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Infatti , il TFR è tassato , in linea generale , con l' applicazione dell' aliquota media di tassazione del lavoratore che , in base
alle
aliquote Irpef attualmente in vigore , non può essere inferiore al 23 per cento .
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( legge Biagi ) , vale a dire , contratto di lavoro in somministrazione , intermittente , ripartito , a tempo parziale , apprendistato , inserimento , a progetto , occasionale ; i lavoratori autonomi ( compresi i titolari di reddito d' impresa ) e i liberi professionisti ; i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro ; le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari , nonché coloro che svolgono , senza vincolo di subordinazione , lavori non retribuiti , in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o
alle
dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta .
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Le regole che disciplinano il rapporto con l' iscritto sono contenute , oltre che nella polizza assicurativa , in un apposito regolamento , redatto in base
alle
direttive della COVIP , e dalla stessa autorizzato , al fine di garantire all' aderente stessi diritti e prerogative delle altre forme pensionistiche complementari .
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ATTENZIONE I contributi versati
alle
forme di previdenza complementare dal lavoratore e dal datore di lavoro ( o committente ) sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo non superiore a 5.164,57 euro .
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Ai fini del computo del limite di 5.164,57 euro si deve tener conto di tutti i versamenti che affluiscono
alle
forme pensionistiche , collettive e individuali .
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In particolare , limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari , è consentito , nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme , di dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro , fino a un ammontare pari alla differenza positiva tra l' importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione
alle
forme pensionistiche , e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro l' anno .
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Possono aderire
alle
forme pensionistiche complementari : i lavoratori dipendenti , sia del settore privato che del settore pubblico ; i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal Decreto legislativo n. 276 del 2003 ( legge Biagi ) , vale a dire , contratto di lavoro in somministrazione , intermittente , ripartito , a tempo parziale , apprendistato , inserimento , a progetto , occasionale ; i lavoratori autonomi ( compresi i titolari di reddito d' impresa ) e i liberi professionisti ; i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro ; le persone che svolgono lavori di cura non
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Inoltre , possono aderire
alle
forme pensionistiche complementari di carattere individuale anche persone diverse da quelle sopra elencate , come , ad esempio , chi non ha reddito da lavoro o coloro che risultano fiscalmente a carico di altri .
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La specifica disciplina sul conferimento del Trattamento di fine rapporto ( TFR )
alle
forme pensionistiche complementari trova applicazione , ovviamente , solo con riferimento ai lavoratori dipendenti .
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La scelta sulla destinazione del TFR Dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente , cui si applicano le nuove disposizioni , può scegliere , con riferimento al proprio TFR " maturando " : a ) di destinarlo
alle
forme pensionistiche complementari ; b ) di mantenerlo presso il datore di lavoro .
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Prosecuzione volontaria della contribuzione Si continua a beneficiare ugualmente del vantaggio della deducibilità fiscale , anche nei casi di prosecuzione volontaria , oltre il raggiungimento dell' età pensionabile , dei versamenti dei contributi
alle
forme pensionistiche complementari .
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In particolare , limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione
alle
forme pensionistiche complementari , è consentito , nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme , di dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro , fino a un ammontare pari alla differenza positiva tra l' importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche , e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro l' anno .
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Per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento ; ATTENZIONE b ) esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia , previsto dall' articolo 2 della legge 29 maggio 1982 , n. 297 , nella stessa percentuale di TFR " maturando " conferito
alle
forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile ; c ) riduzione del costo del lavoro , attraverso una riduzione degli oneri impropri correlata al flusso del TFR " maturando " conferito .
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È prevista , inoltre , una riduzione di detta aliquota pari a 0,30 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione
alle
forme pensionistiche complementari , con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali ( vedi tabella ) .
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Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere , complessivamente , il 75 per cento del totale dei versamenti effettuati
alle
forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione ( comprese le quote del TFR e aumentate dei realizzati ) .
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Per il calcolo dell' anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni , sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione
alle
forme pensionistiche complementari , maturati dall' aderente , per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale .
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È prevista , inoltre , una riduzione di detta aliquota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione
alle
forme pensionistiche complementari , con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali .
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In generale , la misura minima dei contributi da destinare
alle
forme pensionistiche può essere fissa o variare a seconda dei lavoratori che effettuano i versamenti .
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Il Decreto legislativo n. 252 del 2005 stabilisce che l' adeguamento di tali forme
alle
norme dello stesso decreto deve avvenire secondo criteri , modalità e tempi stabiliti dal Ministero dell' Economia di concerto con quello del Lavoro , sentita la COVIP .
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Le prestazioni pensionistiche complementari , erogate in forma di rendita , sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e , dei redditi di capitale derivanti dai rendimenti dell' ammontare della posizione individuale maturata , che dà origine
alle
prestazioni pensionistiche in corso di erogazione ( di cui alla lettera g-quinquies del comma 1 dell' articolo 44 del TUIR ) , se determinabili .
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