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Osservava il tribunale che al B. i genitori del minore avevano affidato l' incarico di insegnante privato del figlio ; che per conseguenza nessun rapporto autoritativo di tipo giuridico era intercorso tra il B. stesso e
il
( omissis ) e quindi non ricorreva l' abuso di autorità di cui all' articolo 609-bis c.p. ; che inoltre non risultava nessuna costrizione , essendo gli atti sessuali tra i due caratterizzati dal consenso del minore , sia pure viziato dalla sua età inferiore ai quattordici anni ; che peraltro ricorreva il reato di cui all' articolo 609-quater , perseguibile d' ufficio ex articolo 609-septies , comma 4 , n. 2 , posto che gli atti sessuali erano stati commessi da persona cui il minore era stato affidato per ragioni di istruzione .
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Del resto , che di tale natura fosse la intentio legis è fatto palese dallo stesso articolo 1 della legge 269 , laddove proclama come obiettivo primario " la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico , psicologico , spirituale , morale e sociale " , in adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo , fatta a New York
il
20 novembre 1989 , e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 , n. 176 , nonché alla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma , adottata il 31 agosto 1996. Significativo al riguardo è il preambolo della predetta Convenzione , laddove viene sottolineata la necessità di prestare al fanciullo protezioni e cure particolari " a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale " ; nonché soprattutto il testo dell' articolo 34 della stessa Convenzione , secondo cui gli Stati parti " si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza
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Del resto , che di tale natura fosse la intentio legis è fatto palese dallo stesso articolo 1 della legge 269 , laddove proclama come obiettivo primario " la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico , psicologico , spirituale , morale e sociale " , in adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo , fatta a New York il 20 novembre 1989 , e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 , n. 176 , nonché alla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma , adottata
il
31 agosto 1996. Significativo al riguardo è il preambolo della predetta Convenzione , laddove viene sottolineata la necessità di prestare al fanciullo protezioni e cure particolari " a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale " ; nonché soprattutto il testo dell' articolo 34 della stessa Convenzione , secondo cui gli Stati parti " si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale " , adottando in particolare misure " per impedire che i fanciulli a ) siano incitati o costretti a dedicarsi ad un' attività sessuale illegale ; b )
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accertato in fatto che non era intervenuta alcuna costrizione fisica tra il B. e il minore ( circostanza questa non contestata neppure dal pubblico ministero ricorrente ) ; ed ha aggiunto in linea di diritto che non ricorreva abuso d' autorità tra l' insegnante privato ( che impartiva lezioni di latino e aiutava il minore nello svolgimento dei compiti scolastici ) e il minore stesso , ma piuttosto intercorreva solo un rapporto di educazione e istruzione , sicché era integrato non il reato contestato nell' ordinanza custodiale , ma il reato di cui all' articolo 609-quater n. 2 , perché
il
B. aveva compiuto atti sessuali con minore di sedici anni che gli era stato affidato per ragioni di istruzione e di educazione .
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Il tribunale del riesame , con motivazione insindacabile in questa sede , ha accertato in fatto che non era intervenuta alcuna costrizione fisica tra
il
B. e il minore ( circostanza questa non contestata neppure dal pubblico ministero ricorrente ) ; ed ha aggiunto in linea di diritto che non ricorreva abuso d' autorità tra l' insegnante privato ( che impartiva lezioni di latino e aiutava il minore nello svolgimento dei compiti scolastici ) e il minore stesso , ma piuttosto intercorreva solo un rapporto di educazione e istruzione , sicché era integrato non il reato contestato nell' ordinanza custodiale , ma il reato di cui all' articolo 609-quater n. 2 , perché il B. aveva compiuto atti sessuali con minore di sedici anni che
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Osservava il tribunale che al B. i genitori del minore avevano affidato l' incarico di insegnante privato del figlio ; che per conseguenza nessun rapporto autoritativo di tipo giuridico era intercorso tra
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B. stesso e il ( omissis ) e quindi non ricorreva l' abuso di autorità di cui all' articolo 609-bis c.p. ; che inoltre non risultava nessuna costrizione , essendo gli atti sessuali tra i due caratterizzati dal consenso del minore , sia pure viziato dalla sua età inferiore ai quattordici anni ; che peraltro ricorreva il reato di cui all' articolo 609-quater , perseguibile d' ufficio ex articolo 609-septies , comma 4 , n. 2 , posto che gli atti sessuali erano stati commessi da persona cui il minore era stato affidato per ragioni di istruzione .
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D' altra parte , per una corretta interpretazione della norma ,
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canone semantico deve essere integrato con gli altri criteri ermeneutica tradizionali .
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Del tutto diversa è la fattispecie di cui all' articolo 609-quater , che esclude espressamente le ipotesi di cui all' articolo 609-bis : essa è infatti integrata da atti sessuali compiuti , senza costrizione , con un minorenne , il cui consenso è però " viziato " dalla circostanza che il minore non ha compiuto quattordici anni ovvero non ha compiuto gli anni sedici quando
il
colpevole sia l' ascendente , l' educatore , l' istruttore ecc .
