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Tale decisione prescinde dai profili sostanziali della richiesta di risarcimento limitandosi a verificare-sulla base delle affermazioni contenute
negli
atti sopra indicati - se la condotta ascritta nell' ipotesi accusatoria formulata dal P.M. possa avere determinato in capo a coloro che chiedono di intervenire nel processo un determinato danno .
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A parere dell' odierno giudicante si ritiene che sia gli azionisti che gli obbligazionisti siano legittimati a costituirsi parte civile nell' ambito del presente procedimento non solo in relazione ai reati fallimentari nonché ai reati comuni teleologicamente connessi con quest' ultimi ma anche in relazione agli altri reati comuni contestati agli altri imputati anche se non organicamente inseriti
negli
ambiti societari , ed invero , non si può fare a meno di richiamare quanto sopra osservato in tema di reato associativo ed evidenziare che anche per tale categoria di reati ipotizzato depauperamento del patrimonio e delle risorse delle società facenti parte del Gruppo G. - asseritamente a seguito delle condotte ascritte agli imputati - ha comunque causato un danno ai singoli investitori secondo l' id quod plerumque accidit atteso che la struttura del reato associativo è caratterizzata - altresì - dagli effetti permanenti delle condotte costituenti la piattaforma sulla quale si sono estrinsecate le singole condotte delittuose così come
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ssa Stefania Di Rienzo , nel procedimento n. 1953 / 2008 R. GUP
nei
confronti di G.A. , P.S. , S.G. , B.A. , L.A. , P.W. , M.F. e F.V. , qui assegnato con decreto del Presidente del Tribunale di Rimini n. 26 del 10 luglio 2008 ; visti gli atti di costituzione di parte civile depositati all' udienza del 13 marzo 2008 nonché la richieste di inammissibilità della costituzione di parte civile depositata in data 30 aprile 2008 dai difensori di G.A. ; sentito il P.M. , i difensori delle parti nonché i patroni di parte civile ; a scioglimento della riserva assunta all' odierna udienza OSSERVA Le scansioni procedimentali : V
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Per tali ragioni , quindi , consegue che le eccezioni preliminari attinenti la richiesta di inammissibilità delle richieste costituzioni delle parti civili va respinta atteso che non sussiste alcuna ragione che legittima la regressione del procedimento ex art. 447 c.p.p. e che le costituzioni di parte civile depositate all' udienza tenutasi avanti a diverso giudice nell' ambito del procedimento portante debbano ritenersi depositate in entrambi i procedimenti contenendo tutti gli atti in questione il riferimento al numero di iscrizione del P.M. e la specifica indicazione degli imputati
nei
cui confronti le costituzioni sono state presentate .
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Ad analoghe conclusioni può giungersi per quanto concerne la richiesta di costituzione di parte civile
nei
confronti di B.A. ( imputato per concorso in bancarotta ) atteso che l' ipotesi concorsuale contestata rientra nella previsione di cui all' art .
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c.p.p. Ammette la costituzione di parte civile
nei
confronti degli odierni imputati : dei Commissari straordinari del Gruppo G. in amministrazione ordinaria ; degli azionisti ed obbligazionisti della Spa G. Sport Group ; della Srl VF Italia ; della Spa L' Alpina Maglierie Sportive ; della Spa EMMEITALIA .
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nei
confronti degli imputati e delle fattispecie rispettivamente contemplate nei relativi atti di costituzione .
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nei confronti degli imputati e delle fattispecie rispettivamente contemplate
nei
relativi atti di costituzione .
