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econo08 6 L' appalto / subappalto per la costruzione di abitazione " non prima casa " con caratteristiche non di lusso ovvero di " fabbricato o porzione di esso con caratteristiche non di lusso " La terza e ultima fattispecie , in cui è prevista l' applicazione dell' aliquota ridotta per la costruzione di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso e di fabbricati " Tupini " , riguarda tutte le imprese che non svolgono " l' attività di costruzione di immobili per la successiva vendita " e i privati .
econo08 Da tenere presente che la " dichiarazione " , anche se resa in sede di rogito , non sana eventuali fatturazioni con aliquota ridotta fatte in assenza del contratto preliminare .
econo08 Come ha precisato il Ministero con la circolare 2 marzo 1994 , n. 1 / E qualora la mendacità della " dichiarazione " resa in sede di contratto preliminare sia determinata da eventi successivi , non dipendenti dalla volontà dell' acquirente , gli uffici non devono procedere nell' applicazione delle sanzioni .
econo08 In quella occasione , tuttavia , l' Amministrazione non aveva chiarito come la rettifica potesse essere operata oltre il termine dei 365 giorni dall' effettuazione dell' operazione , ritenendosi operante il comma 3 del citato art. 26. A questo riguardo parte della dottrina aveva giustamente sottolineato come la rettifica in questione non potesse essere ricondotta alle fattispecie per le quali ricorre il limite temporale di un anno .
econo08 6 L' appalto / subappalto per la costruzione di abitazione " non prima casa " con caratteristiche non di lusso ovvero di " fabbricato o porzione di esso con caratteristiche non di lusso " La terza e ultima fattispecie , in cui è prevista l' applicazione dell' aliquota ridotta per la costruzione di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso e di fabbricati " Tupini " , riguarda tutte le imprese che non svolgono " l' attività di costruzione di immobili per la successiva vendita " e i privati .
econo08 Del tutto simili sono le problematiche nel caso i committenti degli appalti per la realizzazione di fabbricati composti da unità immobiliari a destinazione abitativa con caratteristiche non di lusso e / o comprendenti uffici e negozi in determinate proporzioni siano imprese di costruzione ( cioè imprese operanti abitualmente nel settore edile ) e cooperative edilizie .
econo08 L' acquisto di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso da parte di soggetto " prima casa " Si è già detto in premessa che l' unica " dichiarazione " stabilita dal legislatore per l' applicazione dell' aliquota ridotta è quella per l' acquisto di una casa di abitazione con caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969 e relative pertinenze resa da un privato in possesso dei requisiti stabiliti dalla Tabella A , parte II , voce 21 , allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 , n. 633 che richiama le condizioni di cui alla nota II-bis , art. 1 della Tariffa , parte I , allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 , n. 131. In aggiunta a quanto già precisato in premessa , in questa sede si intende approfondire alcuni aspetti legati al trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicata la casa di abitazione oggetto di
econo08 Non è pensabile , infatti , che un' impresa fatturi la propria prestazione con aliquota ridotta al 4 % a un privato titolare di un permesso a costruire per la realizzazione di una palazzina composta di quattro appartamenti con caratteristiche non di lusso semplicemente perché quest' ultimo " dichiara " di possedere i requisiti " prima casa " .
econo08 6 L' appalto / subappalto per la costruzione di abitazione " non prima casa " con caratteristiche non di lusso ovvero di " fabbricato o porzione di esso con caratteristiche non di lusso " La terza e ultima fattispecie , in cui è prevista l' applicazione dell' aliquota ridotta per la costruzione di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso e di fabbricati " Tupini " , riguarda tutte le imprese che non svolgono " l' attività di costruzione di immobili per la successiva vendita " e i privati .
econo08 5 L' appalto / subappalto per la costruzione di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso da parte di soggetto " prima casa " oppure commissionate da imprese del settore edilizio o da cooperative edilizie e loro consorzi , anche se a proprietà indivisa Una seconda ipotesi che indirettamente utilizza la normativa dalla nota II-bis appena analizzata , riguarda la costruzione di un' unità immobiliare con caratteristiche non di lusso da parte di un privato in possesso dei requisiti " prima casa " .
