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in
grassetto le parti rilevanti ) Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore 1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che , malgrado la buona fede , determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto .
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In materia contrattuale , poi , gli stessi principii sono stati applicati ,
in
particolare , con riferimento al contratto di mediazione ( Cass .
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Nell' ambito , poi , dei rapporti bancari è stato più volte riconosciuto che ,
in
ossequio al principio per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede ( art. 1375 cod .
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E , con riferimento ai rapporti di conto corrente , è stato ritenuto che ,
in
presenza di una clausola negoziale che , nel regolare tali rapporti , consenta all' istituto di credito di operare la compensazione tra i saldi attivi e passivi dei diversi conti intrattenuti dal medesimo correntista , in qualsiasi momento , senza obbligo di preavviso , la contestazione sollevata dal cliente che , a fronte della intervenuta operazione di compensazione , lamenti di non esserne stato prontamente informato e di essere andato incontro , per tale motivo , a conseguenze pregiudizievoli , impone al giudice di merito di valutare il comportamento della banca alla stregua del fondamentale principio della buona fede nella
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Con la conseguenza ,
in
caso contrario , del riconoscimento a carico della banca , di una responsabilità per risarcimento dei danni ( Cass .
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professionista con un credito vantato nei confronti di quest' ultimo ; d ) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l' esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà ; e ) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest' ultimo non conclude il contratto o recede da esso , senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest' ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere ; f ) imporre al consumatore ,
in
caso di inadempimento o di ritardo nell' adempimento , il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento , clausola penale o altro titolo equivalente d' importo manifestamente eccessivo ; g ) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto , nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute , quando sia il professionista a recedere dal contratto ; h ) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso
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E , con riferimento ai rapporti di conto corrente , è stato ritenuto che , in presenza di una clausola negoziale che , nel regolare tali rapporti , consenta all' istituto di credito di operare la compensazione tra i saldi attivi e passivi dei diversi conti intrattenuti dal medesimo correntista ,
in
qualsiasi momento , senza obbligo di preavviso , la contestazione sollevata dal cliente che , a fronte della intervenuta operazione di compensazione , lamenti di non esserne stato prontamente informato e di essere andato incontro , per tale motivo , a conseguenze pregiudizievoli , impone al giudice di merito di valutare il comportamento della banca alla stregua del fondamentale principio della buona fede nella esecuzione del contratto .
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Così ,
in
materia societaria è stato sindacato , in una deliberazione assembleare di scioglimento della società , l' esercizio del diritto di voto sotto l' aspetto dell' abuso di potere , ritenendo principio generale del nostro ordinamento , anche al di fuori del campo societario , quello di non abusare dei propri diritti - con approfittamento di una posizione di supremazia - con l' imposizione , nelle delibere assembleari , alla maggioranza , di un vincolo desunto da una clausola generale quale la correttezza e buona fede ( contrattuale ) .
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In tema di contratti , il principio della buona fede oggettiva , cioè della reciproca lealtà di condotta , deve presiedere all' esecuzione del contratto , così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione ed ,
in
definitiva , accompagnarlo in ogni sua fase ( Cass .
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La buona fede ,
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sostanza , serve a mantenere il rapporto giuridico nei binari dell' equilibrio e della proporzione .
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Ma ,
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un mutato contesto storico , culturale e giuridico , un problema di così pregnante rilevanza è stato oggetto di rimeditata attenzione da parte della Corte di legittimità ( v. applicazioni del principio in Cass .
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La motivazione del recesso ( consentita ai sensi dell' articolo 12 del contratto ) è costituita dal rifiuto delle concessionarie di modificare le condizioni contrattuali così come imposte dalla casa madre ,
in
senso sfavorevole alle concessionarie stesse .
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E la conseguenza è quella della invalidità della delibera , se è raggiunta la prova che il potere di voto sia stato esercitato allo scopo di ledere gli interessi degli altri soci , ovvero risulti in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza ,
in
violazione del canone generale di buona fede nell' esecuzione del contratto ( v. Cass .
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In questa prospettiva , si è pervenuti ad affermare che il criterio della buona fede costituisce strumento , per il giudice , atto a controllare , anche in senso modificativo od integrativo , lo statuto negoziale ,
in
funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi .
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Questo contesto culturale , unito alla preoccupazione per la certezza - o quantomeno prevedibilità del diritto - in considerazione della grande latitudine di potere che una clausola generale , come quella dell' abuso del diritto , avrebbe attribuito al giudice , impedì che fosse trasfusa , nella stesura definitiva del codice civile italiano del 1942 , quella norma del progetto preliminare ( art. 7 ) che proclamava ,
in
termini generali , che " nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per il quale il diritto medesimo gli è stato riconosciuto " ( così ponendosi l' ordinamento italiano in contrasto con altri ordinamenti , ad es .
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3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può ,
in
deroga alle lettere h ) e m ) del comma 2 : a ) recedere , qualora vi sia un giustificato motivo , senza preavviso , dandone immediata comunicazione al consumatore ; b ) modificare , qualora sussista un giustificato motivo , le condizioni del contratto , preavvisando entro un congruo termine il consumatore , che ha diritto di recedere dal contratto .
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È ravvisabile ,
in
sostanza , quando , nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo atto di esercizio , risulti alterata la funzione obiettiva dell' atto rispetto al potere che lo prevede .
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Riteneva ,
in
particolare , la Corte di merito che la previsione del recesso ad nutum in favore della R. Italia rendesse superfluo ogni controllo causale sull' esercizio di tale potere .
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Nel nostro codice non esiste una norma che sanzioni ,
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via generale , l' abuso del diritto .
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Così , in materia societaria è stato sindacato ,
in
una deliberazione assembleare di scioglimento della società , l' esercizio del diritto di voto sotto l' aspetto dell' abuso di potere , ritenendo principio generale del nostro ordinamento , anche al di fuori del campo societario , quello di non abusare dei propri diritti - con approfittamento di una posizione di supremazia - con l' imposizione , nelle delibere assembleari , alla maggioranza , di un vincolo desunto da una clausola generale quale la correttezza e buona fede ( contrattuale ) .
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