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ssa Stefania Di Rienzo ,
nel
procedimento n. 1953 / 2008 R. GUP nei confronti di G.A. , P.S. , S.G. , B.A. , L.A. , P.W. , M.F. e F.V. , qui assegnato con decreto del Presidente del Tribunale di Rimini n. 26 del 10 luglio 2008 ; visti gli atti di costituzione di parte civile depositati all' udienza del 13 marzo 2008 nonché la richieste di inammissibilità della costituzione di parte civile depositata in data 30 aprile 2008 dai difensori di G.A. ; sentito il P.M. , i difensori delle parti nonché i patroni di parte civile ; a scioglimento della riserva assunta all'
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10 luglio 2008 ; visti gli atti di costituzione di parte civile depositati all' udienza del 13 marzo 2008 nonché la richieste di inammissibilità della costituzione di parte civile depositata in data 30 aprile 2008 dai difensori di G.A. ; sentito il P.M. , i difensori delle parti nonché i patroni di parte civile ; a scioglimento della riserva assunta all' odierna udienza OSSERVA Le scansioni procedimentali : V eccezione di incompetenza funzionale del CUP , le richieste di inammissibilità delle parti civili ex art. 447 c.p.p. In via preliminare occorre esaminare l' eccezione di incompetenza funzionale del GUP sollevata
nel
punto in cui il giudicante è stato invitato a verificare la fase nell' ambito della quale sono state avanzate le richieste di costituzione di parte civile nonché le istanze di patteggiamento da parte degli imputati munite del conforme consenso del Pubblico Ministero e cioè se si verta nell' ambito della specifica udienza camerale di cui all' art .
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447 c.p.p. , non possono dirsi pertinenti tenuto conto che la questione si inserisce
nel
corso delle indagini preliminari quando l' azione penale non sia stata ancora esercitata .
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Nel
caso in esame , tuttavia , il dato tranciante che consente anche di colorare la competenza funzionale di questo GUP è costituito dal fatto che il consenso delle parti si è definitivamente concretizzato all' indomani dell' esercizio dell' azione penale da parte del Pubblico Ministero come - peraltro - implicitamente affermato dal GUP del procedimento portante n. 287 / 04 R.G. di cui questo procedimento costituisce un mero stralcio .
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Del resto , anche i verbali delle precedenti udienze sono stati redatti in un unico originale - inserito
nel
procedimento principale - mentre nel procedimento oggi in esame è stato disposto l' inserimento delle copie .
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Del resto , anche i verbali delle precedenti udienze sono stati redatti in un unico originale - inserito nel procedimento principale - mentre
nel
procedimento oggi in esame è stato disposto l' inserimento delle copie .
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Tale decisione prescinde dai profili sostanziali della richiesta di risarcimento limitandosi a verificare-sulla base delle affermazioni contenute negli atti sopra indicati - se la condotta ascritta nell' ipotesi accusatoria formulata dal P.M. possa avere determinato in capo a coloro che chiedono di intervenire
nel
processo un determinato danno .
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Pellizon , che il presupposto sostanziale per l' esercizio dell' azione civile
nel
processo penale è l ' art. 185 c.p. che individua la legittimazione del soggetto alla costituzione di parte civile nel fatto che lo stesso abbia riportato un danno patrimoniale o non patrimoniale - che si configuri quale conseguenza della commissione del reato in relazione al quale il P.M. ha esercitato l' azione penale fermo restando che tutte le questioni relative alla effettiva sussistenza del danno ed alla quantificazione dello stesso sono rimesse ad un momento successivo trattandosi di questioni squisitamente concernenti il merito .
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Pellizon , che il presupposto sostanziale per l' esercizio dell' azione civile nel processo penale è l ' art. 185 c.p. che individua la legittimazione del soggetto alla costituzione di parte civile
nel
fatto che lo stesso abbia riportato un danno patrimoniale o non patrimoniale - che si configuri quale conseguenza della commissione del reato in relazione al quale il P.M. ha esercitato l' azione penale fermo restando che tutte le questioni relative alla effettiva sussistenza del danno ed alla quantificazione dello stesso sono rimesse ad un momento successivo trattandosi di questioni squisitamente concernenti il merito .
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Tanto premesso , vale osservare che per quanto concerne i commissari straordinari del Gruppo G. in amministrazione ordinaria , gli stessi sono legittimati ad esercitare la facoltà di costituzione di parte civile
nel
presente procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt .
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240 L.F. a prescindere dalla materialità della condotta da parte di un soggetto che si assume estraneo alla compagine amministrativa atteso che la norma non pone preclusioni soggettive ma unicamente limita l' ambito operativo ai reati previsti
nel
relativo titolo .
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Anche gli azionisti della Spa G. Sport Group sono legittimati ad esercitare la facoltà di costituzione di parte civile
nel
presente procedimento sulla base dell' art .
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