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connessi svolgimento proprio c ) la riservatezza norme in materia di trattamento dei dati personali ; d ) non far uso , né direttamente , né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi , del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso , e ciò anche dopo la scadenza del contratto ;
e
) comunicare tempestivamente alla Regione , ai sensi dell ' art. 7 , comma 11 , della Legge 19 / 03 / 1990 , n° 55 e successive integrazioni , ogni modificazione intervenuta negli assetti , nella struttura d' impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi ; f ) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell' esecuzione del servizio , se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Regione ; g ) consentire gli opportuni controlli ai funzionari della Regione
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16 CLAUSOLA SOCIALE Ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009 , l' appaltatore si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti , per tutta la durata dell' appalto , il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza
e
, se esistente , anche il contratto collettivo territoriale , stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale .
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presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni formale via Non motivo di La richiesta
e
/ o il pagamento delle penali non esonerano l' Appaltatore dall' adempimento dell' obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l' obbligo di pagamento della medesima penale .
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Nel caso di esito negativo del collaudo , anche parziale , la Regione si riserva la facoltà di applicare una penale sino al 10 % del valore complessivo contrattuale , fatta salva ogni azione per la richiesta di risarcimento del maggior danno
e
/ o la risoluzione del contratto .
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La Regione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento , anche se siano già iniziate le relative prestazioni , qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all' atto della stipula del contratto stesso
e
/ o ne rendano impossibile la continuazione .
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La Regione , qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto , si obbliga a pagare all' appaltatore unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso , restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria , e qualsiasi ulteriore compenso , indennizzo
e
/ o rimborso spese .
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L' Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d' arte , nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni , le modalità , i termini e le prescrizioni contenute nell' Offerta Tecnica , nonché nel presente contratto
e
a fornire le relative autorizzazioni di legge .
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8 MODALITÀ DI PAGAMENTO Il pagamento del corrispettivo di cui al art. 4 avverrà nei termini e con le di riportati : a ) primo pari b ) un secondo anticipo pari al 40 % del corrispettivo a novanta giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto ; c ) saldo pari al 50 % del corrispettivo al termine delle attività
e
a seguito di rilascio del certificato di positivo collaudo .
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11 VARIAZIONI , RECESSO DEL SERVIZIO E INADEMPIENZE Il prezzo complessivo della fornitura dei servizi richiesti , alle condizioni tutte del Disciplinare , del Capitolato d' oneri e dell' Offerta tecnica presentata in di si 8 dall' Appaltatore base convenienza
e
a suo rischio , ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità .
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4 , tutti gli oneri e rischi relativi alle attività
e
agli adempimenti occorrenti all' integrale espletamento dell' oggetto contrattuale .
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Generali determinato procedura di gara per la realizzazione dei servizi di supporto alla comunicazione
e
al monitoraggio , valutazione e qualità , del piano della comunicazione PO FESR PUGLIA 2007-2013 ; preso atto delle risultanze finali della Commissione giudicatrice in merito alle offerte pervenute , la stessa gara è stata Le premesse , che qui si intendono integralmente richiamate , costituiscono parte integrante del presente contratto .
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La gravità dell' inadempimento e il calcolo dell' ammontare delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla quota di partecipazione dell' impresa al raggruppamento
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al numero dei dipendenti della stessa , impegnati nella esecuzione relative dedotte appalto .
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15 ONERI DELLA SICUREZZA L' Appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla sicurezza , all' assicurazione proprio occupato , 11 del assumendo responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone
e
alle cose , in dipendenza delle prestazioni oggetto del presente contratto .
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L' Appaltatore si obbliga a consentire alla Regione di procedere , in qualsiasi momento
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anche senza preavviso , alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a prestare la propria collaborazione per lo di verifiche .
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presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni formale via Non motivo di La richiesta e / o il pagamento delle penali non esonerano l' Appaltatore dall' adempimento dell' obbligazione per la quale si è reso inadempiente
e
che ha fatto sorgere l' obbligo di pagamento della medesima penale .
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connessi svolgimento proprio c ) la riservatezza norme in materia di trattamento dei dati personali ; d ) non far uso , né direttamente , né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi , del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso ,
e
ciò anche dopo la scadenza del contratto ; e ) comunicare tempestivamente alla Regione , ai sensi dell ' art. 7 , comma 11 , della Legge 19 / 03 / 1990 , n° 55 e successive integrazioni , ogni modificazione intervenuta negli assetti , nella struttura d' impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi ; f ) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell' esecuzione del servizio , se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Regione ; g
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140 del decreto legislativo n. 163 / 2006. In tutti i casi di cui al presente articolo , la risoluzione si verificherà di diritto , mediante unilaterale dichiarazione della Regione
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comporterà l' incameramento della cauzione definitiva oltre il del danno .
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La fornitura di beni e di servizi , la realizzazione dei materiali di promozione
e
comunicazione e quant'altro previsto e descritto dall' Offerta Tecnica , dovranno essere eseguiti e realizzati dall' Appaltatore nei tempi e con le previsti Tecnica ART .
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delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso , e ciò anche dopo la scadenza del contratto ; e ) comunicare tempestivamente alla Regione , ai sensi dell ' art. 7 , comma 11 , della Legge 19 / 03 / 1990 , n° 55 e successive integrazioni , ogni modificazione intervenuta negli assetti , nella struttura d' impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi ; f ) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell' esecuzione del servizio , se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive
e
comunque a seguito di una procedura concordata con la Regione ; g ) consentire gli opportuni controlli ai funzionari della Regione Puglia ; h ) segnalare , per iscritto e immediatamente , alla Regione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto .
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1456 del Codice Civile
e
con gli effetti di cui all' art .
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