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È a tutti ben chiaro che , ora , nel processo della famiglia all' udienza presidenziale è attribuita natura pre-contenziosa (
non
essendo , in tale sede , imposta la formale costituzione in giudizio della parte resistente , né prevista la maturazione di decadenze procedurali ) e che , invece , le domande ed eccezioni delle parti troveranno un adeguato sfogo processuale nella successiva fase innanzi al G.I. ( ove è sostanzialmente riproposto , quanto al rito , lo schema ordinario del processo civile ) .
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Pertanto , ove l' ordinanza presidenziale ometta l' avviso de quo , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - la parte ricorrente , nel notificare alla parte resistente (
non
comparsa ) l' ordinanza del giudice , può integrarla con un foglio aggiuntivo contenente gli avvertimenti ex art. 163 n. 7 c.p.c. ; - la parte resistente ( comparsa o meno all' udienza presidenziale ) nel caso di totale assenza di tali avvertimenti potrà avvalersi della facoltà , prevista dall' art .
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Inoltre , il pericolo di decisioni formalmente ineccepibili , ma sostanzialmente abnormi ,
non
potrebbe considerarsi del tutto evitato ( si pensi alla possibile negazione dell' assegno di cui all' art .
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Quest' ultimo conoscerà del procedimento in composizione monocratica ex art. 50-bis c.p.c. ,
non
rientrando tra le cause nelle quali è obbligatorio l' intervento del pubblico ministero .
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L' eventuale riunione dei giudizi , in sé idonea ad evitare decisioni contrastanti ,
non
solo appare difficilmente compatibile con i tradizionali schemi processuali , ma comporterebbe la forzata sovrapposizione di questioni che , nella mente originaria del legislatore , avrebbero dovuto essere affrontate con tempistiche e scansioni sicuramente differenziate .
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A quest' ultima , in effetti ,
non
è richiesta una immediata e formale costituzione in giudizio , bensì la semplice comparizione ( la cui mancanza non è sanzionata da alcun provvedimento del magistrato , tantomeno dalla dichiarazione di contumacia ) .
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148 e 261 c.c. , relative al contributo per il mantenimento del figlio , al quale è tenuto il genitore naturale ,
non
rientrano tra quelle nelle quali il P.M. deve intervenire a pena di nullità ( Cass .
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Ciò , però ,
non
parrebbe possibile in relazione alle questioni non duplicabili nel procedimento di divorzio ( ad esempio : la domanda di addebito ) ed introdurrebbe un pericoloso e non del tutto giustificato limite ai diritti ed alle facoltà processuali delle parti .
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5. La competenza relativa all' affidamento ed al mantenimento dei figli naturali La legge n. 54 / 2006
non
ha , purtroppo , positivamente ed esplicitamente risolto l' annoso dilemma relativo alla ripartizione della competenza per materia a conoscere delle questioni relative all' affidamento ed al mantenimento dei figli naturali .
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295 c.p.c. , ai fini della sospensione dovrebbe sussistere un rapporto di pregiudizialità tecnica tra i due giudizi , che
non
è sempre agevolmente riscontrabile nei casi ipotizzati ( laddove sono , invece , presenti mere ragioni di opportunità ) .
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10. Con l' ordinanza di cui al comma 8 , il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa , che deve avere il contenuto di cui all' articolo 163 , terzo comma , numeri 2 ) , 3 ) , 4 ) , 5 ) e 6 ) , del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167 , primo e secondo comma , dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che
non
siano rilevabili d' ufficio .
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La Suprema Corte , con sentenza in data 7.2.2000 n. 1332 , dichiarò manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale della norma che
non
prevedeva l' obbligo , in seno al ricorso per divorzio , di formulare l' avvertimento previsto dall' art .
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8. Se la conciliazione
non
riesce , il presidente , sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché , qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età , i figli minori , dà , anche d' ufficio , con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell' interesse dei coniugi e della prole , nomina il giudice istruttore e fissa l' udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo .
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9. Tra la data dell' ordinanza , ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto
non
comparso , e quella dell' udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all' articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà .
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Nello stesso modo il presidente provvede , se il coniuge convenuto
non
compare , sentito il ricorrente e il suo difensore .
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709 c.p.c. Quanto alla parte ricorrente , la medesima norma consente la possibilità di depositare innanzi al G.I. una semplice memoria integrativa del ricorso , allo scopo di renderlo conforme , ove così
non
fosse ab origine , al contenuto minimo necessario di un ordinario atto di citazione .
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Se il ricorrente non si presenta o rinuncia , la domanda
non
ha effetto .
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Ciò , però , non parrebbe possibile in relazione alle questioni non duplicabili nel procedimento di divorzio ( ad esempio : la domanda di addebito ) ed introdurrebbe un pericoloso e
non
del tutto giustificato limite ai diritti ed alle facoltà processuali delle parti .
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c.c. , ha peraltro determinato - in sintonia con l' esigenza di evitare che i minori ricevano dall' ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori
non
coniugati , oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele , che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo - una attrazione , in capo allo stesso giudice specializzato , della competenza a provvedere , altresì , sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio ( Cass .
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Nel risolvere uno dei numerosi conflitti di competenza tra Tribunale per i Minorenni e Tribunale ordinario sottoposti alla sua attenzione , la Suprema Corte ha , peraltro , recentemente affermato il seguente principio di diritto : La legge 8 febbraio 2006 n. 54 sull' esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull' affidamento condiviso , applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori
non
coniugati , ha corrispondentemente riplasmato l' art .
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