detto perito aveva segnalato che non erano state seguite le indicazioni previste nel progetto originario illustrato nell' assemblea condominiale ( in particolare , la canna fumaria risultava quasi completamente sprovvista di qualsiasi limitazione del calore prodotto , con conseguente possibilità di incendi ) ; colpa consistita in negligenza e violazione degli obblighi e dei doveri correlati all' ufficio ricoperto : sia avendo omesso , a seguito della suddetta segnalazione , di controllare e verificare la corretta esecuzione dei lavori risultati eseguiti in modo non idoneo attraverso l' utilizzo di un tubo flessibile non coibentato , posizionato peraltro in aderenza al sottotetto ed in violazione al Regolamento Locale di Igiene Tipo del Comune di
buroc38 Interponevano appello i tre imputati condannati ; la Corte d' Appello di Milano concedeva al G. il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale , confermando nel resto l' impugnata sentenza , disattendendo nel merito le tesi difensive prospettate dagli appellanti .
buroc38 Interponevano appello i tre imputati condannati ; la Corte d' Appello di Milano concedeva al G. il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale , confermando nel resto l' impugnata sentenza , disattendendo nel merito le tesi difensive prospettate dagli appellanti .
buroc38 Interponevano appello i tre imputati condannati ; la Corte d' Appello di Milano concedeva al G. il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale , confermando nel resto l' impugnata sentenza , disattendendo nel merito le tesi difensive prospettate dagli appellanti .
buroc38 Con riferimento alla posizione del G. , la Corte territoriale dava conto del proprio convincimento , circa la ritenuta colpevolezza dello stesso , con argomentazioni che possono così sintetizzarsi : a ) la canna fumaria della pizzeria , di proprietà esclusiva del gestore ( R. ) di tale esercizio e / o del proprietario ( B. ) dei relativi locali , intercettava nel suo tragitto parti comuni dell' edificio di cui il G. era amministratore ; b ) rilevava la posizione di garanzia del G. il quale aveva non solo l' obbligo di eseguire le deliberazioni dell' assemblea dei condomini , ma altresì , ai sensi dell' art .
buroc38 10 dicembre 2001 era stato automaticamente attuato dalla attivazione del Sindaco e della ASL secondo la volontà espressa dai condomini nella delibera stessa ; f ) le omissioni del dottor Bellucci e del R. non avrebbero determinato l' insorgenza di una responsabilità concorsuale del G. , trattandosi di condotte autonome ed indipendenti , e l' intervento del Comune di Lecco avrebbe interrotto ogni rapporto di causalità ; g ) nella vicenda 'de qua avrebbe dovuto essere implicato a pieno titolo il dottor Bellucci , quale proprietario dei locali affittati al R. nonché della canna fumaria : di tal che , nel caso di riaffermata responsabilità del G. , dovrebbe essere concorsualmente ribadita , ovviamente senza alcuna conseguenza di carattere penale , ma unicamente in via di principio , la corresponsabilità del Dott .
buroc38 Per rispondere del mancato impedimento di un evento è , cioè , necessaria , in forza di tale norma , l' esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo : detto obbligo può nascere da qualsiasi ramo del diritto , e quindi anche dal diritto privato , e specificamente da una convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata com'è nel rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente fra il condominio e l' amministratore ( Terza Sezione Penale , n. 4676 del 14 / 03 / 1975 Ud .
buroc38 Queste ultime si sono quindi pronunciate nel 2002 con la sentenza n. 27 / 2002 ( ud .
buroc38 stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica - si accerti che , ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell' evento hic et nunc , questo non si sarebbe verificato , ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva ; 2 ) non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma , o meno , dell' ipotesi accusatoria sull' esistenza del nesso causale , poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto , sulla base delle circostanze del fatto e dell' evidenza disponibile , così che , all' esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l' interferenza di fattori alternativi , risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva è stata condizione necessaria dell' evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica ; 3 ) l' insufficienza , la contraddittorietà e l' incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale , quindi il ragionevole dubbio , in base all' evidenza disponibile , sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva rispetto
buroc38 giustificazione esterna - della decisione , inerenti ai dati empirici assunti dal giudice di merito come elementi di prova , alle inferenze formulate in base ad essi ed ai criteri che sostengono le conclusioni : non la decisione , dunque , bensì il contesto giustificativo di essa , come esplicitato dal giudice di merito nel ragionamento probatorio che fonda il giudizio di conferma dell' ipotesi sullo specifico fatto da provare .
buroc38 L' articolato percorso motivazionale seguito nella sentenza Franzese , induce a ritenere che le Sezioni Unite , nel sottolineare la necessità dell' individuazione del nesso di causalità ( quale condicio sine qua non di cui agli artt .
buroc38 Ciò posto , non resta ora che verificare se , nel caso che ne occupa , l' iter argomentativo seguito dai giudici di seconda istanza - posto a fondamento del convincimento della responsabilità del G. - sia in sintonia con i principi di cui sopra affermati dalle Sezioni Unite .
buroc38 In primo luogo , la Corte territoriale , avendo individuato nel verbale dell' assemblea condominiale del 10 dicembre 2001 un elemento probatorio idoneo a dimostrare la esistenza di una concreta ed attuale condizione di pericolo tale da rendere doveroso un intervento del G. riconducibile alla posizione di garanzia di quest' ultimo , avrebbe dovuto puntualmente indicare le circostanze di fatto , desumibili da detto verbale , rivelatrici di una situazione di allarme , avvertita come tale anche dai condomini , in presenza della quale il G. avrebbe dovuto attivarsi a tutela delle parti comuni dell' edificio esposte al pericolo derivante dalla difettosa posa in opera della canna fumaria : tenendo conto
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