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3. Divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti in alcuni comuni della provincia di Napoli ( 1 ) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica nel territorio dell' area " Flegrea " - ricompresa
nei
comuni di Giugliano in Campania , Villaricca , Qualiano e Quarto in provincia di Napoli , per il territorio contermine a quello della discarica " Masseria Riconta " - e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale , fatto salvo quanto previsto dall' articolo 1 , comma 1 , non possono essere localizzati ulteriori siti di smaltimento finale di rifiuti .
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3. Divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti in alcuni comuni della provincia di Napoli ( 1 ) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica nel territorio dell' area " Flegrea " - ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania , Villaricca , Qualiano e Quarto in provincia di Napoli , per il territorio contermine a quello della discarica " Masseria Riconta " - e nelle aree protette e
nei
siti di bonifica di interesse nazionale , fatto salvo quanto previsto dall' articolo 1 , comma 1 , non possono essere localizzati ulteriori siti di smaltimento finale di rifiuti .
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6. Nomina a sub-commissari dei Presidenti delle province 1. Al fine di accelerare le iniziative dirette alla tempestiva restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti , in un quadro di autosufficienza degli ambiti provinciali , i Presidenti delle province della regione Campania sono nominati sub-commissari a titolo gratuito : essi concorrono alla programmazione ed attuano
nei
rispettivi ambiti provinciali d' intesa con il Commissario delegato le iniziative necessarie ad assicurare la piena realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale , con particolare riferimento all' impiantistica e all' esigenza di incrementare la raccolta differenziata .
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7. Tariffe 1. In deroga all' articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 , i comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che , a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni , ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa igiene ambientale ( TIA ) siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute
nei
piani di cui all' articolo 4. Ai comuni che non provvedono nei termini previsti si applicano le sanzioni di cui all' articolo 141 , comma 1 , del testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali , di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267 , previa diffida ad adempiere e successiva nomina , in caso di inottemperanza , di un apposito commissario da parte del prefetto per l' approvazione delle delibere necessarie .
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238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 , i comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che , a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni , ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa igiene ambientale ( TIA ) siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all' articolo 4. Ai comuni che non provvedono
nei
termini previsti si applicano le sanzioni di cui all' articolo 141 , comma 1 , del testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali , di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267 , previa diffida ad adempiere e successiva nomina , in caso di inottemperanza , di un apposito commissario da parte del prefetto per l' approvazione delle delibere necessarie .
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4 ) , recante " Interventi straordinari per superare l' emergenza
nel
settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l' esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti " .
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10 , commi 2 e 3 , del medesimo testo unico , al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge , integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione , che di quelle modificate o richiamate
nel
decreto , trascritte nelle note .
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( GU n. 108 del 11-5-2007 ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attuare un quadro di adeguate iniziative volte al definitivo superamento dell' emergenza
nel
settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania ; Considerata la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto , suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania , attualmente esposta al pericolo di epidemie e altri pregiudizi alla salute ; Considerate le possibili ripercussioni sull' ordine pubblico ; Tenuto conto della necessità e dell' assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ; Considerato il rischio di incendi dei rifiuti attualmente stoccati presso gli impianti di selezione e trattamento , ovvero abbandonati
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( GU n. 108 del 11-5-2007 ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attuare un quadro di adeguate iniziative volte al definitivo superamento dell' emergenza nel settore dei rifiuti in atto
nel
territorio della regione Campania ; Considerata la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto , suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania , attualmente esposta al pericolo di epidemie e altri pregiudizi alla salute ; Considerate le possibili ripercussioni sull' ordine pubblico ; Tenuto conto della necessità e dell' assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ; Considerato il rischio di incendi dei rifiuti attualmente stoccati presso gli impianti di selezione e trattamento , ovvero abbandonati sull' intero territorio campano , e
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Entro il termine dello stato di emergenza fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 gennaio 2007 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2007 , per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi provenienti dalle attività di selezione , trattamento e raccolta di rifiuti solidi urbani nella regione Campania , anche al fine di evitare l' insorgere di nuove situazioni emergenziali , sono attivati , anche in deroga a specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale , paesaggistico-territoriale , di pianificazione per la difesa del suolo , nonché igienico-sanitaria ,
nel
rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e dell' ambiente e salvo l' obbligo per il Commissario delegato di assicurare le misure occorrenti alla tutela della salute e dell' ambiente , i siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni : Serre in provincia di Salerno , Savignano Irpino in provincia di Avellino , Terzigno in provincia di Napoli e Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento .
