buroc01 |
Pertanto , ove l' ordinanza presidenziale ometta l' avviso de quo , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - la parte ricorrente , nel notificare alla parte resistente ( non comparsa ) l' ordinanza del giudice , può integrarla con un foglio aggiuntivo contenente gli avvertimenti ex art. 163 n. 7 c.p.c. ; - la parte resistente ( comparsa o meno all' udienza presidenziale )
nel
caso di totale assenza di tali avvertimenti potrà avvalersi della facoltà , prevista dall' art .
|
buroc01 |
L' eventuale riunione dei giudizi , in sé idonea ad evitare decisioni contrastanti , non solo appare difficilmente compatibile con i tradizionali schemi processuali , ma comporterebbe la forzata sovrapposizione di questioni che ,
nella
mente originaria del legislatore , avrebbero dovuto essere affrontate con tempistiche e scansioni sicuramente differenziate .
|
buroc01 |
Dunque , le deduzioni difensive svolte innanzi al Presidente ben potranno essere modificate , del tutto o in parte , nella successiva fase contenziosa innanzi al G.I. Non solo , ma nessuna decadenza può formarsi , per la parte resistente , nella fase presidenziale : di talchè , ad esempio ,
nel
giudizio divorzile l' eventuale eccezione avente ad oggetto la riconciliazione dei coniugi ben potrà essere formalmente sollevata soltanto innanzi al G.I. nel termine concesso dall' ordinanza di cui all' art .
|
buroc01 |
È a tutti ben chiaro che , ora ,
nel
processo della famiglia all' udienza presidenziale è attribuita natura pre-contenziosa ( non essendo , in tale sede , imposta la formale costituzione in giudizio della parte resistente , né prevista la maturazione di decadenze procedurali ) e che , invece , le domande ed eccezioni delle parti troveranno un adeguato sfogo processuale nella successiva fase innanzi al G.I. ( ove è sostanzialmente riproposto , quanto al rito , lo schema ordinario del processo civile ) .
|
buroc01 |
Dunque , le deduzioni difensive svolte innanzi al Presidente ben potranno essere modificate , del tutto o in parte ,
nella
successiva fase contenziosa innanzi al G.I. Non solo , ma nessuna decadenza può formarsi , per la parte resistente , nella fase presidenziale : di talchè , ad esempio , nel giudizio divorzile l' eventuale eccezione avente ad oggetto la riconciliazione dei coniugi ben potrà essere formalmente sollevata soltanto innanzi al G.I. nel termine concesso dall' ordinanza di cui all' art .
|
buroc01 |
In particolare ,
nell'
assegnare al resistente il termine di gg .
|
buroc01 |
5 legge 898 / 70. Oppure , sempre a scopo di puro esempio , alla persistente pendenza ,
nella
causa di separazione e nel giudizio divorzile , di questioni in sé non duplicabili ma suscettibili di incidere in modo inevitabile su entrambi i procedimenti , quali : - l' addebitabilità della separazione ( idonea ad incidere sull' assegno divorzile ) ; - l' eccepita riconciliazione ( idonea ad estinguere il procedimento di separazione ) ; - la legittima instaurazione , dopo la separazione , di una convivenza more uxorio ( idonea ad influire sul godimento della casa coniugale ) .
|
buroc01 |
Qualora ,
nella
fase successiva , parte ricorrente non provveda ad integrare il ricorso - privo dei requisiti di cui all' art .
|
buroc01 |
Dunque , le deduzioni difensive svolte innanzi al Presidente ben potranno essere modificate , del tutto o in parte , nella successiva fase contenziosa innanzi al G.I. Non solo , ma nessuna decadenza può formarsi , per la parte resistente ,
nella
fase presidenziale : di talchè , ad esempio , nel giudizio divorzile l' eventuale eccezione avente ad oggetto la riconciliazione dei coniugi ben potrà essere formalmente sollevata soltanto innanzi al G.I. nel termine concesso dall' ordinanza di cui all' art .
|
buroc01 |
Pertanto , ove l' ordinanza presidenziale ometta l' avviso de quo , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - la parte ricorrente ,
nel
notificare alla parte resistente ( non comparsa ) l' ordinanza del giudice , può integrarla con un foglio aggiuntivo contenente gli avvertimenti ex art. 163 n. 7 c.p.c. ; - la parte resistente ( comparsa o meno all' udienza presidenziale ) nel caso di totale assenza di tali avvertimenti potrà avvalersi della facoltà , prevista dall' art .
|
buroc01 |
5. Il presidente del tribunale ,
nei
cinque giorni successivi al deposito in cancelleria , fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé , che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso , il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti .
|
buroc01 |
163 terzo comma c.p.c. -
nel
termine assegnatole ex art. 709 c.p.c. ( ovvero ex art. 4 n. 10 legge 898 / 70 ) , troverà applicazione la norma ordinaria di cui all' art .
|
buroc01 |
Nell'
assoluto vuoto normativo , svariate sono le soluzioni astrattamente prospettabili , peraltro tutte suscettibili di introdurre ulteriori problemi o perplessità .
|
buroc01 |
Nel
silenzio della norma , deve escludersi la necessità di una istanza congiunta in tal senso ad opera delle parti : di talchè , il Tribunale potrà pronunziarsi sulla sola separazione anche a richiesta di uno dei coniugi .
|
buroc01 |
Nel
risolvere uno dei numerosi conflitti di competenza tra Tribunale per i Minorenni e Tribunale ordinario sottoposti alla sua attenzione , la Suprema Corte ha , peraltro , recentemente affermato il seguente principio di diritto : La legge 8 febbraio 2006 n. 54 sull' esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull' affidamento condiviso , applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati , ha corrispondentemente riplasmato l' art .
|
buroc01 |
Nello
stesso modo il presidente provvede , se il coniuge convenuto non compare , sentito il ricorrente e il suo difensore .
|
buroc01 |
189 c.p.c. , dovrebbero essere precisate le conclusioni di merito interamente anche
nell'
ipotesi di rimessione della causa al Collegio per una decisione parziale e che nell' eventualità di emissione di una sentenza non definitiva il Collegio stesso può impartire distinti provvedimenti per l' ulteriore istruzione della causa ( art. 279 II° comma n. 4 c.p.c. ) .
|
buroc01 |
Quest' ultimo conoscerà del procedimento in composizione monocratica ex art. 50-bis c.p.c. , non rientrando tra le cause
nelle
quali è obbligatorio l' intervento del pubblico ministero .
|
buroc01 |
189 c.p.c. , dovrebbero essere precisate le conclusioni di merito interamente anche nell' ipotesi di rimessione della causa al Collegio per una decisione parziale e che
nell'
eventualità di emissione di una sentenza non definitiva il Collegio stesso può impartire distinti provvedimenti per l' ulteriore istruzione della causa ( art. 279 II° comma n. 4 c.p.c. ) .
|
buroc01 |
In altri termini , la Corte di Cassazione ha affermato la competenza del solo Tribunale per i Minorenni in caso , come
nella
specie , di contestualità della domanda di natura patrimoniale con quella relativa all' affidamento .
|