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econo08 La procedura corretta , in quest' ultima ipotesi , impone al cedente di fatturare gli acconti con aliquota del 10 % e di rettificare le fatture successivamente , all' atto del rogito ( ovviamente se in quella sede viene resa la dichiarazione ) , ai sensi dell' art .
econo08 In base a questo orientamento , pertanto , le imprese a cui vengono commissionati gli appalti potranno fatturare con aliquota ridotta , ovviamente verificando preventivamente la sussistenza dei requisiti oggettivi , la realizzazione di un' unità immobiliare con caratteristiche non di lusso o di un fabbricato " Tupini " .
econo08 Sempre in tema di responsabilità del cedente , deve essere posta l' attenzione su quale comportamento quest' ultimo debba adottare per emettere delle fatture con aliquota ridotta al 4 % senza essere oggetto di eventuali contestazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria .
econo08 L' altro aspetto cui le imprese appaltatrici , prima di fatturare con aliquota ridotta al 4 % , devono prestare la massima attenzione , riguarda la congruenza dei requisiti soggettivi attestati dal dichiarante in base ai lavori effettuati .
econo08 Non è pensabile , infatti , che un' impresa fatturi la propria prestazione con aliquota ridotta al 4 % a un privato titolare di un permesso a costruire per la realizzazione di una palazzina composta di quattro appartamenti con caratteristiche non di lusso semplicemente perché quest' ultimo " dichiara " di possedere i requisiti " prima casa " .
econo08 Anche in questo caso una discrasia tra i dati in possesso del commissionario e quanto dichiarato dal committente impongono al primo , se non a proprio rischio , di non fatturare con aliquota ridotta al 4 % , a nulla valendo eventuali " dichiarazioni " di esenzione da responsabilità rilasciate dal secondo .
econo08 Eventuali pagamenti anticipati , pertanto , possono essere fatturati con aliquota ridotta alla imprescindibile condizione che sia stato predisposto anche il contratto preliminare .
econo08 Da tenere presente che la " dichiarazione " , anche se resa in sede di rogito , non sana eventuali fatturazioni con aliquota ridotta fatte in assenza del contratto preliminare .
econo08 L' acquisto di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso da parte di soggetto " prima casa " Si è già detto in premessa che l' unica " dichiarazione " stabilita dal legislatore per l' applicazione dell' aliquota ridotta è quella per l' acquisto di una casa di abitazione con caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969 e relative pertinenze resa da un privato in possesso dei requisiti stabiliti dalla Tabella A , parte II , voce 21 , allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 , n. 633 che richiama le condizioni di cui alla nota II-bis , art. 1 della Tariffa
econo08 L' acquisto di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso da parte di soggetto " prima casa " Si è già detto in premessa che l' unica " dichiarazione " stabilita dal legislatore per l' applicazione dell' aliquota ridotta è quella per l' acquisto di una casa di abitazione con caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969 e relative pertinenze resa da un privato in possesso dei requisiti stabiliti dalla Tabella A , parte II , voce 21 , allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 , n. 633 che richiama le condizioni di cui alla nota II-bis , art. 1 della Tariffa , parte I , allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 , n. 131. In aggiunta a quanto già precisato in premessa , in questa sede si intende approfondire alcuni aspetti legati al trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicata la casa di abitazione
econo08 5 L' appalto / subappalto per la costruzione di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso da parte di soggetto " prima casa " oppure commissionate da imprese del settore edilizio o da cooperative edilizie e loro consorzi , anche se a proprietà indivisa Una seconda ipotesi che indirettamente utilizza la normativa dalla nota II-bis appena analizzata , riguarda la costruzione di un' unità immobiliare con caratteristiche non di lusso da parte di un privato in possesso dei requisiti " prima casa " .
