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Ciò , oltre a comportare degli ulteriori vantaggi in termini di maggiori risparmi di imposta sulla situazione reddituale complessiva e di esonero dal pagamento delle addizionali regionale e comunale sul reddito agevolato , comporta però lo svantaggio , se non si hanno altri redditi oltre a quello agevolato che concorrono alla formazione del predetto reddito complessivo , di non poter tener conto della no tax area e cioè della deduzione complessiva di 4.500 euro né della no tax family e cioè delle deduzioni
per
carichi di famiglia né di poter scaricare nella dichiarazione dei redditi oneri e spese di carattere personale ( ad esempio , spese sanitarie , interessi passivi per l' acquisto o costruzione della abitazione principale , contributi previdenziali e assistenziali , eccetera ) .
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Orbene , nonostante sul tema in esame ultimamente si sia innestato anche l' aspetto contributivo , sul piano fiscale nulla sembra essere cambiato ; rimangono pertanto valide le puntualizzazioni fino a ora effettuate dall' Amministrazione finanziaria a partire da quella , ribadita in più occasioni , che , essendo incerta la distinzione tra abitualità e occasionalità , la valutazione circa l' esistenza dell' uno o dell' altro elemento deve essere fatta caso
per
caso sulla base delle fattispecie concrete che di volta in volta vengono in considerazione , non esistendo cioè soluzioni a priori .
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Se il contribuente , pertanto , sceglie il regime supersemplificato o semplificato , la sua tassazione Irpef sarebbe di 345 euro ( 23
per
cento di 5.500 euro ) , quindi inferiore all' imposta sostitutiva pari a 600 euro .
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Il regime delle nuove iniziative ( forfettino ) , infine , fermo restando la determinazione analitica del reddito d' impresa e di lavoro autonomo e dell' Iva , attraverso dunque le stesse regole del regime supersemplificato / semplificato , agevola sulla tassazione ordinaria Irpef attraverso un' imposta sostitutiva del 10
per
cento e sull' esonero dai versamenti periodici Iva .
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Per espressa previsione legislativa , il reddito in esame , pur non partecipando alla formazione del reddito complessivo , rileva tuttavia ai fini della determinazione del limite di reddito
per
considerare fiscalmente a carico il familiare imprenditore o lavoratore autonomo che si avvale del regime sostitutivo in questione .
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Ma tali prove devono essere concrete e non basarsi semplicemente sul numero limitato delle operazioni poste in essere , in quanto questo modo di argomentare spesso finisce
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costituire un paravento all' evasione , nel senso che la prestazione qualificata dall' interessato come lavoro autonomo occasionale potrebbe in realtà essere l' unica non occultabile in mezzo a un gran numero di operazioni " in nero " .
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Le perdite ,
per
definizione , non assumono mai rilevanza fiscale .
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In questo caso , infatti , diventa importante il programma di attività del soggetto passivo quale è dato percepire da una pluralità di elementi (
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esempio , avvio di contatti lavorativi , acquisizione della disponibilità di locali ) .
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Essi perciò non sono dei veri e propri regimi contabili , ma rappresentano l' abolizione di una contabilità che al lavoro autonomo e alle piccole attività imprenditoriali non serve e che è stata sostituita dalla sola conservazione dei documenti per quanto riguarda il forfettino e dalla conservazione dei documenti e da poche registrazioni periodiche cumulative mensili e trimestrali
per
gli altri due .
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Per passare , infatti , dai dati indicati sui documenti ( fatture , ricevute e scontrini ) a quelli da indicare sul modello Unico - dichiarazione dei redditi ( quadro RE per i lavoratori autonomi e quadro RG
per
gli imprenditori ) , dichiarazione Iva , dichiarazione Irap e modelli riguardanti parametri e studi di settore - non sempre è necessaria la mediazione di una rigorosa contabilità .
