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econo12 o alle azioni che erano stati ricevuti a seguito dei conferimenti e che erano ancora posseduti alla data del 10.12.2000 se i beni ricevuti dalla società conferitaria a seguito dei conferimenti erano stati conferiti a un' altra società , l' imposta sostitutiva era applicata da tale ultima società l' imposta sostitutiva poteva essere applicata , rispettivamente nella misura del 19 per cento e del 15 per cento , sull' intera differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti , risultante dal bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente al 10.12.2000 , e il loro costo fiscalmente riconosciuto alla fine dell' esercizio stesso ai fini dell' applicazione dell' imposta sostitutiva , la differenza di cui all' articolo 17 , commi 1 e 3 , della legge n. 342 del 2000 , andava computata con riferimento a tutti i beni ricevuti , compreso l' avviamento , e doveva essere assunta al netto dei minori valori dei beni ricevuti in dipendenza dei conferimenti rispetto al loro costo fiscalmente riconosciuto , nonché al netto delle maggiori passività e fondi per rischi e oneri iscritti in dipendenza del conferimento , per gli importi che risultassero ancora iscritti nel bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente
econo12 Con riguardo agli enti creditizi con natura societaria che abbiano effettuato operazioni di conferimento al fine di costituire un gruppo creditizio , l' articolo 18 prevede che la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata a un' imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell' Irap in misura pari al 19 per cento .
econo12 L' eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti , quale iscritto nel bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento , e l' ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell' ente conferente nella misura del 15 per cento .
econo12 L' eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l' ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi , maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo , non concorre a formare il reddito dell' ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita .
econo12 Secondo il comma 3 dello stesso articolo 20 , l' imposta sostitutiva non era deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell' Irap e poteva essere computata , in tutto o in parte , in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio .
econo12 Le somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale dell' onere all' imposta sostitutiva tra i soggetti interessati non concorrevano a formare il reddito , né la base imponibile , ai fini dell' Irap .
econo12 stati ricevuti a seguito dei conferimenti e che erano ancora posseduti alla data del 10.12.2000 se i beni ricevuti dalla società conferitaria a seguito dei conferimenti erano stati conferiti a un' altra società , l' imposta sostitutiva era applicata da tale ultima società l' imposta sostitutiva poteva essere applicata , rispettivamente nella misura del 19 per cento e del 15 per cento , sull' intera differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti , risultante dal bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente al 10.12.2000 , e il loro costo fiscalmente riconosciuto alla fine dell' esercizio stesso ai fini dell' applicazione dell' imposta sostitutiva , la differenza di cui all' articolo 17 , commi 1 e 3 , della legge n. 342 del 2000 , andava computata con riferimento a tutti i beni ricevuti , compreso l' avviamento , e doveva essere assunta al netto dei minori valori dei beni ricevuti in dipendenza dei conferimenti rispetto al loro costo fiscalmente riconosciuto , nonché al netto delle maggiori passività e fondi per rischi e oneri iscritti in dipendenza del conferimento , per gli importi che risultassero ancora iscritti nel bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente al 10.12.2000 tale differenza era
econo12 Il successivo comma 27 dell' articolo 2 dispone inoltre che , ai fini dell' attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26 , deve farsi riferimento , per quanto compatibili , alle modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto ministeriale 13.4.2001 , n. 162 ( rivalutazione ) e dal regolamento di cui decreto ministeriale 22.10.2001 , n. 408 ( affrancamento ) .
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