econo08 5 L' appalto / subappalto per la costruzione di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso da parte di soggetto " prima casa " oppure commissionate da imprese del settore edilizio o da cooperative edilizie e loro consorzi , anche se a proprietà indivisa Una seconda ipotesi che indirettamente utilizza la normativa dalla nota II-bis appena analizzata , riguarda la costruzione di un' unità immobiliare con caratteristiche non di lusso da parte di un privato in possesso dei requisiti " prima casa " .
econo08 Non è pensabile , infatti , che un' impresa fatturi la propria prestazione con aliquota ridotta al 4 % a un privato titolare di un permesso a costruire per la realizzazione di una palazzina composta di quattro appartamenti con caratteristiche non di lusso semplicemente perché quest' ultimo " dichiara " di possedere i requisiti " prima casa " .
econo08 Del tutto simili sono le problematiche nel caso i committenti degli appalti per la realizzazione di fabbricati composti da unità immobiliari a destinazione abitativa con caratteristiche non di lusso e / o comprendenti uffici e negozi in determinate proporzioni siano imprese di costruzione ( cioè imprese operanti abitualmente nel settore edile ) e cooperative edilizie .
econo08 6 L' appalto / subappalto per la costruzione di abitazione " non prima casa " con caratteristiche non di lusso ovvero di " fabbricato o porzione di esso con caratteristiche non di lusso " La terza e ultima fattispecie , in cui è prevista l' applicazione dell' aliquota ridotta per la costruzione di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso e di fabbricati " Tupini " , riguarda tutte le imprese che non svolgono " l' attività di costruzione di immobili per la successiva vendita " e i privati .
econo08 6 L' appalto / subappalto per la costruzione di abitazione " non prima casa " con caratteristiche non di lusso ovvero di " fabbricato o porzione di esso con caratteristiche non di lusso " La terza e ultima fattispecie , in cui è prevista l' applicazione dell' aliquota ridotta per la costruzione di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso e di fabbricati " Tupini " , riguarda tutte le imprese che non svolgono " l' attività di costruzione di immobili per la successiva vendita " e i privati .
econo08 6 L' appalto / subappalto per la costruzione di abitazione " non prima casa " con caratteristiche non di lusso ovvero di " fabbricato o porzione di esso con caratteristiche non di lusso " La terza e ultima fattispecie , in cui è prevista l' applicazione dell' aliquota ridotta per la costruzione di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso e di fabbricati " Tupini " , riguarda tutte le imprese che non svolgono " l' attività di costruzione di immobili per la successiva vendita " e i privati .
econo08 In base a questo orientamento , pertanto , le imprese a cui vengono commissionati gli appalti potranno fatturare con aliquota ridotta , ovviamente verificando preventivamente la sussistenza dei requisiti oggettivi , la realizzazione di un' unità immobiliare con caratteristiche non di lusso o di un fabbricato " Tupini " .
econo08 1 della tariffa , parte prima allegata al testo unico dell' imposta di registro , approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 , n. 131 , alla quale fa riferimento il richiamato n. 21 ) della Tabella A , parte seconda , allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 , atteso che tale disposizione subordina l' applicazione dell' aliquota del 4 % alla sola circostanza che la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti necessari per usufruire dell' agevolazione sia resa nell' atto di acquisto e non richiede che tali requisiti sussistano anche al momento del pagamento degli acconti .
econo08 Per godere dell' aliquota ridotta , - come già ricordato - chi acquista deve inoltre " dichiarare " nell' atto notarile o nel contratto preliminare la sussistenza di due condizioni : di non possedere ( cioè " di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà , usufrutto , uso e abitazione " ) nel medesimo Comune in cui compra , di altra casa di abitazione ; di non possedere ( cioè " di non essere titolare , neppure per quote , anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà , usufrutto , uso abitazione e nuda proprietà " ) altra casa di abitazione per la quale egli stesso , o il coniuge , abbiano usufruito di particolari agevolazioni fiscali ( richiamate dettagliatamente nella nota II-bis ) .
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