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3. L' uso finale del sito ubicato all' interno del Parco nazionale del Vesuvio ,
nel
comune di Terzigno di cui al comma 1 , è consentito per il solo recapito di frazione organica stabilizzata ed esclusivamente ai fini di ricomposizione morfologica del sito medesimo .
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Il Commissario delegato assicura la ricomposizione morfologica del sito utilizzato e l' adozione delle occorrenti misure di mitigazione ambientale , ivi compresa la bonifica e messa in sicurezza dei siti di smaltimento incontrollato di rifiuti esistenti
nel
territorio del comune di Terzigno , mediante la predisposizione di un piano da adottarsi d' intesa con il Presidente della regione Campania e con il Ministro dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare .
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4. L' utilizzo dei siti di cui al presente articolo è disposto
nel
rispetto dei principi fondamentali dell' ordinamento , anche in deroga alle specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale , paesaggistico-territoriale , di pianificazione per la difesa del suolo , nonché igienico-sanitaria , fatto salvo l' obbligo del Commissario delegato di assicurare le occorrenti misure volte alla tutela della salute e dell' ambiente .
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2. Tenuto conto della grave situazione in atto
nel
territorio della regione Campania in materia di rifiuti , al fine di consentire anche l' espletamento delle attività di presidio dei siti da destinare a discarica , il personale di cui all' articolo 1 , comma 8 , del decreto-legge 30 novembre 2005 , n. 245 , convertito , con modificazioni , dalla legge 27 gennaio 2006 , n. 21 , non può superare le trenta unità .
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3. Divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti in alcuni comuni della provincia di Napoli ( 1 ) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica
nel
territorio dell' area " Flegrea " - ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania , Villaricca , Qualiano e Quarto in provincia di Napoli , per il territorio contermine a quello della discarica " Masseria Riconta " - e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale , fatto salvo quanto previsto dall' articolo 1 , comma 1 , non possono essere localizzati ulteriori siti di smaltimento finale di rifiuti .
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Con riferimento a quanto disposto dall' articolo 1 dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3596 del 15 giugno 2007 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2007 , decorso il termine di venti giorni dall' inizio del conferimento dei rifiuti
nel
sito di Difesa Grande , non possono essere ulteriormente localizzati nuovi siti di smaltimento finale nel territorio del comune di Ariano Irpino e il sito di Difesa Grande è definitivamente chiuso .
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Con riferimento a quanto disposto dall' articolo 1 dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3596 del 15 giugno 2007 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2007 , decorso il termine di venti giorni dall' inizio del conferimento dei rifiuti nel sito di Difesa Grande , non possono essere ulteriormente localizzati nuovi siti di smaltimento finale
nel
territorio del comune di Ariano Irpino e il sito di Difesa Grande è definitivamente chiuso .
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3. Il Commissario delegato propone alla regione di disporre l' accorpamento dei consorzi ovvero il loro scioglimento , qualora i consorzi non adottino le misure prescritte da una specifica ordinanza commissariale ,
nel
termine di novanta giorni dalla sua adozione , per l' incremento significativo ( 1 ) dei livelli di raccolta differenziata degli imballaggi primari e della frazione organica , dei rifiuti ingombranti , nonché della frazione valorizzabile di carta , plastica , vetro , legno , metalli ferrosi e non ferrosi , il Commissario delegato può disporre l' accorpamento dei consorzi , ovvero il loro scioglimento ( 1 ) .
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5. Attuazione di misure emergenziali 1. Al fine di assicurare il conseguimento dell' obiettivo del superamento dell' emergenza in atto
nel
territorio della regione Campania , i prefetti della regione Campania , per quanto di competenza , anche ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931 , n. 773 , assumono ogni necessaria determinazione per assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative previsti dal presente decreto e che sono attuati dal Commissario delegato .
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3. Ai fini del rispetto di quanto previsto
nel
comma 1 , il Ministro dell' economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto e riferisce bimestralmente al Parlamento in merito all' utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 2. Art .
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