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Per il calcolo dell' anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni , sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari , maturati dall' aderente , per i quali lo stesso
non
abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale .
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Considerata la complessità dell' argomento trattato , soprattutto per i "
non
addetti ai lavori " , la presente guida si pone l' obiettivo di fornire ai contribuenti utili informazioni , sotto l' aspetto tributario , dell' attuale sistema della previdenza complementare .
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Per quanto riguarda la comunicazione alla forma pensionistica complementare dei contributi non dedotti , deve essere resa al fondo con riferimento al titolare della posizione previdenziale , precisando che l' ammontare complessivo delle somme
non
dedotte dall' iscritto non è stato dedotto neanche dal soggetto di cui questi è a carico .
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La base imponibile è calcolata con gli stessi criteri previsti per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale , vale a dire è pari all' importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta nonché dei contributi
non
dedotti ( ad esso proporzionalmente riferibili ) .
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Per quanto riguarda la comunicazione alla forma pensionistica complementare dei contributi
non
dedotti , deve essere resa al fondo con riferimento al titolare della posizione previdenziale , precisando che l' ammontare complessivo delle somme non dedotte dall' iscritto non è stato dedotto neanche dal soggetto di cui questi è a carico .
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La ritenuta si applica sull' importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi
non
dedotti ad esso proporzionalmente riferibili .
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La ritenuta si applica sull' importo erogato , al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi
non
dedotti ad esso proporzionalmente riferibili .
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La ritenuta va applicata sull' importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi
non
dedotti ad esso proporzionalmente riferibili .
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Poiché la posizione individuale è genericamente composta da contributi dedotti , contributi
non
dedotti e rendimenti già tassati , le somme versate a titolo di reintegro , dovendo ripristinare la posizione contributiva esistente alla data dell' anticipazione , dovranno essere imputate pro quota ai vari elementi che componevano l' anticipazione .
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La parte della prestazione che corrisponde ai contributi
non
dedotti non va tassata , in quanto è prevista solo la tassazione delle prestazioni relative a somme che hanno goduto della deducibilità fiscale durante la fase di costituzione della prestazione stessa .
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In tal caso , però , la deduzione in favore del contribuente nei confronti del quale dette persone sono a carico spetta per l' ammontare
non
dedotto dalle persone stesse , fermo restando l' importo complessivo di 5.164,57 euro .
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Una maggiore deduzione è stata prevista in favore dei lavoratori con prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 , cioè per quei lavoratori che alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 252 del 2005
non
erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria .
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A differenza dei fondi in regime di contribuzione definita , i fondi in regime di prestazioni definite
non
gestiscono in proprio i contributi versati dai partecipanti , ma stipulano apposite convenzioni con imprese di assicurazione che garantiscono l' erogazione delle prestazioni pensionistiche .
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Inoltre , possono aderire alle forme pensionistiche complementari di carattere individuale anche persone diverse da quelle sopra elencate , come , ad esempio , chi
non
ha reddito da lavoro o coloro che risultano fiscalmente a carico di altri .
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Le somme percepite a titolo di anticipazione
non
possono mai eccedere , complessivamente , il 75 per cento del totale dei versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione ( comprese le quote del TFR e aumentate dei realizzati ) .
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Decreto legislativo n. 276 del 2003 ( legge Biagi ) , vale a dire , contratto di lavoro in somministrazione , intermittente , ripartito , a tempo parziale , apprendistato , inserimento , a progetto , occasionale ; i lavoratori autonomi ( compresi i titolari di reddito d' impresa ) e i liberi professionisti ; i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro ; le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari , nonché coloro che svolgono , senza vincolo di subordinazione , lavori non retribuiti , in relazione a responsabilità familiari e che
non
prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta .
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Infatti , il TFR è tassato , in linea generale , con l' applicazione dell' aliquota media di tassazione del lavoratore che , in base alle aliquote Irpef attualmente in vigore ,
non
può essere inferiore al 23 per cento .
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Al riguardo , la COVIP ha precisato che il limite del 75 per cento deve intendersi riferito alla posizione individuale tempo per tempo maturata , incrementata delle anticipazioni percepite e
non
reintegrate .
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Per individuare l' importo massimo erogabile in capitale , dal montante finale ( cioè dal montante effettivamente esistente presso la forma pensionistica ) , devono essere detratte le somme già erogate a titolo di anticipazione e
non
reintegrate da parte dell' iscritto .
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i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal Decreto legislativo n. 276 del 2003 ( legge Biagi ) , vale a dire , contratto di lavoro in somministrazione , intermittente , ripartito , a tempo parziale , apprendistato , inserimento , a progetto , occasionale ; i lavoratori autonomi ( compresi i titolari di reddito d' impresa ) e i liberi professionisti ; i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro ; le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari , nonché coloro che svolgono , senza vincolo di subordinazione , lavori
non
retribuiti , in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta .
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