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buroc13 La scelta del modello unitario di controllo ha anche ottenuto l' indispensabile avallo della Corte costituzionale , secondo la quale autorità di controllo espressione degli ordinamenti regionali non potrebbero occupare " l' ambito del controllo che , ai fini di coordinamento dell' intera finanza pubblica anche con riguardo al rispetto dei vincoli comunitari , soltanto le sezioni regionali della Corte dei conti , in quanto componenti dell' unitario sistema di controlli esercitati dalla stessa Corte nel suo complesso , possono perseguire " ( Corte cost .
buroc13 Quanto al controllo di natura finanziaria , la legge conferma , in primo luogo , il disegno di una Corte dei conti unitaria , cui , ai fini del coordinamento di tutta la finanza pubblica , è affidato il compito di riferire al Parlamento sul rispetto complessivo degli equilibri di bilancio da parte di tutti gli enti di autonomia , con particolare riguardo ai vincoli di derivazione comunitaria .
buroc13 C - Con riguardo agli enti locali e alle regioni , si presentano come essenziali per un proficuo esercizio dei controlli : 1 ) l' armonizzazione dei bilanci pubblici , stante l' attuale sensibile difformità nell' impostazione dei bilanci degli enti territoriali , che è di ostacolo alla raffrontabilità e significatività dei dati contabili ; condizione questa indispensabile ai fini del controllo gestionale e finanziario , dell' attuazione degli interventi perequativi e solidaristici previsti dalla Costituzione e , infine , della verifica del rispetto dei vincoli comunitari ; 2 ) il potenziamento delle strutture organizzative della Corte dei conti , rimaste a livelli assolutamente inadeguati , sul piano quantitativo e funzionale , a fronte delle nuove e più impegnative attribuzioni e delle diverse professionalità richieste .
buroc13 A - Con riguardo agli enti locali , l' annunciata revisione del loro ordinamento , dovrebbe fornire l' occasione : 1 ) per raccordare il nuovo controllo sui bilanci con quello sugli organi , al fine di introdurre misure sanzionatorie alle più gravi irregolarità contabili , ( a somiglianza di quanto già previsto per la mancata approvazione del bilancio ) ; 2 ) per rafforzare ( o introdurre ) la professionalità e l' indipendenza dei componenti ( o dell' unico titolare ) dell' organo di revisione , attraverso rinnovate modalità di nomina , che escludano ogni forma di scelta fiduciaria e di lottizzazione ; 3 ) per introdurre l' obbligo per gli enti di maggiori dimensioni di adottare la contabilità economica e redigere il bilancio consolidato al fine di consentire - a fronte del diffondersi del
buroc13 sui bilanci con quello sugli organi , al fine di introdurre misure sanzionatorie alle più gravi irregolarità contabili , ( a somiglianza di quanto già previsto per la mancata approvazione del bilancio ) ; 2 ) per rafforzare ( o introdurre ) la professionalità e l' indipendenza dei componenti ( o dell' unico titolare ) dell' organo di revisione , attraverso rinnovate modalità di nomina , che escludano ogni forma di scelta fiduciaria e di lottizzazione ; 3 ) per introdurre l' obbligo per gli enti di maggiori dimensioni di adottare la contabilità economica e redigere il bilancio consolidato al fine di consentire - a fronte del diffondersi del fenomeno dell' esternalizzazione dei servizi e della loro gestione attraverso società partecipate - l' integrazione dei conti e l' accertamento della reale situazione finanziaria dell' ente .
buroc13 È , infine , da sottolineare come a seguito dell' entrata in vigore della nuova legge sia stata subito avvertita l' esigenza di adeguare la struttura organizzativa della Corte al fine di raccordare l' attività di controllo finanziario di competenza di ciascuna sezione regionale con le funzioni , da svolgersi a livello centrale , di referto generale sulla intera finanza regionale e locale di cui è destinatario il Parlamento ; parimenti fondamentale è , poi , apparsa , l' esigenza di individuare lo strumento organizzativo in grado di assicurare un coordinamento agevole ed efficace e nello stesso tempo rispettoso dell' autonomia delle singole sezioni .
buroc13 A tale fine è stata istituita - nell' esercizio del potere regolamentare riconosciuto dalla legge alla Corte dei conti per quanto attiene alla organizzazione dei suoi uffici - un' apposita " sezione delle autonomie " , presieduta dal presidente della Corte e composta da tutti i presidenti delle sezioni regionali di controllo .
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