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Quali conseguenze derivano dall' aver provocato , a causa dell' incidente ,
una
lesione personale o addirittura la morte ?
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In primo luogo occorre presentarsi davanti al giudice nel giorno e nell' ora stabiliti ; in caso contrario , infatti , e sempre che non vi sia una causa di legittimo impedimento ( da documentare debitamente : si pensi a
una
malattia ) , il giudice può ordinare una nuova intimazione o disporre l' accompagnamento a mezzo della forza pubblica , e condannare il testimone ad una pena pecuniaria compresa fra 100 e 1.000 euro ( da 200 a 1.000 euro se il teste non compare senza giustificato motivo dopo una seconda intimazione , primo comma art. 255 c.p.c. , come modificato dalla L. 18 / 6 / 2009 , n. 69 ) .
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In primo luogo occorre presentarsi davanti al giudice nel giorno e nell' ora stabiliti ; in caso contrario , infatti , e sempre che non vi sia una causa di legittimo impedimento ( da documentare debitamente : si pensi a una malattia ) , il giudice può ordinare una nuova intimazione o disporre l' accompagnamento a mezzo della forza pubblica , e condannare il testimone ad
una
pena pecuniaria compresa fra 100 e 1.000 euro ( da 200 a 1.000 euro se il teste non compare senza giustificato motivo dopo una seconda intimazione , primo comma art. 255 c.p.c. , come modificato dalla L. 18 / 6 / 2009 , n. 69 ) .
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Va premesso che per lesione colposa s'intende quella provocata non intenzionalmente ma per negligenza , imprudenza , imperizia e simili , come avviene appunto nella quasi totalità degli incidenti stradali , essendo caso raro che qualcuno , intenzionalmente , voglia causare ad altri
una
lesione in queste circostanze .
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Questo bilancio , decisamente pesante anche se inferiore a quello registrato nel 2006 , anno rispetto al quale si è avuta
una
diminuzione sia del numero degli incidenti ( -3,0 % ) che del numero di morti ( -9,5 % ) e dei feriti ( -2,1 % ) , non tiene conto dei sinistri con danni solo alle cose , per cui si può dire che , nel corso di una vita , non vi sia persona che non debba fare i conti con un sinistro stradale .
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Se invece dal fatto deriva
una
lesione personale colposa grave o gravissima , la sospensione della patente è fino a 2 anni .
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La lesione personale colposa tout-court può essere lievissima e lieve : la prima è quella dalla quale deriva
una
malattia di durata non superiore a 20 giorni senza che concorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dalla legge ( per es .
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In particolare , quando dal fatto derivi
una
lesione personale colposa , la sospensione della patente è da 15 giorni a 3 mesi .
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Questo bilancio , decisamente pesante anche se inferiore a quello registrato nel 2006 , anno rispetto al quale si è avuta una diminuzione sia del numero degli incidenti ( -3,0 % ) che del numero di morti ( -9,5 % ) e dei feriti ( -2,1 % ) , non tiene conto dei sinistri con danni solo alle cose , per cui si può dire che , nel corso di
una
vita , non vi sia persona che non debba fare i conti con un sinistro stradale .
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Diversa è , invece , la posizione di chi abbia concorso a provocare un incidente con danno alle persone : se , infatti , non ottempera all' obbligo di fermarsi , è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni , cui consegue la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni ( art. 189 , comma 6 ) ; inoltre è passibile di arresto e di
una
serie di altre misure restrittive ( per es .
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Nel caso , però , di morte di più persone o di morte di una o più persone e di lesioni di
una
o più persone , si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse , aumentata fino al triplo , ma la reclusione non può superare i 12 anni ( art. 589 , commi 2 e 3 , c.p. ) .
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Nel caso di morte di più persone , o di morte di una o più persone e di lesioni di
una
o più persone , si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse , aumentate fino al triplo , ma la pena non può superare i 15 anni ( art. 589 c.p. ) .
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Nel caso , però , di morte di più persone o di morte di
una
o più persone e di lesioni di una o più persone , si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse , aumentata fino al triplo , ma la reclusione non può superare i 12 anni ( art. 589 , commi 2 e 3 , c.p. ) .
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Nel caso di morte di più persone , o di morte di
una
o più persone e di lesioni di una o più persone , si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse , aumentate fino al triplo , ma la pena non può superare i 15 anni ( art. 589 c.p. ) .
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Sì ; la Cassazione , infatti ( sentenza del 15 / 10 / 1984 ) , ha fra l' altro stabilito che , in caso d' incidente stradale prodotto dalla circolazione in area privata , qualora dallo stesso derivi la morte di
una
persona , risponde di omicidio colposo chi non osservi le norme di prudenza e diligenza che il codice della strada prescrive per la circolazione su aree pubbliche o di fatto soggette all' uso pubblico , poiché è identica la situazione materiale di pericolo derivante dalla predetta circolazione ; di conseguenza gli utenti dell' area privata hanno il diritto di attendersi dai conducenti dei veicoli a motore un comportamento di osservanza delle norme del codice della strada anche quando questi ultimi si trovino a circolare in detta area .
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Se si provoca la morte di
una
persona s'incorre nella reclusione da 2 a 7 anni .
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È responsabile del reato di omissione di soccorso ( art. 593 c.p. - codice penale ) chi , accortosi della presenza di un corpo umano che sia o sembri inanimato , oppure di
una
persona ferita o altrimenti in pericolo , omette di prestare l' assistenza occorrente o di darne immediato avviso all' Autorità ( il reato non sussiste se sul posto vi sia già chi sta provvedendo in tal senso ) .
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Se dalla violazione di
una
norma del codice stradale derivano danni alle persone , il giudice applica , con la sentenza di condanna , le sanzioni amministrative pecuniarie previste , nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente .
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In primo luogo occorre presentarsi davanti al giudice nel giorno e nell' ora stabiliti ; in caso contrario , infatti , e sempre che non vi sia una causa di legittimo impedimento ( da documentare debitamente : si pensi a una malattia ) , il giudice può ordinare una nuova intimazione o disporre l' accompagnamento a mezzo della forza pubblica , e condannare il testimone ad una pena pecuniaria compresa fra 100 e 1.000 euro ( da 200 a 1.000 euro se il teste non compare senza giustificato motivo dopo
una
seconda intimazione , primo comma art. 255 c.p.c. , come modificato dalla L. 18 / 6 / 2009 , n. 69 ) .
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Si ha recidiva reiterata specifica quando una persona , già dichiarata recidiva per aver nuovamente violato la legge penale dopo
una
prima condanna , commette un altro reato del tipo per il quale era stato condannato in precedenza .
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