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Lo " schema " di nuovo Tuir L' articolo 177 del " progetto "
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testo unico reso disponibile sui siti Internet ministeriali contiene un primo comma sostanzialmente riproduttivo dell' articolo 3 del Dlgs n. 358 / 1997 , eccezion fatta per l' espresso riferimento al nuovo regime delle plusvalenze , le quali - ai sensi dell' articolo 99 del " progetto " stesso - possono " non concorrere " al reddito .
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Lo " schema "
di
nuovo Tuir L' articolo 177 del " progetto " di testo unico reso disponibile sui siti Internet ministeriali contiene un primo comma sostanzialmente riproduttivo dell' articolo 3 del Dlgs n. 358 / 1997 , eccezion fatta per l' espresso riferimento al nuovo regime delle plusvalenze , le quali - ai sensi dell' articolo 99 del " progetto " stesso - possono " non concorrere " al reddito .
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plusvalenze , compreso il valore di avviamento , realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione , anche concorsuale ,
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imprese commerciali esercitate da più di cinque anni " .
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Sono invece considerate collegate le società sulla quali un' altra società esercita un' influenza notevole , anche in base alla presunzione legale costituita dalla possibilità di esercizio , nell' assemblea ordinaria ,
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almeno un quinto dei voti , o di un decimo se la società ha azioni quotate in borsa .
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Le disposizioni richiamate sopra riguardano : l' articolo 54 del Tuir , le plusvalenze patrimoniali , le quali ( II comma ) sono generalmente costituite dalla differenza fra il corrispettivo o l' indennizzo conseguito , al netto degli oneri accessori
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diretta imputazione , e il costo non ammortizzato .
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Le plusvalenze indicate nelle lettere c ) , c-bis ) e c-ter ) dell' articolo 81 , I comma , sono costituite dalla differenza tra : il corrispettivo percepito ( ovvero ) la somma o il valore normale dei beni rimborsati ; e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione , aumentato
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ogni onere inerente alla loro produzione , compresa l' imposta di successione e donazione , con esclusione degli interessi passivi .
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Le disposizioni richiamate statuiscono ( articolo 81 ) che " sono redditi diversi , se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell' esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice , né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente " : le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate , cioè mediante la cessione di : azioni , diverse dalle azioni
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risparmio ; ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio : delle società personali di cui all' articolo 5 del Tuir ; e di società che sono " soggetti Irpeg " ; diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite dette partecipazioni , se le partecipazioni , i diritti o titoli ceduti rappresentano , complessivamente , una percentuale di diritti di voto esercitabili nell' assemblea ordinaria superiore al : 2 per cento per i titoli negoziati in mercati regolamentati ; 20 per cento per le altre partecipazioni ; ( ovvero ) una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al
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Ne consegue che al conferitario non si trasferiscono le voci rettificative del valore di tali beni eventualmente esistenti presso il conferente , mentre per i beni
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magazzino si perde la stratificazione storica delle rimanenze in essere presso il conferente .
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Il primo comma dell' articolo in esame dispone che , ai fini dell' applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 98 , fatti salvi i casi
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esenzione di cui al successivo articolo 99 , per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni , ricevute in cambio dell' oggetto conferito , nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero , se superiore , quello attribuito all' azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario .
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Le disposizioni del I comma non si applicano e il valore di realizzo è determinato ai sensi dell' articolo 10 ( determinazione dei redditi e delle perdite , attuale articolo 9 ) nel caso
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conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l' esenzione se le partecipazioni rivenute non sono anch'esse prive di tali requisiti , senza considerare quello di all' articolo 99 , I comma , lettera a ) ( ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della cessione , considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente ) ( nuovo comma I-bis ) .
