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360 n. 3 , 4 e 5 c.p.c. Secondo il ricorrente sussisterebbe la nullità del procedimento disciplinare perché tale procedimento è stato promosso dal Presidente del Consiglio notarile di Firenze , il quale avrebbe dovuto , invece , astenersi da tale attività , poiché aveva proceduto all' audizione di esso notaio e perché svolgeva attività professionale per
la
banca , denunziante i fatti oggetto del procedimento .
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI CIVILE Sentenza 14 aprile 27 maggio 2011 , n. 11791 ( Presidente Finocchiaro Relatore Segreto ) Svolgimento del processo Con provvedimento depositato il 21.9.2009 , la Commissione regionale di Disciplina di Firenze , ritenuta la responsabilità del notaio F.C. in ordine all' incolpazione di aver indebitamente trattenuto somme e titoli affidatigli da una Banca di credito cooperativo per il servizio cambiario , compromettendo la dignità ed il decoro della classe notarile , e di non aver prestato
la
collaborazione ai tentativi di amichevole composizione tentati dal consiglio dell' Ordine notarile di Firenze , in violazione dell' art .
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, per non avere
la
Commissione di disciplina assunto d' ufficio tutte le prove necessarie .
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI CIVILE Sentenza 14 aprile 27 maggio 2011 , n. 11791 ( Presidente Finocchiaro Relatore Segreto ) Svolgimento del processo Con provvedimento depositato il 21.9.2009 ,
la
Commissione regionale di Disciplina di Firenze , ritenuta la responsabilità del notaio F.C. in ordine all' incolpazione di aver indebitamente trattenuto somme e titoli affidatigli da una Banca di credito cooperativo per il servizio cambiario , compromettendo la dignità ed il decoro della classe notarile , e di non aver prestato la collaborazione ai tentativi di amichevole composizione tentati dal consiglio dell' Ordine notarile di Firenze , in violazione dell' art .
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Anche nel procedimento disciplinare a carico del notaio ,
la
concessione delle attenuanti è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice , che può concederle o negarle , dando conto della sua scelta con adeguata motivazione ( Cass .
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Infatti la predetta norma , pur disponendo che il presidente del collegio , entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per presentare la memoria fissa la data per la discussione , che deve aver luogo nei successivi trenta giorni , e ne dà avviso alle parti almeno venti giorni prima , non dispone che il termine è perentorio oppure che il decorso di tale termine comporti l' estinzione del procedimento , con
la
conseguenza che il termine deve ritenersi solo ordinatorio ( art. 152 , e. 2 , c.p.c. ) .
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Infatti il ricorrente non indica quali fossero le prove che
la
COREDI avrebbe dovuto raccogliere e quale era l' oggetto di tali prove .
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360 n. 3 e 5 c.p.c. Lamenta il ricorrente che
la
corte di appello a fronte della censura sulla mancanza di prove per il pregiudizio che sarebbe stato cagionato dal contegno del C. alla categoria notarile , si è limitata a dire che tale illecita condotta sarebbe provata documentalmente .
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Con esso il ricorrente mira ad una rivalutazione degli elementi probatori sulla base dei quali
la
corte di appello ha ritenuto di dovere confermare la decisione reclamata della COREDI .
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Nella fattispecie
la
corte di merito ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi , adottando congrua motivazione nei termini di sufficienza sopra indicati .
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Con motivazione immune da censure in questa sede di sindacato di legittimità ,
la
corte ha ritenuto che l' illecita condotta del notaio , consistita nell' avere trattenuto indebitamente documenti e denaro appartenenti a terzi era non solo provata documentalmente , ma anche ammessa implicitamente in sede di reclamo dal notaio , il quale assumeva infondatamente che essa era lecita .
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360 n. 3 e 5 c.p.c. Assume il ricorrente che erroneamente
la
corte ha ritenuto che sussistesse tale mancanza di collaborazione per non avere esso incolpato fatto pervenire al Consiglio dell' ordine entro 15 giorni dalla contestazione alcun scritto difensivo .
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Infatti la predetta norma , pur disponendo che il presidente del collegio , entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per presentare la memoria fissa
la
data per la discussione , che deve aver luogo nei successivi trenta giorni , e ne dà avviso alle parti almeno venti giorni prima , non dispone che il termine è perentorio oppure che il decorso di tale termine comporti l' estinzione del procedimento , con la conseguenza che il termine deve ritenersi solo ordinatorio ( art. 152 , e. 2 , c.p.c. ) .
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Con esso il ricorrente mira ad una rivalutazione degli elementi probatori sulla base dei quali la corte di appello ha ritenuto di dovere confermare
la
decisione reclamata della COREDI .
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1 agosto 2006 , n. 249 , con i limiti e
la
decorrenza indicati , rispettivamente , negli artt .
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI CIVILE Sentenza 14 aprile 27 maggio 2011 , n. 11791 ( Presidente Finocchiaro Relatore Segreto ) Svolgimento del processo Con provvedimento depositato il 21.9.2009 , la Commissione regionale di Disciplina di Firenze , ritenuta la responsabilità del notaio F.C. in ordine all' incolpazione di aver indebitamente trattenuto somme e titoli affidatigli da una Banca di credito cooperativo per il servizio cambiario , compromettendo
la
dignità ed il decoro della classe notarile , e di non aver prestato la collaborazione ai tentativi di amichevole composizione tentati dal consiglio dell' Ordine notarile di Firenze , in violazione dell' art .
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buroc19 |
Infatti la predetta norma , pur disponendo che il presidente del collegio , entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per presentare la memoria fissa la data per
la
discussione , che deve aver luogo nei successivi trenta giorni , e ne dà avviso alle parti almeno venti giorni prima , non dispone che il termine è perentorio oppure che il decorso di tale termine comporti l' estinzione del procedimento , con la conseguenza che il termine deve ritenersi solo ordinatorio ( art. 152 , e. 2 , c.p.c. ) .
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62 bis c.p. ,
la
disposizione di cui all' art .
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144 l. n. 89 / 1913 , può del tutto legittimamente interpretarsi alla luce di tale ricordata disposizione penale , con riferimento a circostanze " innominate " tale da attenuare la gravità dell' addebito in relazione alla sanzione da applicare , integrando
la
disposizione di cui al cit .
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144 l. n. 89 / 1913 , può del tutto legittimamente interpretarsi alla luce di tale ricordata disposizione penale , con riferimento a circostanze " innominate " tale da attenuare
la
gravità dell' addebito in relazione alla sanzione da applicare , integrando la disposizione di cui al cit .
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