econo28 |
Fondi pensione preesistenti I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari già istituite
alla
data del 15 novembre 1992 che presentano caratteristiche particolari rispetto ai fondi istituiti successivamente ( come , ad esempio , la possibilità di gestire direttamente le risorse senza ricorrere a intermediari specializzati ) .
|
econo28 |
I fondi pensione il cui patrimonio ,
alla
data del 28 aprile 1993 , risulti direttamente investito in beni immobili , sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,5 per cento del patrimonio relativo agli immobili .
|
econo28 |
Per i lavoratori già assunti
alla
data del 31 dicembre 2006 il termine per effettuare la scelta è scaduta il 30 giugno 2007 ; per i lavoratori assunti in data successiva , il termine scade dopo sei mesi dall' assunzione .
|
econo28 |
Si ricorda che tale scelta di contribuzione libera è ammessa a condizione che l' aderente possa far valere ,
alla
data del pensionamento , almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare .
|
econo28 |
Poiché la posizione individuale è genericamente composta da contributi dedotti , contributi non dedotti e rendimenti già tassati , le somme versate a titolo di reintegro , dovendo ripristinare la posizione contributiva esistente
alla
data dell' anticipazione , dovranno essere imputate pro quota ai vari elementi che componevano l' anticipazione .
|
econo28 |
La base imponibile è costituita dalla differenza , determinata
alla
data di accesso alla prestazione , tra il valore attuale della rendita e i contributi versati .
|
econo28 |
Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d' anno , in luogo del patrimonio all' inizio dell' anno si assume il patrimonio
alla
data di avvio del fondo , ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell' anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo .
|
econo28 |
Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d' anno , in luogo del patrimonio all' inizio dell' anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo , ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell' anno si assume il patrimonio
alla
data di cessazione del fondo .
|
econo28 |
Una maggiore deduzione è stata prevista in favore dei lavoratori con prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 , cioè per quei lavoratori che
alla
data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 252 del 2005 non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria .
|
econo28 |
Per " vecchi " fondi pensione si intendono le forme pensionistiche complementari che risultavano istituite
alla
data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 , n. 421. Tali fondi pensione , in regime di prestazioni definite e gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione , sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell ' 11 per cento , se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti .
|
econo28 |
Infatti , come vedremo più dettagliatamente , la nuova disciplina fiscale è intervenuta , tra l' altro , in riferimento :
alla
deducibilità dal reddito dei contributi versati ai fondi ( entro determinati limiti ) ; al regime fiscale per le prestazioni erogate , a prescindere dal tipo di prestazione ( rendita o capitale ) ; al finanziamento della prestazione che può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore , del datore di lavoro , del committente o mediante conferimento del TFR ( Trattamento di Fine Rapporto ) .
|
econo28 |
Nel caso di fondi costituiti nell' ambito del patrimonio di società ed enti , la dichiarazione è presentata contestualmente
alla
dichiarazione dei redditi propri della società o dell' ente .
|
econo28 |
In particolare , limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari , è consentito , nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme , di dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro , fino a un ammontare pari
alla
differenza positiva tra l' importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche , e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro l' anno .
|
econo28 |
Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d' anno , in luogo del patrimonio all' inizio dell' anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo , ovvero in luogo del patrimonio
alla
fine dell' anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo .
|
econo28 |
L' imposta si applica sul risultato netto maturato della gestione in ciascun periodo d' imposta , che è pari alla seguente differenza : Alcune regole per la determinazione della base imponibile Il valore del patrimonio netto del fondo all' inizio e
alla
fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio .
|
econo28 |
Al fine di ricostituire la posizione individuale esistente all' atto dell' anticipazione , la legge prevede che , a discrezione dell' aderente
alla
forma pensionistica , le anticipazioni possano essere reintegrate in qualsiasi momento , mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro .
|
econo28 |
Per quanto riguarda la comunicazione
alla
forma pensionistica complementare dei contributi non dedotti , deve essere resa al fondo con riferimento al titolare della posizione previdenziale , precisando che l' ammontare complessivo delle somme non dedotte dall' iscritto non è stato dedotto neanche dal soggetto di cui questi è a carico .
|
econo28 |
Le prestazioni pensionistiche complementari , erogate in forma di rendita , sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e , dei redditi di capitale derivanti dai rendimenti dell' ammontare della posizione individuale maturata , che dà origine alle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione ( di cui
alla
lettera g-quinquies del comma 1 dell' articolo 44 del TUIR ) , se determinabili .
|
econo28 |
Per far fronte
alla
perdita di disponibilità del TFR , in favore del datore di lavoro sono previste le seguenti misure compensative : a ) deducibilità , dal reddito d' impresa , di un importo pari al 4 per cento dell' ammontare di TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile .
|
econo28 |
Al riguardo , la COVIP ha precisato che il limite del 75 per cento deve intendersi riferito
alla
posizione individuale tempo per tempo maturata , incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate .
|