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Determinazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni L' articolo 82 del Tuir stabilisce quindi che : le plusvalenze di cui alla lettera c ) del comma 1 dell' articolo 81 ( da cessione
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partecipazioni qualificate ) sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze ; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l' eccedenza è portata in deduzione , fino a concorrenza , dalle plusvalenze dei periodi d' imposta successivi ma non oltre il quarto , a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate ; le plusvalenze di cui alle lettere c-bis ) e c-ter ) del comma 1 dell' articolo 81 ( da cessione di azioni e partecipazioni non qualificate , nonché di altri titoli ) vanno sommate algebricamente : alle
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plusvalenze di cui alla lettera c ) del comma 1 dell' articolo 81 ( da cessione di partecipazioni qualificate ) sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze ; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l' eccedenza è portata in deduzione , fino a concorrenza , dalle plusvalenze dei periodi d' imposta successivi ma non oltre il quarto , a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate ; le plusvalenze di cui alle lettere c-bis ) e c-ter ) del comma 1 dell' articolo 81 ( da cessione
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azioni e partecipazioni non qualificate , nonché di altri titoli ) vanno sommate algebricamente : alle relative minusvalenze ( nonché ) ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater ) ; ( e ) alle plusvalenze e altri proventi di cui alla lettera c-quinquies ) del comma 1 dello stesso articolo 81. Se il complessivo ammontare delle minusvalenze e delle perdite è superiore all' ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi , l' eccedenza può essere portata in deduzione , fino a concorrenza , dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d' imposta successivi ma non
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Determinazione delle plusvalenze da cessione
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partecipazioni L' articolo 82 del Tuir stabilisce quindi che : le plusvalenze di cui alla lettera c ) del comma 1 dell' articolo 81 ( da cessione di partecipazioni qualificate ) sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze ; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l' eccedenza è portata in deduzione , fino a concorrenza , dalle plusvalenze dei periodi d' imposta successivi ma non oltre il quarto , a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate ; le plusvalenze di cui alle lettere c-bis ) e
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( comma II-bis ) l' articolo 1 del Dlgs n. 358 / 1997 , la possibilità di assoggettare a imposta sostitutiva del 19 per cento ( in origine , prima della modificazione apportata dall' articolo 6 della legga 21 novembre 2000 n. 342 , del 27 per cento ) le plusvalenze realizzate mediante la cessione
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aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni e determinate secondo i criteri previsti dall' articolo 54 del Tuir ( I comma ) .
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Tale facoltà è estesa anche alle plusvalenze realizzate mediante la cessione
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partecipazioni di controllo o di collegamento , che risultano iscritte come tali nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci ( III comma ) .
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Le disposizioni richiamate statuiscono ( articolo 81 ) che " sono redditi diversi , se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell' esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice , né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente " : le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate , cioè mediante la cessione
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: azioni , diverse dalle azioni di risparmio ; ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio : delle società personali di cui all' articolo 5 del Tuir ; e di società che sono " soggetti Irpeg " ; diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite dette partecipazioni , se le partecipazioni , i diritti o titoli ceduti rappresentano , complessivamente , una percentuale di diritti di voto esercitabili nell' assemblea ordinaria superiore al : 2 per cento per i titoli negoziati in mercati regolamentati ; 20 per cento per le altre partecipazioni ; ( ovvero ) una partecipazione
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Nozione di " partecipazioni di controllo o di collegamento " L' articolo 2359 del codice civile , che reca la nozione civilistica
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controllo e di collegamento tra società , non ha subito innovazioni a opera del Dlgs di riforma del diritto societario del 17 gennaio 2003 , n. 6. In sintesi , tale articolo dispone che sono considerate società controllate : le società in cui un' altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell' assemblea ordinaria le società in cui un' altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un' influenza dominante nell' assemblea ordinaria le società che sono sotto l' influenza dominante di un' altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa .
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L' imposta sostitutiva Anche le plusvalenze derivanti dai conferimenti
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aziende o di rami d' azienda possono essere affrancate attraverso il pagamento di un' imposta sostitutiva del 19 per cento , ai sensi degli articoli 1 e 3 del Dlgs 8 ottobre 1997 n. 358. Va però rammentato che l' articolo 4 , I comma , lettera m ) della legge 7 aprile 2003 n. 80 ( " Delega al governo per la riforma del sistema fiscale statale " ) dispone espressamente l' abolizione " ...
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I conferimenti
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partecipazioni di controllo o di collegamento rilevano solo se effettuati tra soggetti residenti in Italia nell' esercizio di imprese commerciali .
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Restano in ogni caso esclusi i conferimenti
di
partecipazioni di controllo o di collegamento effettuati fuori dall' esercizio di imprese commerciali .
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