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La domanda di concessione di tale trattamento , che può durare un massimo di un anno con possibilità di proroga , deve essere inoltrata dall' azienda
all'
ufficio Inps , per un periodo massimo di 12 mesi .
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L' importo previsto corrisponde
all'
80 % della retribuzione globale , che il lavoratore avrebbe percepito in quelle ore di lavoro non prestate , e non può comunque superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno ( nel 2008 è di 858,58 euro ) .
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All' interno del testo normativo si stabilisce che il pagamento diretto da parte dell' Inps del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria avvenga contestualmente alla sua autorizzazione ( c. 1 ) , e che il termine ai fini della richiesta di pagamento diretto da parte delle imprese
all'
Inps per le sospensioni successive al 1 aprile 2009 è di venti i giorni dall' inizio della sospensione o della riduzione dell' orario di lavoro ( c.2 ) .
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La cassa integrazione guadagni ordinaria L' articolo 1 della suddetta legge n. 164 del 20 maggio 1975 introduce infatti la distinzione fra integrazione salariale ordinaria e straordinaria : " Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l' integrazione salariale nei seguenti casi : 1 ) integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell' attività produttiva : per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili
all'
imprenditore o agli operai ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato ; 2 ) integrazione salariale straordinaria : per crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni , riorganizzazioni o conversioni aziendali " .
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A questo punto il lavoratore potrà inviare la domanda di indennità
all'
Inps e alla sezione circoscrizionale per l' impiego entro 68 giorni dal licenziamento ( se è presentata entro i primi sette giorni l' indennità decorrerà dall' ottavo giorno dal licenziamento , diversamente dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda ) .
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Le imprese , da parte loro , devono presentare la domanda di cassa integrazione
all'
Inps , entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell' orario di lavoro .
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La durata dell' indennità è variabile in base a determinati parametri , legati
all'
età del lavoratore e alla zona in cui è ubicata l' azienda .
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Inoltre si garantiscono criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito , estendendo ai lavoratori destinatari della Cassa integrazione straordinaria e della mobilità in deroga l' applicazione dei requisiti richiesti per l' accesso ai trattamenti ( c.6 ) ed è previsto un incentivo , pari
all'
indennità spettante al lavoratore , per i datori di lavoro qualora " senza esservi tenuti assumano lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga , licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell' attività o per intervento di procedura concorsuale " ( c.7 ) .
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Poi
all'
80 % del medesimo importo .
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La domanda per la richiesta dell' indennità deve essere presentata
all'
Inps entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro .
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Nel dettaglio le riduzioni per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà difensivi sono : - 25 % in caso di riduzione di orario superiore del 20 % rispetto all' orario contrattuale - 35 % in caso di riduzione di orario superiore del 30 % rispetto all' orario contrattuale Per quel che riguarda il contratto espansivo , al datore di lavoro che proceda
all'
assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale , può godere di un contributo lordo su ogni lavoratore del 15 % per il primo anno , del 10 % e poi del 5 % per i due successivi .
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Nel dettaglio le riduzioni per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà difensivi sono : - 25 % in caso di riduzione di orario superiore del 20 % rispetto
all'
orario contrattuale - 35 % in caso di riduzione di orario superiore del 30 % rispetto all' orario contrattuale Per quel che riguarda il contratto espansivo , al datore di lavoro che proceda all' assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale , può godere di un contributo lordo su ogni lavoratore del 15 % per il primo anno , del 10 % e poi del 5 % per i due successivi .
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Nel dettaglio le riduzioni per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà difensivi sono : - 25 % in caso di riduzione di orario superiore del 20 % rispetto all' orario contrattuale - 35 % in caso di riduzione di orario superiore del 30 % rispetto
all'
orario contrattuale Per quel che riguarda il contratto espansivo , al datore di lavoro che proceda all' assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale , può godere di un contributo lordo su ogni lavoratore del 15 % per il primo anno , del 10 % e poi del 5 % per i due successivi .
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