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Sarà il giudice ad accertare di volta in volta se ricorre il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico , facendo ricorso a elementi sintomatici della condotta , quali : l' esistenza di una struttura organizzativa anche rudimentale , atta a corrispondere alle esigenze del mercato dei pedofili ;
il
concreto collegamento dell' agente con soggetti pedofili , potenziali destinatari del materiale pornografico ; la disponibilità materiale di strumenti tecnici ( di riproduzione e / o di trasmissione , anche telematica ) idonei a diffondere il materiale pornografico in cerchie più o meno vaste di destinatari ; l' utilizzo , contemporaneo o differito nel tempo , di più minori per la produzione del materiale pornografico ( in questo senso la pluralità di minori impiegati non è elemento costitutivo del reato , ma indice sintomatico della pericolosità concreta della condotta ) ; i precedenti penali , la condotta antecedente e le
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Sarà il giudice ad accertare di volta in volta se ricorre
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concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico , facendo ricorso a elementi sintomatici della condotta , quali : l' esistenza di una struttura organizzativa anche rudimentale , atta a corrispondere alle esigenze del mercato dei pedofili ; il concreto collegamento dell' agente con soggetti pedofili , potenziali destinatari del materiale pornografico ; la disponibilità materiale di strumenti tecnici ( di riproduzione e / o di trasmissione , anche telematica ) idonei a diffondere il materiale pornografico in cerchie più o meno vaste di destinatari ; l' utilizzo , contemporaneo o differito nel tempo , di più minori per la produzione
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In questi casi il differenziale di maturità sessuale che " vizia " e invalida
il
consenso del minore riflette una gamma di rapporti vari ( di parentela , educazione o istruzione , cura , vigilanza , o semplice convivenza ) che non sempre hanno forma giuridica e comunque differiscono nettamente dal rapporto autoritativo di cui al primo comma dell' articolo 609-bis .
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Invero , il delitto di violenza sessuale introdotto dall' articolo 609-bis consiste in uno o più atti sessuali compiuti senza
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consenso della vittima , con violenza , minaccia o abuso d' autorità da parte dell' agente ( primo comma ) .
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5.3 Ma anche
il
criterio logico-sistematico concorre all' interpretazione qui sostenuta .
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Ma
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criterio semantico non sembra correttamente applicato , anzitutto perché " sfruttare " nel linguaggio comune è sinonimo di " trarre frutto o utile " in generale , non necessariamente utile di tipo economico ; e in secondo luogo perché , laddove la nozione di sfruttamento minorile è usata nello stesso contesto semantico ( commi primo e quarto dell' articolo 600-ter , per indicare il materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori ) , in un caso ( quarto comma ) la nozione di sfruttamento è qualificata dall' aggettivo sessuale , sicché tale qualifica appare esplicativa , e non alternativa
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Del tutto diversa è la fattispecie di cui all' articolo 609-quater , che esclude espressamente le ipotesi di cui all' articolo 609-bis : essa è infatti integrata da atti sessuali compiuti , senza costrizione , con un minorenne ,
il
cui consenso è però " viziato " dalla circostanza che il minore non ha compiuto quattordici anni ovvero non ha compiuto gli anni sedici quando il colpevole sia l' ascendente , l' educatore , l' istruttore ecc .
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5.4 Per le ragioni su esposte , quindi , si deve concludere che , secondo l' interpretazione più corretta della norma , salvo l' ipotizzabilità di altri reati , commette
il
delitto di cui all' articolo 600-ter , comma 1 , c.p. , chiunque impieghi uno o più minori per produrre spettacoli o materiali pornografici con il pericolo concreto di diffusione del materiale pornografico prodotto .
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Invero ,
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delitto di violenza sessuale introdotto dall' articolo 609-bis consiste in uno o più atti sessuali compiuti senza il consenso della vittima , con violenza , minaccia o abuso d' autorità da parte dell' agente ( primo comma ) .
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In questi casi
il
differenziale di maturità sessuale che " vizia " e invalida il consenso del minore riflette una gamma di rapporti vari ( di parentela , educazione o istruzione , cura , vigilanza , o semplice convivenza ) che non sempre hanno forma giuridica e comunque differiscono nettamente dal rapporto autoritativo di cui al primo comma dell' articolo 609-bis .
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Infatti , la norma , richiamandosi alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo , ha inteso tutelare
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diritto dei minori a un libero e naturale sviluppo fisico , psicologico , spirituale e morale ; sicché il termine di sfruttamento deve intendersi come impiego di minori per fini pornografici , giacché " impiegare i minori al fine di produrre esibizioni pornografiche significa sfruttarli " .
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Convenzione sui diritti del fanciullo , fatta a New York il 20 novembre 1989 , e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 , n. 176 , nonché alla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma , adottata il 31 agosto 1996. Significativo al riguardo è il preambolo della predetta Convenzione , laddove viene sottolineata la necessità di prestare al fanciullo protezioni e cure particolari " a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale " ; nonché soprattutto il testo dell' articolo 34 della stessa Convenzione , secondo cui gli Stati parti " si impegnano a proteggere
il
fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale " , adottando in particolare misure " per impedire che i fanciulli a ) siano incitati o costretti a dedicarsi ad un' attività sessuale illegale ; b ) siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali ; c ) siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico " .
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