econo08 In base a questo orientamento , pertanto , le imprese a cui vengono commissionati gli appalti potranno fatturare con aliquota ridotta , ovviamente verificando preventivamente la sussistenza dei requisiti oggettivi , la realizzazione di un' unità immobiliare con caratteristiche non di lusso o di un fabbricato " Tupini " .
econo08 L' acquisto di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso da parte di soggetto " prima casa " Si è già detto in premessa che l' unica " dichiarazione " stabilita dal legislatore per l' applicazione dell' aliquota ridotta è quella per l' acquisto di una casa di abitazione con caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969 e relative pertinenze resa da un privato in possesso dei requisiti stabiliti dalla Tabella A , parte II , voce 21 , allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 , n. 633 che richiama le condizioni di cui alla nota II-bis , art. 1 della Tariffa , parte
econo08 5 L' appalto / subappalto per la costruzione di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso da parte di soggetto " prima casa " oppure commissionate da imprese del settore edilizio o da cooperative edilizie e loro consorzi , anche se a proprietà indivisa Una seconda ipotesi che indirettamente utilizza la normativa dalla nota II-bis appena analizzata , riguarda la costruzione di un' unità immobiliare con caratteristiche non di lusso da parte di un privato in possesso dei requisiti " prima casa " .
econo08 6 L' appalto / subappalto per la costruzione di abitazione " non prima casa " con caratteristiche non di lusso ovvero di " fabbricato o porzione di esso con caratteristiche non di lusso " La terza e ultima fattispecie , in cui è prevista l' applicazione dell' aliquota ridotta per la costruzione di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso e di fabbricati " Tupini " , riguarda tutte le imprese che non svolgono " l' attività di costruzione di immobili per la successiva vendita " e i privati .
econo08 Riguardo alle caratteristiche dell' immobile è , ovvio che nel caso dei cosiddetti " appalti chiavi in mano " le imprese appaltatrici sono perfettamente in grado di verificare se l' immobile avrà , una volta ultimato , le caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969. Invece , nel caso delle costruzioni cosiddette in economia , soprattutto per le imprese che effettuano i primi lavori ( operazioni di scavo , sbancamento , predisposizione delle strutture portanti ecc .
econo08 Al riguardo egli deve evidentemente vendere un' unità immobiliare ( e / o sue pertinenze ) con le caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969 e , in secondo luogo , deve entrare in possesso ( copia del preliminare o del rogito ) della " dichiarazione " .
econo08 Ovviamente , è appena il caso di segnalare che il cedente , nel caso non dia seguito tempestivamente ( cioè nello stesso giorno ) alla richiesta fatta dal cessionario per le variazioni in aumento , sarà responsabile e , dunque , sanzionabile , per l' imposta non versata .
econo08 26 , comma 1 del D.P.R. 633 / 1972. Diverso è invece il caso che non è mai stato oggetto di chiarimenti ministeriali , in cui l' acquirente con proprie scelte o comportamenti rende mendace la dichiarazione .
econo08 6 L' appalto / subappalto per la costruzione di abitazione " non prima casa " con caratteristiche non di lusso ovvero di " fabbricato o porzione di esso con caratteristiche non di lusso " La terza e ultima fattispecie , in cui è prevista l' applicazione dell' aliquota ridotta per la costruzione di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso e di fabbricati " Tupini " , riguarda tutte le imprese che non svolgono " l' attività di costruzione di immobili per la successiva vendita " e i privati .
econo08 Si è già detto che nel caso in cui l' acquirente renda una " dichiarazione " mendace e / o nell' ipotesi in cui non fissi la residenza nello stesso Comune ove è ubicato l' immobile nel termine di un anno e mezzo dal rogito notarile , l' Ufficio delle Entrate territorialmente competente provvede al recupero , nei confronti dell' acquirente , dell' imposta e delle sanzioni .
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