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Non è tenuto ad effettuare alcuna scelta il lavoratore che già in data antecedente
al
1° gennaio 2007 ha aderito a un fondo pensione versando integralmente il TFR .
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Una maggiore deduzione è stata prevista in favore dei lavoratori con prima occupazione successiva
al
1° gennaio 2007 , cioè per quei lavoratori che alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 252 del 2005 non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria .
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Infatti , il TFR è tassato , in linea generale , con l' applicazione dell' aliquota media di tassazione del lavoratore che , in base alle aliquote Irpef attualmente in vigore , non può essere inferiore
al
23 per cento .
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Anticipazioni del gruppo C , vale a dire quelle erogate decorsi otto anni di iscrizione , per un importo non superiore
al
30 per cento , per ulteriori esigenze degli aderenti : ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento .
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Per far fronte alla perdita di disponibilità del TFR , in favore del datore di lavoro sono previste le seguenti misure compensative : a ) deducibilità , dal reddito d' impresa , di un importo pari
al
4 per cento dell' ammontare di TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile .
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Per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato
al
6 per cento ; ATTENZIONE b ) esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia , previsto dall' articolo 2 della legge 29 maggio 1982 , n. 297 , nella stessa percentuale di TFR " maturando " conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile ; c ) riduzione del costo del lavoro , attraverso una riduzione degli oneri impropri correlata al flusso del TFR " maturando " conferito .
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I. Anticipazioni del gruppo A , vale a dire quelle erogate in qualsiasi momento , per un importo non superiore
al
75 per cento , per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé , al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche : ritenuta a titolo d' imposta con l' aliquota del 15 per cento .
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Anticipazioni del gruppo B , vale a dire quelle erogate decorsi otto anni di iscrizione , per un importo non superiore
al
75 per cento , per l' acquisto e la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli : ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento .
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I. Anticipazioni del gruppo A , vale a dire quelle erogate in qualsiasi momento , per un importo non superiore al 75 per cento , per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé ,
al
coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche : ritenuta a titolo d' imposta con l' aliquota del 15 per cento .
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La scelta sulla destinazione del TFR deve essere effettuata dal lavoratore mediante la compilazione di appositi moduli ( TFR1 e TFR2 ) , allegati al decreto del Ministero del lavoro del 30 gennaio 2007 , che devono essere consegnati
al
datore di lavoro .
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La scelta sulla destinazione del TFR deve essere effettuata dal lavoratore mediante la compilazione di appositi moduli ( TFR1 e TFR2 ) , allegati
al
decreto del Ministero del lavoro del 30 gennaio 2007 , che devono essere consegnati al datore di lavoro .
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Se , invece , il documento è intestato
al
familiare a carico , è possibile specificare con una annotazione sul documento stesso la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto .
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Infatti , come vedremo più dettagliatamente , la nuova disciplina fiscale è intervenuta , tra l' altro , in riferimento : alla deducibilità dal reddito dei contributi versati ai fondi ( entro determinati limiti ) ; al regime fiscale per le prestazioni erogate , a prescindere dal tipo di prestazione ( rendita o capitale ) ;
al
finanziamento della prestazione che può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore , del datore di lavoro , del committente o mediante conferimento del TFR ( Trattamento di Fine Rapporto ) .
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Le regole che disciplinano il rapporto con l' iscritto sono contenute , oltre che nella polizza assicurativa , in un apposito regolamento , redatto in base alle direttive della COVIP , e dalla stessa autorizzato ,
al
fine di garantire all' aderente stessi diritti e prerogative delle altre forme pensionistiche complementari .
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Per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento ; ATTENZIONE b ) esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia , previsto dall' articolo 2 della legge 29 maggio 1982 , n. 297 , nella stessa percentuale di TFR " maturando " conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile ; c ) riduzione del costo del lavoro , attraverso una riduzione degli oneri impropri correlata
al
flusso del TFR " maturando " conferito .
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Per il riconoscimento del credito d' imposta occorre idonea documentazione , costituita da : certificazione dell' anticipazione erogata e delle relative ritenute ; comunicazione presentata dall' aderente
al
fondo circa la volontà di reintegrare l' anticipazione percepita , con l' indicazione delle somme reintegrate .
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Per quanto riguarda la comunicazione alla forma pensionistica complementare dei contributi non dedotti , deve essere resa
al
fondo con riferimento al titolare della posizione previdenziale , precisando che l' ammontare complessivo delle somme non dedotte dall' iscritto non è stato dedotto neanche dal soggetto di cui questi è a carico .
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Per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento ; ATTENZIONE b ) esonero dal versamento del contributo
al
Fondo di garanzia , previsto dall' articolo 2 della legge 29 maggio 1982 , n. 297 , nella stessa percentuale di TFR " maturando " conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile ; c ) riduzione del costo del lavoro , attraverso una riduzione degli oneri impropri correlata al flusso del TFR " maturando " conferito .
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L' obbligo di effettuare e versare la ritenuta non spetta più
al
fondo pensione ( come avveniva in passato ) ma a chi eroga a decorrere dal 2007 le prestazioni in forma di rendita ( generalmente la compagnia di assicurazione ) .
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Per far fronte alla perdita di disponibilità del TFR , in favore del datore di lavoro sono previste le seguenti misure compensative : a ) deducibilità , dal reddito d' impresa , di un importo pari al 4 per cento dell' ammontare di TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e
al
Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile .
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