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9 ) Prestazioni intramoenia Si ritiene opportuno segnalare , conclusivamente , che
nei
casi richiamati , in cui sulla base dei principi formulati dalla Corte di Giustizia la prestazione del medico non è riconducibile al trattamento di esenzione ( es .
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Per quanto concerne l' attività svolta dalla Commissione
nei
confronti degli utenti si ritiene che questa non assuma rilevanza ai fini dell' IVA in quanto attiene all' esercizio di compiti istituzionali previsti da norme di legge .
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Si tratta infatti di prestazioni preordinate al riconoscimento o meno di benefici economici
nei
confronti del personale e non finalizzate alla tutela della salute di detto personale .
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Per quanto riguarda le prestazioni rese
nei
confronti della Commissione dai medici dipendenti , non titolari di una posizione IVA in relazione ad una attività di lavoro autonomo , non si pone alcun problema di IVA , atteso che ai sensi dell' art .
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Al riguardo tenendo conto , in particolare , della nozione di " prestazione medica " elaborata nelle pronunce giurisdizionali in discorso , l' ambito di applicazione dell' esenzione prevista dal citato art. 10 , n. 18 ) , va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi , cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare , mantenere o ristabilire la salute delle persone , comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti
nei
confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia .
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In tale contesto , improntato a criteri di uniformità , è pertanto necessario applicare i principi interpretativi espressi dalla Corte di Giustizia con le sentenze in rassegna , anche se pronunciate
nei
confronti di Stati diversi dall' Italia ; in caso contrario infatti , l' Italia , in considerazione degli obblighi assunti in ambito comunitario , si esporrebbe al rischio di procedure d' infrazione per violazione della sesta direttiva .
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Diversamente , a parere dell' organo di giustizia comunitario , possono fruire dell' esenzione in quanto finalizzati alla tutela della salute : a ) i controlli medici regolari , istituiti da taluni datori di lavoro o da talune compagnie assicurative , compresi i prelievi di sangue o di altri campioni corporali per verificare la presenza di virus , infezioni o altre malattie ; b ) il rilascio di certificati di idoneità fisica ad esempio a viaggiare ; c ) il rilascio di certificati di idoneità fisica diretti a dimostrare
nei
confronti di terzi che lo stato di salute di una persona impone limiti a talune attività o esige che esse siano effettuate in condizioni particolari .
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Non costituiscono altresì , secondo la Corte , prestazioni mediche esenti quelle effettuate nell' esercizio della professione medica consistenti nel rilascio di certificati o referti sullo stato di salute di una persona al fine dell' istruzione di pratiche amministrative , come ad esempio quelle dirette ad ottenere una pensione di invalidità o di guerra , oppure esami medici eseguiti al fine di quantificare l' entità dei danni
nei
giudizi di responsabilità civile o al fine di intentare un' azione giurisdizionale in relazione ad errori medici .
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Ad esempio i certificati di buona costituzione fisica richiesti per intraprendere una attività sportiva , realizzano lo scopo principale di tutelare in via preventiva la salute dei cittadini , sia come singoli che come collettività ,
nei
luoghi dove vengono esercitate attività collettive sportive , didattiche , di lavoro .
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