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L' ultima riforma ( attuata con il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 , n. 252 ) , in vigore dal 1° gennaio 2007 , ha interessato
le
forme di previdenza per l' erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio .
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Infatti , come vedremo più dettagliatamente , la nuova disciplina fiscale è intervenuta , tra l' altro , in riferimento : alla deducibilità dal reddito dei contributi versati ai fondi ( entro determinati limiti ) ; al regime fiscale per
le
prestazioni erogate , a prescindere dal tipo di prestazione ( rendita o capitale ) ; al finanziamento della prestazione che può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore , del datore di lavoro , del committente o mediante conferimento del TFR ( Trattamento di Fine Rapporto ) .
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Possono aderire alle forme pensionistiche complementari : i lavoratori dipendenti , sia del settore privato che del settore pubblico ; i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal Decreto legislativo n. 276 del 2003 ( legge Biagi ) , vale a dire , contratto di lavoro in somministrazione , intermittente , ripartito , a tempo parziale , apprendistato , inserimento , a progetto , occasionale ; i lavoratori autonomi ( compresi i titolari di reddito d' impresa ) e i liberi professionisti ; i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro ;
le
persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari , nonché coloro che svolgono , senza vincolo di subordinazione , lavori non retribuiti , in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta .
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Affinché
le
persone fiscalmente a carico possano effettivamente iscriversi ad un fondo pensione di natura negoziale è necessario che tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto del fondo pensione .
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Fondi pensione preesistenti I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992 che presentano caratteristiche particolari rispetto ai fondi istituiti successivamente ( come , ad esempio , la possibilità di gestire direttamente
le
risorse senza ricorrere a intermediari specializzati ) .
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Così come stabilito per
le
altre forme pensionistiche , le risorse finanziarie accumulate mediante tali contratti costituiscono patrimonio autonomo e separato .
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Così come stabilito per le altre forme pensionistiche ,
le
risorse finanziarie accumulate mediante tali contratti costituiscono patrimonio autonomo e separato .
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La legge concede a tutti i lavoratori la libertà di determinare l' entità della contribuzione , lasciando ai contratti e agli accordi collettivi il compito di stabilire
le
modalità e le misure minime di versamento dei contributi .
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La legge concede a tutti i lavoratori la libertà di determinare l' entità della contribuzione , lasciando ai contratti e agli accordi collettivi il compito di stabilire le modalità e
le
misure minime di versamento dei contributi .
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La scelta sulla destinazione del TFR Dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente , cui si applicano
le
nuove disposizioni , può scegliere , con riferimento al proprio TFR " maturando " : a ) di destinarlo alle forme pensionistiche complementari ; b ) di mantenerlo presso il datore di lavoro .
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Occorre considerare , pertanto :
le
quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi per TFR e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell' articolo 2117 del codice civile ; i contributi versati a favore dei familiari fiscalmente a carico .
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Per far fronte alla perdita di disponibilità del TFR , in favore del datore di lavoro sono previste
le
seguenti misure compensative : a ) deducibilità , dal reddito d' impresa , di un importo pari al 4 per cento dell' ammontare di TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile .
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Per
le
imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento ; ATTENZIONE b ) esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia , previsto dall' articolo 2 della legge 29 maggio 1982 , n. 297 , nella stessa percentuale di TFR " maturando " conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile ; c ) riduzione del costo del lavoro , attraverso una riduzione degli oneri impropri correlata al flusso del TFR
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A tal proposito , occorre distinguere
le
varie tipologie di fondi a seconda che si tratti di : fondi pensione in regime di contribuzione definita ; fondi pensione in regime di prestazioni definite ; fondi pensione che detengono immobili ; " vecchi " fondi pensione .
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Per " vecchi " fondi pensione si intendono
le
forme pensionistiche complementari che risultavano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 , n. 421. Tali fondi pensione , in regime di prestazioni definite e gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione , sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell ' 11 per cento , se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti .
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La dichiarazione La dichiarazione relativa all' imposta sostitutiva è presentata dai fondi pensione con
le
modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi .
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Ai fini del prelievo fiscale ,
le
prestazioni erogate dalle forme pensionistiche ( sia in forma di capitale che di rendita ) sono considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e assoggettate allo stesso regime di tassazione .
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Per individuare l' importo massimo erogabile in capitale , dal montante finale ( cioè dal montante effettivamente esistente presso la forma pensionistica ) , devono essere detratte
le
somme già erogate a titolo di anticipazione e non reintegrate da parte dell' iscritto .
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Nel caso in cui
le
anticipazioni siano superiori all' ammontare finale accumulato , questo dovrà essere interamente erogato in rendita .
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Così come previsto per
le
prestazioni erogate in forma di capitale , anche su quelle in forma di rendita è operata da parte di chi la eroga una ritenuta a titolo d' imposta , sulla parte imponibile , con l' aliquota del 15 per cento .
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