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In alcuni casi è inoltre necessario possedere una sorta di " anzianità "
di
iscrizione .
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Le prestazioni pensionistiche complementari , erogate in forma di rendita , sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e , dei redditi di capitale derivanti dai rendimenti dell' ammontare della posizione individuale maturata , che dà origine alle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione (
di
cui alla lettera g-quinquies del comma 1 dell' articolo 44 del TUIR ) , se determinabili .
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La scelta sulla destinazione del TFR Dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente , cui si applicano le nuove disposizioni , può scegliere , con riferimento al proprio TFR " maturando " : a )
di
destinarlo alle forme pensionistiche complementari ; b ) di mantenerlo presso il datore di lavoro .
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La scelta sulla destinazione del TFR Dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente , cui si applicano le nuove disposizioni , può scegliere , con riferimento al proprio TFR " maturando " : a ) di destinarlo alle forme pensionistiche complementari ; b )
di
mantenerlo presso il datore di lavoro .
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In particolare , limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari , è consentito , nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme ,
di
dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro , fino a un ammontare pari alla differenza positiva tra l' importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche , e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro l' anno .
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Per far fronte alla perdita di disponibilità del TFR , in favore del datore di lavoro sono previste le seguenti misure compensative : a ) deducibilità , dal reddito d' impresa ,
di
un importo pari al 4 per cento dell' ammontare di TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile .
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Il Decreto legislativo n. 252 del 2005 stabilisce che l' adeguamento
di
tali forme alle norme dello stesso decreto deve avvenire secondo criteri , modalità e tempi stabiliti dal Ministero dell' Economia di concerto con quello del Lavoro , sentita la COVIP .
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Per far fronte alla perdita di disponibilità del TFR , in favore del datore di lavoro sono previste le seguenti misure compensative : a ) deducibilità , dal reddito d' impresa , di un importo pari al 4 per cento dell' ammontare
di
TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile .
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In particolare , limitatamente ai primi 5 anni
di
partecipazione alle forme pensionistiche complementari , è consentito , nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme , di dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro , fino a un ammontare pari alla differenza positiva tra l' importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche , e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro l' anno .
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In particolare , limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari , è consentito , nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme , di dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro , fino a un ammontare pari alla differenza positiva tra l' importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni
di
partecipazione alle forme pensionistiche , e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro l' anno .
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Anticipazioni del gruppo B , vale a dire quelle erogate decorsi otto anni
di
iscrizione , per un importo non superiore al 75 per cento , per l' acquisto e la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli : ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento .
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Anticipazioni del gruppo C , vale a dire quelle erogate decorsi otto anni
di
iscrizione , per un importo non superiore al 30 per cento , per ulteriori esigenze degli aderenti : ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento .
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È prevista , inoltre , una riduzione di detta aliquota pari a 0,30 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno
di
partecipazione alle forme pensionistiche complementari , con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali ( vedi tabella ) .
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Tale aliquota è ridotta dello 0,30 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno
di
partecipazione a forme pensionistiche complementari , con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali ( vedi tabella ) .
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È prevista , inoltre , una riduzione di detta aliquota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno
di
partecipazione alle forme pensionistiche complementari , con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali .
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In particolare , nei casi di riscatto evidenziati nel paragrafo precedente , si applica una ritenuta a titolo d' imposta con l' aliquota del 15 per cento , ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno
di
partecipazione a forme pensionistiche complementari , con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali .
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In particolare , limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari , è consentito , nei 20 anni successivi al quinto anno
di
partecipazione a tali forme , di dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro , fino a un ammontare pari alla differenza positiva tra l' importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche , e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro l' anno .
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Si ricorda che tale scelta di contribuzione libera è ammessa a condizione che l' aderente possa far valere , alla data del pensionamento , almeno un anno
di
contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare .
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I proventi che derivano da quote o azioni
di
organismi di investimento collettivo del risparmio concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo .
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Inoltre , possono aderire alle forme pensionistiche complementari di carattere individuale anche persone diverse da quelle sopra elencate , come , ad esempio , chi non ha reddito da lavoro o coloro che risultano fiscalmente a carico
di
altri .
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