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La determinazione e rappresentazione in dichiarazione del reddito di lavoro autonomo o d' impresa , in particolare , avviene secondo le seguenti modalità : i lavoratori autonomi applicano sempre le regole di cui all' articolo 54 del Tuir , e , quindi , la differenza analitica tra compensi e spese effettive , salvo le componenti predeterminate forfetariamente , direttamente nel quadro RE del modello Unico anche
per
gli imprenditori rileva la predetta differenza analitica dei ricavi e costi effettivi , salvo le componenti predeterminate forfetariamente .
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Escludiamo la scelta del forfetario , perché valevole ancora per un anno e , se comunque scelto , preclude
per
i due anni successivi l' accesso al forfettino .
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Per passare , infatti , dai dati indicati sui documenti ( fatture , ricevute e scontrini ) a quelli da indicare sul modello Unico - dichiarazione dei redditi ( quadro RE
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i lavoratori autonomi e quadro RG per gli imprenditori ) , dichiarazione Iva , dichiarazione Irap e modelli riguardanti parametri e studi di settore - non sempre è necessaria la mediazione di una rigorosa contabilità .
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L' idea di fondo dei regimi speciali è invece la possibilità , per le piccole attività imprenditoriali e di lavoro autonomo , di fare i conti anche senza la contabilità , senza cioè essere obbligati a tenere scritture contabili in cui annotare i documenti uno per uno , così come previsto
per
i suddetti regimi " istituzionali " del semplificato e dell' ordinario .
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Naturalmente , l' abitualità dell' attività di lavoro autonomo che non significa esclusività , è perfettamente compatibile con il parallelo esercizio di un' attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o di socio di società in genere , in quanto anche un' attività autonoma effettuata per poche ore al giorno o saltuariamente e , al limite , anche nei confronti di un solo committente , ma con costanza nel tempo , dando quindi l' idea di rappresentare
per
il prestatore il suo modo ordinario di esercitare la propria attività di lavoro indipendente , e anche senza una particolare organizzazione e anche se poco remunerata , realizzano il presupposto soggettivo per l' apertura della partita Iva , dovuto a presenza appunto dell' abitualità .
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di maggiori risparmi di imposta sulla situazione reddituale complessiva e di esonero dal pagamento delle addizionali regionale e comunale sul reddito agevolato , comporta però lo svantaggio , se non si hanno altri redditi oltre a quello agevolato che concorrono alla formazione del predetto reddito complessivo , di non poter tener conto della no tax area e cioè della deduzione complessiva di 4.500 euro né della no tax family e cioè delle deduzioni per carichi di famiglia né di poter scaricare nella dichiarazione dei redditi oneri e spese di carattere personale ( ad esempio , spese sanitarie , interessi passivi
per
l' acquisto o costruzione della abitazione principale , contributi previdenziali e assistenziali , eccetera ) .
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esclusività , è perfettamente compatibile con il parallelo esercizio di un' attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o di socio di società in genere , in quanto anche un' attività autonoma effettuata per poche ore al giorno o saltuariamente e , al limite , anche nei confronti di un solo committente , ma con costanza nel tempo , dando quindi l' idea di rappresentare per il prestatore il suo modo ordinario di esercitare la propria attività di lavoro indipendente , e anche senza una particolare organizzazione e anche se poco remunerata , realizzano il presupposto soggettivo
per
l' apertura della partita Iva , dovuto a presenza appunto dell' abitualità .
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Anche le perdite derivanti dall' esercizio dell' impresa o di lavoro autonomo in regime supersemplificato seguono le stesse regole del semplificato , e , quindi , con possibilità di sottrazione dal reddito complessivo dell' anno e fino a concorrenza dello stesso , senza possibilità perciò di scomputo successivo
per
l' eventuale importo che non ha trovato capienza .
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E ,
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la scelta opzionale del regime ordinario , opera solo la conferma successiva , tramite il quadro VO della dichiarazione annuale Iva , del relativo comportamento concludente .
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Ecco perché esistono anche dei particolari regimi speciali di contabilità ( forfettario , supersemplificato , forfettino e forfettone )
per
le piccole attività di impresa o di lavoro autonomo con modesti volumi d' affari .
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