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Per attirare l' attenzione verso tale settore , il legislatore è intervenuto più volte disegnando , anzitutto ,
il
" sistema " della previdenza complementare ( con il Decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 , successivamente modificato e integrato ) .
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Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere , complessivamente ,
il
75 per cento del totale dei versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione ( comprese le quote del TFR e aumentate dei realizzati ) .
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A partire dal primo versamento effettuato ,
il
fondo pensione apre , per ciascun lavoratore iscritto , una posizione individuale che viene alimentata dai successivi contributi versati e dai rendimenti che maturano attraverso la gestione finanziaria delle risorse .
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Infatti ,
il
TFR è tassato , in linea generale , con l' applicazione dell' aliquota media di tassazione del lavoratore che , in base alle aliquote Irpef attualmente in vigore , non può essere inferiore al 23 per cento .
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Se , invece ,
il
documento è intestato al familiare a carico , è possibile specificare con una annotazione sul documento stesso la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto .
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Se all' atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione è negativo ,
il
fondo stesso rilascia agli iscritti , che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza , apposita certificazione .
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Se il contribuente a favore del quale sono stati versati i contributi è a carico di più persone ,
il
beneficio fiscale spetta a colui il quale è intestato il documento comprovante la spesa .
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Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti ,
il
finanziamento delle forme di previdenza complementare si realizza mediante contribuzione a carico degli stessi .
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Per attirare l' attenzione verso tale settore ,
il
legislatore è intervenuto più volte disegnando , anzitutto , il " sistema " della previdenza complementare ( con il Decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 , successivamente modificato e integrato ) .
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Per i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006 il termine per effettuare la scelta è scaduta il 30 giugno 2007 ; per i lavoratori assunti in data successiva ,
il
termine scade dopo sei mesi dall' assunzione .
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Per i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006
il
termine per effettuare la scelta è scaduta il 30 giugno 2007 ; per i lavoratori assunti in data successiva , il termine scade dopo sei mesi dall' assunzione .
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Per agevolare
il
contribuente che decide di reintegrare la propria posizione presso il fondo , è riconosciuto un credito d' imposta pari all' imposta pagata al momento della fruizione dell' anticipazione , proporzionalmente riferibile all' importo reintegrato .
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Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d' anno , in luogo del patrimonio all' inizio dell' anno si assume
il
patrimonio alla data di avvio del fondo , ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell' anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo .
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Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d' anno , in luogo del patrimonio all' inizio dell' anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo , ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell' anno si assume
il
patrimonio alla data di cessazione del fondo .
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Inoltre , i lavoratori dipendenti possono alimentare la propria posizione previdenziale attraverso
il
conferimento del TFR " maturando " .
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Sul risultato ottenuto si calcola
il
50 per cento .
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Al riguardo , la COVIP ha precisato che
il
limite del 75 per cento deve intendersi riferito alla posizione individuale tempo per tempo maturata , incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate .
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Inoltre , l' imposta è inferiore anche rispetto a quella prevista per il TFR che
il
lavoratore ha deciso di lasciare in azienda .
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Per i lavoratori dipendenti e per i titolari di rapporti di collaborazione
il
finanziamento della forma di previdenza complementare può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore , del datore di lavoro o del committente .
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La legge concede a tutti i lavoratori la libertà di determinare l' entità della contribuzione , lasciando ai contratti e agli accordi collettivi
il
compito di stabilire le modalità e le misure minime di versamento dei contributi .
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